INPS

Direzione Centrale delle Entrate Contributive

(Circolare 17.5.2007 n° 87)

  

 

OGGETTO:

Art. 29 del D.L. 23.6.1995, n.244, convertito nella legge 8.8.1995, n.341 e successive modificazioni. Riduzione contributiva nel settore dell’edilizia.

 

SOMMARIO:

Conferma per l’anno 2006 della misura della riduzione contributiva per il settore edile introdotta dall’art. 29, c. 2, della legge 8 agosto 1995, n.341. Istruzioni operative.

 

 

 

Premessa.

L’articolo 2, c. 3, della legge n.266/2002, come noto, ha previsto fino al 31 dicembre 2006 una speciale riduzione contributiva per l’edilizia sulle quote diverse da quelle del FPLD (1).

L’operatività del beneficio, tuttavia, è rimasta subordinata alla pubblicazione di apposito decreto annuale di conferma o rideterminazione della misura della riduzione contributiva medesima.

 

Il D.M. Lavoro/Economia 5 marzo 2007 (allegato 1) - pubblicato nella G.U. n.95 del 24 aprile 2007 - conferma per l’anno 2006 nella misura dell’11,50 per cento la riduzione contributiva introdotta dall’art. 29, c. 2, della legge n.341/1995.

Con la presente circolare si forniscono le istruzioni per il recupero dei maggiori contributi versati nell’anno 2006.

 

Al riguardo, si evidenzia che, stante il disposto legislativo, la riduzione contributiva in oggetto risulta cessata e, quindi, non opera con riferimento ai periodi successivi a “dicembre 2006”.

 

 1. Caratteristiche della riduzione contributiva.

Il beneficio consiste in una riduzione  contributiva - nella misura dell’11,50 per cento - sulla parte di contribuzione a carico dei datori di lavoro, esclusa quella di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, e si applica ai soli operai occupati con un orario di lavoro di 40 ore settimanali. Non spetta, quindi, per gli operai occupati con contratto di lavoro a tempo parziale.

Relativamente al procedimento per la determinazione della contribuzione su cui si applica la riduzione, si rimanda ai criteri in precedenza illustrati (2).

Le aliquote contributive da considerare ai fini del calcolo, saranno quelle in vigore, per i diversi settori di attività (Industria e Artigianato), dal 1 gennaio 2006.

A tale proposito, si ricorda che la base di calcolo dovrà essere ridotta in forza delle disposizioni di cui all’art. 120, commi 1 e 2, della legge n.388/2000 e all’art. 1, commi 361 e 362, della legge n.266/2005 (3).

I datori di lavoro interessati sono quelli esercenti attività edile individuati dai codici ISTAT dal “45.11” al “45.45.2”.

Si osserva che l’agevolazione:

-         compete per i periodi di paga da gennaio a dicembre 2006, senza soluzione di continuità rispetto alla precedente scadenza di dicembre 2005;

-         è subordinata al rispetto delle condizioni previste dall’art. 6, commi da 9 a 13, della legge n.389/1989 per l’accesso agli sgravi nel Mezzogiorno, comprese quelle dettate dal comma 1 in materia di retribuzione imponibile.

Si ribadisce, poi, che la riduzione contributiva non spetta per quei lavoratori per i quali sono previste specifiche agevolazioni contributive ad altro titolo (a mero titolo di esempio, assunzione dalle liste di mobilità, contratti di inserimento/reinserimento, ecc.).

Per ogni ulteriore approfondimento si rimanda alle precisazioni già fornite (4).

 

Va altresì osservato che sulla materia è intervenuta la legge 4 agosto 2006, n. 248, la quale - in sede di conversione del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223 (5) - ha introdotto all’art. 36-bis, c. 8 (allegato 2) ulteriori requisiti necessari ai fini della fruizione dell’agevolazione in parola, disponendo che i datori di lavoro del settore edile:

-         devono essere in possesso dei requisiti per il rilascio della certificazione di regolarità contributiva anche da parte delle Casse Edili;

-         non devono aver riportato condanne passate in giudicato per la violazione in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro nel quinquennio antecedente alla data di applicazione dell’agevolazione.

In conseguenza della nuova previsione legislativa, è necessario che le aziende attestino, mediante autodichiarazione, il possesso dei requisiti sopra elencati.

A tal fine, l’Istituto ha predisposto apposito modello di dichiarazione di responsabilità (allegato 3), da far pervenire alla Sede INPS competente per territorio.

Tale dichiarazione è vincolante ai fini dell’accesso alla riduzione contributiva in argomento; si osserva al riguardo che, nel caso in cui venga accertata la mancanza dei requisiti oggetto della dichiarazione, l’Istituto si riserva la facoltà di recuperare le somme indebitamente fruite.

Nei casi di omessa denuncia od omesso versamento delle somme dovute alle Casse edili, continuerà peraltro a trovare applicazione la disposizione di cui all’art. 29, comma 3, del D.L. n.244/1995, convertito in legge n.341/1995.

 

 2. Modalità operative.

Fermo restando l’obbligo di presentazione della dichiarazione di cui sopra, il riconoscimento del beneficio introdotto dall’art. 29, c. 2, del D.L. n.244/1995 sarà effettuato, da parte della procedura di controllo delle denunce contributive DM10/2, sulla base dei codici statistico contributivi e dei codici di autorizzazione attribuiti alle aziende.

 

 2.1. Datori di lavoro che hanno operato la riduzione contributiva in corso d’anno 2006.

I datori di lavoro che nel corso dell’anno 2006 hanno operato la riduzione contributiva (cod. “L206”) non dovranno effettuare alcun adempimento. Le Sedi provvederanno a riproporre al calcolo le note di rettifica eventualmente emesse a tale titolo ed a curarne la relativa definizione.

 

 2.2. Datori di lavoro che non hanno operato la riduzione contributiva in corso d’anno 2006.

I datori di lavoro in parola potranno recuperare la riduzione contributiva relativa ai periodi decorsi (Gennaio - Dicembre 2006) con una delle denunce contributive aventi scadenza entro il giorno 16 del terzo mese successivo a quello di emanazione della presente circolare (6).

A tal fine le aziende interessate calcoleranno l’importo della riduzione spettante per i mesi decorsi e lo riporteranno nel quadro "D" del DM10/2, facendolo precedere dal previsto codice “L207”.

 

 

 

 

 

(1) La disposizione sopra menzionata modifica in tal senso la scadenza prevista dall’art. 29, c. 5, del D.L. 23 giugno 1995, n.244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n.341.

(2) Si veda, in materia, quanto dettagliatamente riportato nell'allegato n.2 della circolare n.209/1995.

(3) Si vedano, al riguardo, la circolare n.52 del 6 marzo 2001, la circolare n.3 del 5 gennaio 2006 e la circolare n.73 del 19 maggio 2006.

(4) Si vedano la circolare n.209 del 27/7/1995, la circolare n.269 del 30/10/1995, la circolare n.9 del 18/1/1997 e la circolare n.81 del 27/3/1997.

(5) La specifica disposizione citata nel testo è dunque entrata in vigore in data 12 agosto 2006, giorno successivo alla pubblicazione sulla G.U. (n.186 dell’11 agosto 2006) della legge n.248/2006, di conversione con modificazioni del D.L. n.223/2006.

(6) Deliberazione n.5 del Consiglio di amministrazione dell’Istituto del 26/3/1993, approvata con D.M. 7/10/1993.

 

 

 

                                                                                Il Direttore Generale

                                                                                              Crecco

 



Allegato 1

DECRETO 5 marzo 2007

Modalità di contribuzione nel settore dell'edilizia. Misura dell'11,50 per cento della riduzione contributiva, prevista dall'articolo 29, comma 2, della legge 8 agosto 1995, n.341, così come modificato dall'articolo 45, comma 18, della legge 17 maggio 1999, n.144, e successive modificazioni, per l'anno 2006.

(Gazzetta Ufficiale n.95 del 24 aprile 2007)



IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 29, comma 1, del decreto-legge 23 giugno 1995, n.244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n.341, che prevede che i datori di lavoro esercenti attività edile sono tenuti al versamento della contribuzione previdenziale ed assistenziale sull'imponibile determinato dalle ore previste dai contratti collettivi nazionali, con esclusione delle assenze indicate dallo

stesso comma 1;

Visto il successivo comma 2 che stabilisce che sull'ammontare di dette contribuzioni, diverse da quelle di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, dovute all'Istituto nazionale della previdenza sociale ed all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro per gli operai con orario di lavoro di 40 ore settimanali, si applica fino al 31 dicembre 1996 una riduzione del 9,50 per cento;

Visto il comma 5 della menzionata legge n.341 del 1995, modificato dall'art. 45, comma 18, della legge 17 maggio 1999, n.144 che prevede sino al 31 dicembre 2001 una verifica da parte del Governo sugli effetti delle disposizioni di cui al predetto comma 2, al fine di valutare la possibilità che con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sia confermata o rideterminata per l'anno di riferimento la riduzione contributiva medesima;

Visto l'art. 2, comma 3, del decreto-legge 25 settembre 2002, n.210, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n.266, che ha prorogato la predetta verifica sino al 31 dicembre 2006;

Visto il decreto ministeriale 1° febbraio 2006, con il quale, per l'anno 2005, la predetta riduzione e' stata fissata all'11,50 per cento;

Tenuto conto che dalla rilevazione elaborata dagli enti interessati sull'andamento delle contribuzioni nel settore edile nel periodo di applicazione della disposizione di cui all'art. 29 della legge 8 agosto 1995, n.341, si rileva, rispetto al periodo precedente, un aumento della base imponibile, con un conseguente incremento del gettito contributivo, tale da compensare la riduzione contributiva;


Ritenuto, pertanto, sulla scorta della predetta rilevazione, di confermare, anche per l'anno 2006, la riduzione di cui al citato comma 2 dell'art. 29 della legge 8 agosto 1995, n.341, nella misura

dell'11,50 per cento;

Decreta:

La riduzione prevista dall'art. 29, comma 2, del decreto-legge 23 giugno 1995, n.244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n.341, e' confermata, per l'anno 2006, nella misura dell'11,50 per cento.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo e sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 5 marzo 2007

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale

Il Ministro dell'economia e delle finanze

Damiano

Padoa Schioppa







Allegato 2

Legge 4 agosto 2006, n.248

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 luglio 2006, n.223, recante disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale

(Gazzetta Ufficiale n.186 dell'11 agosto 2006 - Supplemento Ordinario n.183)

STRALCIO

Art. 36-bis.

Misure urgenti per il contrasto del lavoro nero e per la promozione della sicurezza nei luoghi di lavoro

omissis

8. Le agevolazioni di cui all'articolo 29 del decreto-legge 23 giugno 1995, n.244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n.341, trovano applicazione esclusivamente nei confronti dei datori di lavoro del settore edile in possesso dei requisiti per il rilascio della certificazione di regolarità contributiva anche da parte delle Casse edili. Le predette agevolazioni non trovano applicazione nei confronti dei datori di lavoro che abbiano riportato condanne passate in giudicato per la violazione della normativa in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro per la durata di cinque anni dalla pronuncia della sentenza.





Allegato 3


Riduzione contributiva per il settore edile ex art. 29 d.l. n.244/1995, convertito con modificazioni nella legge n.341/1995.

Dichiarazione di responsabilità ai sensi del Testo Unico in materia di documentazione amministrativa (D.P.R. 28/11/2000, n.445 e successive modifiche e integrazioni).

Alla Sede INPS di ………………………………….

Il/La sottoscritto/a ………………………………………….., nato/a a ……………………… in provincia di ……………………………….. il ……/…../………………, titolare/legale rappresentante della Ditta ………………………………………………………………, matricola INPS …………………………, codice fiscale …………………………………………. chiede di usufruire della riduzione contributiva per il settore edile per l’anno 2006.

A tal fine, preso atto di quanto disposto dall’art. 36-bis, comma 8, del decreto - legge 4 luglio 2006, n.223, convertito, con modificazioni, nella legge 3 agosto 2006, n.248,

DICHIARA (1)

  1. a) che la Ditta sopra indicata è in possesso dei requisiti per il rilascio della regolarità contributiva nei confronti di INAIL, INPS e Casse Edili

    1. o a tutto il 31/12/2006;

    2. o per i seguenti periodi lavorativi …………………………………………………………..

  2. b) che il datore di lavoro non ha riportato condanne passate in giudicato per la violazione della normativa in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro nel quinquennio antecedente alla data di applicazione dell’agevolazione.


Il/La sottoscritto/a ………………………………………………………, datore di lavoro/rappresentante del datore di lavoro, è consapevole che:

  1. − le dichiarazioni mendaci, la falsità in atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia;

  2. − l’Istituto si riserva, nel caso in cui venga accertata la mancanza dei requisiti oggetto della dichiarazione, la facoltà di recuperare le somme indebitamente fruite.


Data

Firma


(1) Art. 46 del T.U. n. 445/2000

Ai sensi di quanto disposto in materia di trattamento dei dati personali, si comunica che i dati contenuti nella dichiarazione verranno utilizzati esclusivamente allo scopo per il quale sono stati richiesti.

(Nel caso in cui venga trasmessa per posta o tramite soggetti diversi dal dichiarante, la presente dichiarazione deve essere accompagnata dalla fotocopia di un valido documento di riconoscimento).

La presente dichiarazione è stata sottoscritta alla presenza del funzionario INPS

…………………………………………… …………………………………….

nome e cognome firma

………………………………………..

qualifica, ufficio