INPS
Direzione Centrale delle Entrate Contributive
(Circolare 23.5.2006 n° 75)
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OGGETTO: |
Riscossione 2006 dei
contributi dovuti dagli iscritti alle gestioni artigiani e commercianti sulla
quota di reddito eccedente il minimale. |
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SOMMARIO: |
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1. Termini e
modalità di versamento. Nel richiamare le
precisazioni fornite con circolare 24 del 15 febbraio 2006 in ordine alla
misura e le modalità di pagamento dei contributi previdenziali dovuti, nel
corrente esercizio, dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali,
si fa presente che, ai sensi del D.L.15 aprile 2002, n.63, convertito con
modificazioni dalla legge 15 giugno 2002, n.112, i contributi afferenti la
quota di reddito eccedente il minimale devono essere versati alle scadenze
previste per il pagamento delle imposte sui redditi e, quindi, per il
corrente anno, entro il 20 giugno 2006 (saldo 2005 e primo acconto
2006) ed entro il 30 novembre 2006 (secondo acconto 2006). Si evidenzia, al
riguardo, che il versamento del saldo 2005 e del primo acconto 2006 (e non di
altre somme eventualmente a debito) può essere effettuato entro il 20 luglio
2006, anziché entro il 20 giugno 2006, maggiorando l'importo dei contributi
dovuti dello 0.40 per cento a titolo di interessi . La predetta
maggiorazione dello 0,40 per cento deve essere versata separatamente dai
contributi, utilizzando la causale contributo "API" (artigiani) o
"CPI" (commercianti) e la codeline INPS utilizzata per il
versamento del relativo contributo. 2. Reddito
imponibile. In riferimento
all’individuazione dell’ammontare del reddito da assoggettare all’imposizione
dei contributi previdenziali, nel far rinvio alle precisazioni fornite con
circolare n. 102 del 12 giugno 2003, si fa presente che deve essere preso in
considerazione il totale dei redditi d’impresa, al netto delle eventuali
perdite dei periodi d’imposta precedenti scomputate dal reddito dell’anno,
conseguiti nel 2005. Per i soci di
S.r.l. iscritti alle gestioni degli artigiani o dei commercianti la
base imponibile è costituita dalla parte del reddito d’impresa della S.r.l.
corrispondente alla quota di partecipazione agli utili, ovvero alla quota del
reddito attribuita al socio per le società partecipate in regime di
trasparenza. Ciò
premesso, si indicano, di seguito, gli elementi che costituiscono la
base imponibile per il calcolo della contribuzione dovuta: RF50 – (RF51 +
RF53, col.1) + [(RG28, col.3 ovvero RG26) – (RG29+RG31,col.1)] + [somma
algebrica (colonne 4 da RH1 a RH4 con codice 1 o 3 e colonne 4 da RH5 a RH6)
– RH12]. Sempre ai
fini della determinazione dell’imponibile contributivo si rammenta che
i redditi in argomento devono essere integrati anche
con redditi eventualmente derivanti, agli iscritti alle Gestioni,
dalla partecipazione a società a responsabilità limitata. 3. Rateizzazione. La rateizzazione
può avere ad oggetto esclusivamente i contributi dovuti sulla quota di
reddito eccedente il minimale imponibile, con esclusione quindi dei
contributi dovuti sul minimale predetto, ancorché risultanti a debito del
contribuente nel quadro "RR" in quanto non versati in tutto o in
parte all'atto della compilazione del modello UNICO 2006. La prima rata deve
essere corrisposta entro il giorno di scadenza del saldo e/o dell’acconto,
eventualmente differito; le altre rate entro il giorno 16 di ciascun mese di
scadenza (per i titolari di partita IVA) ed entro la fine di ciascun mese
(per gli altri contribuenti). In ogni caso il
pagamento rateale deve essere completato entro il mese di novembre. L’importo da
pagare ad ogni scadenza è dato dalla sorte capitale, a cui va sommata
l'eventuale maggiorazione dovuta per differimento (0,40%), divisa per il
numero delle rate, e dagli interessi relativi alla singola rata, da calcolare
al tasso dello 0,5 mensile, come indicato presso gli sportelli delle
banche, dei concessionari e delle agenzie postali. Gli interessi
devono essere corrisposti utilizzando, per ogni sezione del modello,
l'apposita causale (API o CPI) e decorrono dal termine previsto per il
versamento in via ordinaria dell'acconto e/o del saldo, eventualmente
differito, che coincide con il termine di versamento della prima rata. In
riferimento alle modalità di compilazione del modello F24 in caso di
pagamento rateale, si precisa quanto segue: ·
gli interessi vanno esposti separatamente dai contributi
; ·
le causali CP, CPR, AP, APR devono quindi riguardare
solo contributi; ·
la rateizzazione riguarda sia i contributi dovuti che la
maggiorazione dello 0,40 per cento nel caso in cui il versamento della prima
rata sia effettuato dal 21 giugno al 20 luglio. La quota parte dell'importo
relativo alla maggiorazione deve comunque essere inclusa nella causale CPI o
API, unitamente agli eventuali interessi sulle rate successive alla prima. 4. Il quadro
"RR" del modello UNICO 2006. Anche per l’anno
2006, ai sensi dell’articolo 10 del decreto legislativo n. 241/97, il quadro
"RR" del modello "UNICO 2006 persone fisiche" deve essere
compilato, ai fini della determinazione dei contributi dovuti per l’anno
2005, sulla base dei redditi dichiarati per il medesimo anno, dai soggetti
iscritti alle gestioni dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli
artigiani e degli esercenti attività commerciali (sezione I) nonché dai
liberi professionisti iscritti alla gestione separata di cui all’art. 2,
comma 26, L. 8 agosto 1995, n. 335 (sezione II). Per la
compilazione del quadro si fa rinvio alle istruzioni contenute nel modello
Unico 2006; in questa sede appare sufficiente evidenziare che, qualora dal
quadro RR emergano debiti a titolo di contributi dovuti sul minimale di
reddito ed il contribuente intenda regolarizzare la propria posizione tramite
mod.F24, la codeline da riportare nel modello è sempre quella relativa
ai predetti contributi sul minimale di reddito (codeline del titolare);
in caso di importi diversi da quelli originari la codeline deve essere
rideterminata secondo i criteri esposti al punto 5 che segue. Qualora
l’importo da corrispondere si riferisca a più di una rata, dovrà essere
riportato quale numero rata “0”. 5.Compensazione. L’importo
eventualmente risultante a credito dal quadro RR del modello UNICO 2006 può
essere portato in compensazione nel modello di pagamento unificato F 24. Per
effettuare la compensazione il contribuente compilerà uno o più righi di uno
o più modelli F24 indicando la causale contributo AP o AF (artigiani) o CP o
CF (commercianti), il codice sede, il codice INPS (17 caratteri) relativo
alla riscossione dell’anno 2004, se il credito è evidenziato
nella colonna 16 o 28 del quadro RR (credito dell’anno precedente) o
dell’anno 2005, se il credito emerge dalla dichiarazione 2006 ( i codici INPS
sono rilevabili dai prospetti inviati unitamente ai modelli F24 dei predetti
anni). Sarà quindi indicato il periodo di riferimento ( l’anno 2004 ovvero il
2005, secondo quanto appena evidenziato, e l'importo che si intende
compensare. Qualora venga
portata in compensazione soltanto una quota parte della contribuzione
originariamente versata con una delle quattro rate relative al minimale
imponibile il codice INPS (codeline di n. 17 caratteri) dovrà essere
rideterminato in funzione del nuovo importo secondo i criteri di cui al punto
3 della circolare n. 98 del 7 maggio 2001. A tal fine potrà essere utilizzata
la funzione di calcolo della codeline rilevabile nel sito Internet
www.inps.it - servizi on line – art./com. – calcolo
codeline.
Si coglie l’occasione per evidenziare che
nelle “avvertenze” allegate ai modelli F24 inviati per il pagamento dei
contributi dell’anno corrente, è stato erroneamente indicato, quale limite di
reddito oltre il quale calcolare l’aumento dell’aliquota di un punto
percentuale, ex art. 3 ter della legge 14 novembre 1992, n. 438, l’importo di
€ 39.247,00, anziché di € 39.297,00, come correttamente riportato nella
citata circolare n. 24 del 15 febbraio 2006.
Il
Direttore Generale
Crecco |