Direzione Centrale delle Entrate Contributive
Direzione Centrale delle Prestazioni
(Circolare 27.1.2006 n° 8)
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OGGETTO: |
Contenzioso amministrativo in
materia di sussistenza e qualificazione dei rapporti di lavoro. Ricorsi
avverso provvedimenti diversi dai verbali d’accertamento
ispettivo. Competenza a decidere |
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SOMMARIO: |
Ricorsi in materia di
sussistenza e qualificazione dei rapporti di lavoro a seguito di
provvedimenti diversi dai verbali di accertamento ispettivo. Competenza a
decidere dei Comitati Regionali di cui all’art. 42 e seguenti della legge 9
marzo 1988, n. 89. |
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Con circolare n. 132 del 20 settembre 2004 è stato
illustrato il contenuto dell’art. 17 del decreto legislativo 23 aprile 2004,
n. 124, il quale prevede la costituzione, presso la Direzione Regionale del
Lavoro, del “Comitato Regionale per i rapporti di lavoro” competente e
decidere in merito ai ricorsi avverso i verbali d’accertamento e le ordinanze
ingiunzioni delle direzioni provinciali del lavoro e avverso i verbali
d’accertamento degli istituti previdenziali e assicurativi che abbiano ad
oggetto la sussistenza o la qualificazione dei rapporti di lavoro. A seguito di tale innovazione legislativa pervengono,
sempre più di frequente, quesiti in ordine alla competenza a decidere i
ricorsi in materia di sussistenza o qualificazione dei rapporti di lavoro
avverso provvedimenti diversi dai verbali di accertamento ispettivo. A tale riguardo va considerato, in primo luogo,
che il citato art. 17 del decreto legislativo n. 124/2004,
nell’attribuire ai Comitati Regionali istituiti presso le Direzioni
Provinciali del Lavoro la competenza a decidere i ricorsi nelle materie
specificate e in presenza dei requisiti tassativamente indicati, non elimina
ma limita soltanto la competenza degli organi decisionali
dell’Istituto, né poteva diversamente operare atteso che la delega di cui
all’art. 8 della legge 14 febbraio 2003, n. 30 riguarda la razionalizzazione
delle funzioni ispettive in materia di previdenza sociale e di lavoro. Il successivo art. 19 del citato decreto legislativo
prevede l’abrogazione, alla data di entrata in vigore del decreto stesso,
delle norme con esso incompatibili. Le disposizioni di cui all’art. 42 e seguenti della
legge 9 marzo 1989, n. 88 che disciplinano il funzionamento e le competenze
dei Comitati Regionali dell’Istituto non possono ritenersi incompatibili con
quelle relative ai “Comitati Regionali per i rapporti di lavoro” ai quali è
stata attribuita una specifica competenza. Pertanto, nelle ipotesi in cui la materia del contendere
riguardi la sussistenza e la qualificazione dei rapporti di lavoro
avverso provvedimenti diversi dai verbali di accertamento ispettivo ovvero
che non derivino da irregolarità contestate in sede ispettiva, il
relativo contenzioso deve restare affidato ai Comitati Regionali
dell’Istituto, ex art. 42 e seguenti della legge 9 marzo 1989, n. 88. I Comitati Regionali dell’Istituto decideranno,
pertanto, i ricorsi su provvedimenti che possono riguardare, a
titolo esemplificativo, atti di natura amministrativa che prevedono uno
specifico inquadramento della prestazione lavorativa ovvero l’accesso a
prestazioni previdenziali, da adottarsi da parte dell’Istituto indipendentemente
da qualunque accertamento ispettivo: - disconoscimento di rapporti di lavoro
subordinato (ad esempio rapporto di lavoro domestico o rapporto di lavoro tra
coniugi o affini, ecc.); - in materia di riscatti e costituzione della
rendita vitalizia ex art. 13 della legge n. 1338/1962, quando il contenzioso
verta non sulla prova del rapporto ma sulla natura subordinata o meno
dell’attività lavorativa (1). - contestata qualificazione dei rapporti di lavoro che
comportano l’iscrizione alla gestione separata di cui all’art. 2, comma 26,
della legge 8 agosto 1995, n. 335 (titolari di rapporti di
collaborazione coordinata e continuativa,associati in partecipazione,
ecc..). Restano affidati ai Comitati Regionali dell’Istituto
anche i ricorsi a seguito di verbali ispettivi, presentati fino alla
data del 27 maggio 2004, data di entrata in vigore del decreto legislativo n.
124/2004.
(1) cfr. circolare n. 158 del
21 luglio 1989, punto 5. |