INPS
Direzione Centrale delle Entrate Contributive
(Circolare 14.6.2006 n° 81)
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OGGETTO: |
variazione del tasso di
differimento, di dilazione e della somme aggiuntive per omesso o
ritardato versamento dei contributi previdenziali e assistenziali |
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SOMMARIO: |
Provvedimento della Banca
Centrale EuropeaVariazione del tasso di riferimento al 2,75% con decorrenza
dal 15 giugno 2006 |
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La Banca Centrale Europea
ha fissato, nella misura del 2,75%, a decorrere dal 15 giugno 2005, il
tasso ufficiale di riferimento da utilizzare per la determinazione del tasso
di differimento e di dilazione per il pagamento rateale dei debiti
contributivi e relativi accessori dovuti agli enti gestori di forme di
previdenza e assistenza obbligatoria. L’interesse di differimento,
maggiorato di 6 punti ai sensi dell’art. 3, comma 4, del D.L. n. 318 del
14.6.1996, convertito nella legge n. 402 del 29.7.1996 è pari al 8,75 % a
decorrere dalla medesima data del 15 giugno 2006. La modifica produce
effetti anche nei confronti delle somme aggiuntive per ritardato o
omesso versamento dei contributi, come di seguito descritto: 1) INTERESSI DI DILAZIONE
L’interesse di dilazione, da
applicare alle rateazioni concesse dal 15 giugno 2006, dovrà
essere calcolato sulla base dell’8,75 % inserito, a cura di questa
Direzione, nelle tabelle centrali. 2) INTERESSI DI DIFFERIMENTO Nei casi di autorizzazione al
differimento del termine di versamento dei contributi, la nuova aliquota
dell’ 8,75 % si applica a partire dalla contribuzione relativa al mese
di giugno 2006. SANZIONI CIVILI La nuova misura delle sanzioni
civili si determina come segue:
A tale riguardo si
rammenta, ad ogni buon fine, che l’importo della sanzione ridotta (v.
prospetto riportato nella suddetta circolare n. 88) non potrà mai
essere inferiore al limite fissato dalla legge che, come è noto, è quello
degli interessi legali.
Il Direttore Generale
Crecco |