INPS
Ufficio di Segreteria
del Direttore Generale
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Roma, 05-04-2007 |
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Messaggio n. 8870 |
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OGGETTO: |
legge 6 dicembre 2006, n.290, art.6, comma 1 bis. Applicazione delle ordinanze di protezione civile ai datori di lavoro privato aventi sede legale ed operativa nei territori colpiti da calamità naturali. Recupero dei contributi sospesi |
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Con riferimento alla circolare n. 65 del 23 marzo 2007, si precisa che i datori di lavoro dovranno provvedere al pagamento delle somme oggetto di restituzione entro il terzo mese successivo a quello di emanazione della circolare. Si comunica inoltre che il T.A.R. della regione Molise ha dichiarato non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale della legge n.290/2006, ove venisse interpretata nel senso di conferire solo ai datori di lavoro e ai lavoratori privati il diritto di beneficiare della sospensione dei contributi. Nelle more della pronunzia della Corte, limitatamente al punto 4 della stessa circolare, il recupero della quota a carico dei lavoratori è temporaneamente sospeso. Vale peraltro in proposito il limite del 1° gennaio 2008, termine già individuato dal legislatore per tutti gli altri soggetti debitori.
Il Direttore generale Crecco
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