INPS
Direzione Centrale delle Entrate Contributive
Direzione Centrale Finanza, Contabilità e Bilancio
Direzione Centrale Sistemi Informativi e Telecomunicazioni
(Circolare 19.5.2006 n° 74)
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OGGETTO: |
Contratto
di inserimento (articoli 54-59 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n.
276). Decreto ministeriale previsto dall’art. 54, c. 1, lett. e). Ulteriori
precisazioni e chiarimenti. Istruzioni contabili, variazioni al piano dei
conti. |
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SOMMARIO: |
Integrazioni alla circolare n. 51 del 16 marzo 2004, in materia di
agevolazioni contributive per i lavoratori assunti con contratto di
inserimento/reinserimento. |
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Premessa. Il decreto legislativo 10
settembre 2003, n. 276, di “attuazione delle deleghe in materia di
occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30”
(1), ha introdotto il nuovo istituto giuridico del contratto di inserimento
(articoli 54-59). Anche a seguito della
sottoscrizione dell’accordo interconfederale dell’11 febbraio 2004,
l’Istituto ha fornito - con circolare n. 51 del 16 marzo 2004 - le prime
indicazioni e le modalità operative per la fruizione dei benefici
contributivi correlati ai contratti in trattazione. Sulla materia, è
successivamente intervenuto il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali,
illustrando le disposizioni di legge con la circolare n. 31 del 21 luglio
2004 (allegato 1), alla quale si fa integrale rinvio per quanto riguarda i
profili più propriamente connessi al rapporto di lavoro. Con riferimento agli aspetti
di natura contributiva, invece, si osserva che, a seguito delle disposizioni
ministeriali ed ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo n. 251 del 6
ottobre 2004 (“Disposizioni correttive del decreto legislativo 10
settembre 2003, n. 276, in materia di occupazione e mercato del lavoro”)
(2), la fruizione delle agevolazioni contributive in misura superiore al 25%
è subordinata anche al rispetto delle condizioni di cui al regolamento (CE)
n. 2204/2002, in materia di aiuti di Stato a favore dell’occupazione. In seguito, ulteriori
modifiche sono state introdotte dal decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35,
convertito con modificazioni in legge 14 maggio 2005, n. 80 (3), recante “disposizioni
urgenti nell’ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e
territoriale”. Infine, è stato
pubblicato sulla G.U. n. 25 del 31 gennaio 2006 il decreto ministeriale 17
novembre 2005 (allegato 2), emanato ai sensi dell’art. 54, c. 1, lett. e) del
D. Lgs. n. 276/2003, il quale - individuando le aree geografiche cui la norma
fa riferimento - consente di dare attuazione alla disciplina relativa ai
contratti di inserimento anche nei confronti della categoria di soggetti
contemplata dal citato art. 54, c. 1, lett. e). Alla luce quindi delle recenti
novità che hanno mutato il quadro normativo di riferimento, appare necessario
fornire ulteriori precisazioni e chiarimenti ad integrazione di quanto già
disposto con la circolare n. 51/2004. 1. Categoria di soggetti
contemplata dall’art. 54, c. 1, lett. e) (donne residenti in particolari aree
geografiche). Tra i soggetti con i
quali è possibile stipulare contratti di inserimento/reinserimento rientrano
anche le donne residenti in aree geografiche con particolari situazioni di
occupazione/disoccupazione femminile (art. 54, c. 1, lett. e), da
individuarsi con apposito decreto del Ministro dei lavoro e delle politiche
sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. In data 31 gennaio 2006,
è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il suddetto decreto ministeriale, il
quale ha determinato le aree di cui sopra, identificandole (art. 1) “per
gli anni 2004, 2005 e 2006 in tutte le Regioni e Province Autonome”. Da ciò discende la
legittimità della stipula di contratti di inserimento con donne su tutto il
territorio nazionale e l’ammissibilità dei suddetti contratti
all’agevolazione contributiva, uniforme e generalizzata, del 25 per cento,
così come peraltro indicato dal Ministero del lavoro e delle politiche
sociali (4). L’art. 2 del citato D.M.
individua invece i territori che presentano le caratteristiche di cui al
Regolamento (CE) n. 2204/2002 (5), all’interno dei quali le donne devono
ritenersi soggetti svantaggiati secondo gli orientamenti comunitari. Si tratta, in
particolare, delle Regioni Lazio, Molise, Campania, Puglia, Basilicata,
Calabria, Sicilia e Sardegna. Per i contratti di
inserimento stipulati con donne residenti nei territori sopra elencati
risulta legittimo accedere agli incentivi economici di cui all'art. 59,
comma 3, del decreto legislativo n. 276 del 2003, vale a dire quelli
previsti dalla disciplina vigente in materia di contratti di formazione e
lavoro, in misura superiore al 25 per cento, ove ciò sia previsto in base al
settore di appartenenza del datore di lavoro che assume ed all’ubicazione
territoriale del medesimo. Si ritiene peraltro che,
proprio in conformità alla costante prassi relativa ai CFL, il riferimento
normativo alla residenza della lavoratrice debba essere integrato con quello
relativo allo svolgimento dell’attività lavorativa, con la conseguenza che,
ai fini della fruizione delle agevolazioni contributive in misura superiore
al 25 per cento, è necessario che le prestazioni lavorative si svolgano
all’interno dei territori individuati dall’art. 2 più volte citato. Resta fermo inoltre -
per l’accesso ai benefici in misura superiore al 25%, determinati in base al
settore di appartenenza del datore di lavoro che assume ed all’ubicazione
territoriale (allegato 3) - il rispetto delle condizioni che saranno
illustrate al punto 3 della presente circolare. In
particolare, per quanto riguarda il Lazio - l’agevolazione contributiva in
misura superiore al 25% può essere concessa solamente ai contratti di
inserimento stipulati nelle province di Latina e Frosinone, nei comuni della
provincia di Rieti già compresi nell’ex circondario di Cittaducale, e nei
comuni della provincia di Roma compresi nella zona della bonifica di Latina
(6). Restano
salve – ovviamente - su tutto l’ambito regionale, le diverse misure previste
per le imprese artigiane o per le imprese del settore commerciale e turistico
con meno di quindici dipendenti -. Con
riferimento alle donne, si fa inoltre presente che “il sottoinquadramento
non trova applicazione …, salvo non esista diversa previsione da parte dei
contratti collettivi nazionali o territoriali sottoscritti da associazioni
dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più
rappresentative sul piano nazionale” (7). Di
conseguenza, in mancanza della previsione contrattuale di cui alla
disposizione sopra riportata, a decorrere dal 15 maggio 2005 (8) non risulta
legittimo inserire nel contratto individuale il sottoinquadramento delle
donne rientranti nella definizione dell’art. 54, c. 1, lett. e), mentre
rimangono fermi gli effetti del sottoinquadramento previsto da contratti
individuali stipulati prima della suddetta data. I datori di lavoro che avessero applicato il sottoinquadramento a
contratti di inserimento/reinserimento stipulati dal 15 maggio in poi sono
tenuti a versare la maggiore contribuzione dovuta, secondo le modalità
illustrate al punto 7. 2. Durata e misura
delle agevolazioni contributive. Precisazioni. La
circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 31/2004, come
integrata dalla nota n. 104466/16/239/19 del 27 aprile 2006, prevede che ai
contratti di inserimento legittimamente stipulati con i soggetti di cui
all’art. 54, c. 1, lettere b), c), d),e),f) può applicarsi comunque la
riduzione dell’onere contributivo nella misura del 25 per cento, che non
integra l’ipotesi di aiuto ai sensi dell'art. 87 del Trattato CE. La fruizione
dell’agevolazione nelle diverse misure superiori al 25%, articolate in base
al settore di appartenenza del datore di lavoro che assume ed all’ubicazione
territoriale (9), può essere consentita solo nel rispetto delle ulteriori
condizioni, illustrate al successivo punto 3. Inoltre, il Ministero ha
chiarito che gli incentivi ex art. 59 del D. Lgs. n. 276/2003 rimangono
soggetti all’obbligo di notifica preventiva per le imprese del settore della
costruzione navale e dell'industria carboniera. Conseguentemente, in detti
settori non possono al momento applicarsi le agevolazioni in misura superiore
al 25%. Il Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali ha ribadito infine che le agevolazioni contributive
ex art. 59, c. 3, del D. Lgs. n. 276/2003 trovano applicazione esclusivamente
per la durata dei contratti di inserimento o reinserimento. Di conseguenza,
considerando anche l’esplicito riferimento operato dal Ministero al regime di
agevolazioni individuato per relationem dall’art. 16 del D.L. n.
299/1994 convertito in legge n. 451/1994, alla nuova tipologia contrattuale
in esame non si applica il beneficio contributivo di cui all’art. 15 della
legge n. 196/1997 (agevolazione per la trasformazione del CFL nei territori del
Mezzogiorno). Ciò
è del resto in linea con gli orientamenti comunitari in materia di aiuti di
Stato, atteso che l’art. 9 del Regolamento (CE) n. 2204/2002 stabilisce che
gli aiuti per la conversione di contratti temporanei o a tempo determinato in
contratti a tempo indeterminato restano soggetti alla notificazione di cui
all'articolo 88 del Trattato CE. 3. Ulteriori
condizioni per l’accesso alle agevolazioni in misura superiore al 25%. In
virtù di quanto disposto dall’art. 59, c. 3, del D. Lgs. n. 276/2003, nel
testo modificato dal decreto correttivo, la fruizione delle agevolazioni
contributive nella misura superiore al 25% è subordinata alle condizioni
previste dall’art. 5 del Regolamento (CE) n. 2204/2002: -
l’ammontare
del beneficio, con riferimento al singolo rapporto di lavoro, non deve
superare il 50 per cento (elevato al 60 per cento nel caso di assunzione di
soggetti disabili) del costo salariale annuo del lavoratore assunto; - l’assunzione con contratto di inserimento o reinserimento
deve determinare un incremento netto del numero dei dipendenti dello
stabilimento interessato ovvero, quando l’assunzione non rappresenta un
incremento netto del numero di dipendenti dello stabilimento interessato, il
posto o i posti occupati devono essersi resi vacanti a seguito di dimissioni
volontarie, di pensionamento per raggiunti limiti d’età, di riduzione
volontaria dell’orario di lavoro o di licenziamenti per giusta causa e non a
seguito di licenziamenti per riduzione del personale; -
il
contratto deve avere una durata pari ad almeno 12 mesi. 3.1. Intensità lorda dell’aiuto. La prima delle
condizioni sopra esposte prevede che l’intensità lorda dell’aiuto non deve
superare il 50 ovvero il 60 per cento del costo salariale annuo del
lavoratore assunto. Detto costo salariale include, secondo gli orientamenti
comunitari (10), le seguenti componenti che il datore di lavoro è di fatto
tenuto a corrispondere in relazione al posto di lavoro considerato: - la retribuzione lorda, vale a dire prima
dell'applicazione dell'imposta; - i contributi previdenziali ed assistenziali
obbligatori. 3.2. Incremento netto del numero dei dipendenti. In relazione a tale
condizione, l’incremento occupazionale deve essere realizzato con riferimento
alla media dei lavoratori occupati nei dodici mesi precedenti l’assunzione. Al
riguardo, si ricorda inoltre che per numero di dipendenti occorre intendere
il numero di unità di lavoro-anno (ULA), vale a dire il numero di lavoratori
occupati a tempo pieno durante un anno, conteggiando il lavoro a tempo
parziale ed il lavoro stagionale come frazioni di ULA (11). Si sottolinea, inoltre, che
l’incremento occupazionale va verificato con riferimento alla singola unità
operativa interessata dall’assunzione. 3.3. Durata del contratto pari ad almeno 12 mesi. La condizione in esame
si riferisce, evidentemente, alla durata minima fissata nel contratto al
momento della stipula. Il Ministero del Lavoro ha
infatti precisato che l'agevolazione non è comunque esclusa nel caso in cui
il rapporto di lavoro venga risolto prima del termine di 12 mesi per giusta
causa. 4. Ambito di
applicazione delle agevolazioni contributive. Chiarimenti. Ad integrazione del
punto 7 della circolare n. 51 del 16 marzo 2004 ed in linea con gli
orientamenti ministeriali, si evidenzia che danno titolo ai benefici
contributivi i soli contratti di inserimento/reinserimento stipulati con: - disoccupati di lunga durata da ventinove fino a
trentadue anni; - lavoratori con più di cinquanta anni di età che
siano privi di un posto di lavoro; - lavoratori che desiderino riprendere una attività
lavorativa e che non abbiano lavorato per almeno due anni; - donne residenti in aree geografiche ad elevato
tasso di disoccupazione femminile, di recente individuate con decreto
ministeriale (si veda il punto 1); - persone riconosciute affette, ai sensi della
normativa vigente, da un grave handicap fisico, mentale o psichico. In merito ai requisiti
collegati all’età del lavoratore, si precisa che l’intervallo “da
ventinove fino a trentadue anni” (art. 54, c. 1, lett. b) deve riferirsi
all’arco temporale che va dal giorno del compimento del ventinovesimo anno al
giorno antecedente il compimento del trentatreesimo anno; analogo criterio
deve applicarsi ai soggetti, peraltro esclusi espressamente dai benefici, di
cui all’art. 54, c. 1, lett. a) (12). Relativamente alle
assunzioni di persone disabili, il Ministero ha precisato che la nozione di
grave handicap fisico, mentale o psichico trova riferimento normativo, oltre
che nella legge 5 febbraio 1992, n. 104, e nel decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri del 13 gennaio 2000, anche nelle disposizioni di cui
alla legge 12 marzo 1999, n. 68. Anche in considerazione
di ciò, si sottolinea quindi che i benefici previsti per i contratti di
inserimento sono cumulabili, entro il limite massimo complessivo del 100%
della contribuzione a carico del datore di lavoro, con l’agevolazione
contributiva ex art. 13 della legge n. 68/1999 (13). Occorre altresì osservare che,
benché la norma escluda genericamente i benefici per i contratti stipulati
con soggetti di età compresa tra i 18 e i 29 anni, le agevolazioni devono
ritenersi ammissibili anche per soggetti in tale fascia di età, a condizione
che rientrino in una delle altre categorie soggettive elencate dall’art. 54,
c. 1. Infine, è stato precisato che,
nel rispetto comunque delle condizioni generali sopra descritte, dà titolo
alla fruizione delle agevolazioni contributive anche il contratto di
inserimento stipulato con lavoratori extracomunitari. Per quanto riguarda,
invece, l’individuazione dei datori di lavoro ammessi alla stipula del
contratto di inserimento/reinserimento, il Ministero del lavoro e delle
politiche sociali ha di recente confermato - stante l’elencazione fornita
dall’art. 54, c. 2, del D. Lgs. n. 276/2003 - l’esclusione degli studi
professionali, anche costituiti in forma associata. Questi ultimi, infatti,
non possono rientrare nella nozione di associazione professionale di
cui al sopra citato art. 54, c. 2, lett. c) (14). 5. Disciplina
sanzionatoria. Appare utile osservare
che l’art. 11 del decreto correttivo n. 251/2004 ha modificato l’art. 55, c.
5, del D. Lgs. n. 276/2003, relativamente ad aspetti di carattere
sanzionatorio. La nuova disposizione
prevede che, in caso di gravi inadempienze nella realizzazione del progetto
individuale di inserimento di cui sia esclusivamente responsabile il datore
di lavoro e che siano tali da impedire la realizzazione della finalità
propria del contratto di inserimento, il datore di lavoro è tenuto a versare
la differenza tra la contribuzione versata e quella dovuta senza operare
alcuna riduzione contributiva, con riferimento al livello di inquadramento
contrattuale che sarebbe stato raggiunto dal lavoratore al termine del
periodo di inserimento, maggiorata del 100 per cento. E’ inoltre espressamente
precisato che la maggiorazione così stabilita esclude l’applicazione di
qualsiasi altra sanzione prevista in caso di omessa contribuzione. 6.
Modalità operative. 6.1
Adempimenti a carico delle Sedi. Facendo
seguito a quanto disposto con il messaggio n. 034105 del 11 ottobre 2005, le
Sedi provvederanno, non appena le procedure saranno aggiornate, a
riproporre al calcolo le note di rettifica contenenti i codici tipo
contribuzione E1, E2, E3, E4. Al riguardo si fa riserva di fornire
ulteriori istruzioni. 6.2 Modalità di
compilazione del modello DM10/2. Per quanto riguarda le
modalità operative per la fruizione delle agevolazioni contributive, si
rinvia a quanto previsto dalla circolare n. 51/2004 (punti 9 - 11). 7. Regolarizzazioni dei
periodi pregressi. I datori di lavoro che abbiano
fruito delle agevolazioni contributive nella misura superiore al 25% senza il
rispetto delle condizioni di cui al precedente punto 3, potranno
regolarizzare la propria posizione. A tal fine, opereranno come
segue: -
determineranno l’ammontare complessivo delle somme da restituire; -
riporteranno il relativo importo nel quadro “B-C” del mod. DM10/2,
utilizzando il codice di nuova istituzione “M109”, avente il
significato di “rest. agevol. inserimento”. Nessun dato dovrà essere
riportato nelle caselle “numero dipendenti”, “numero giornate” e
“retribuzioni”. La
sopra descritta operazione potrà essere effettuata entro il giorno 16 del
terzo mese successivo all’emanazione della presente circolare, senza
l’aggravio di oneri accessori (15). I datori di lavoro,
infine, che abbiano operato in difformità di quanto illustrato al punto 1,
secondo capoverso (illegittimo sottoinquadramento delle lavoratrici
assunte con contratto di inserimento), potranno regolarizzare tali posizioni
utilizzando la procedura del DM10/V. 8. Istruzioni
contabili. Le somme da restituire
da parte dei datori di lavoro che hanno usufruito indebitamente delle
agevolazioni contributive in argomento e dagli stessi esposte nei modd. DM
10/2, secondo le modalità di cui al precedente punto 7., devono essere
imputate al conto GAW 24/106, di nuova istituzione (v. allegato n. 4). Ciò
in quanto, come già specificato nel messaggio n. 32961 del 15 ottobre 2004 -
con il quale sono state fornite le istruzioni per la rilevazione contabile
delle agevolazioni contributive per le assunzioni con contratti di inserimento
o di reinserimento - gli oneri che ne derivano sono posti a carico della
Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni
previdenziali (GIAS) che provvede a rifondere le gestioni previdenziali
interessate del mancato gettito contributivo.
Il Direttore Generale
Crecco (1) Il decreto citato è
stato pubblicato in G.U. - Serie Generale - n. 235 del 9 ottobre 2003,
supplemento ordinario n. 159 ed è entrato in vigore il 24 ottobre 2003. (2) L’art. 13 del decreto
legislativo in questione, pubblicato sulla G.U. n. 239 dell’11 ottobre 2004,
recita testualmente: “1. All’articolo 59, comma 3, dopo le parole «lettere
b), c), d) e) ed f)» sono aggiunte le seguenti: «, nel rispetto del
regolamento (CE) n. 2204/2002 della Commissione, del 5 dicembre 2002,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee il 13 dicembre
2002»”. (3) Il decreto-legge è stato pubblicato in G.U. n. 62
del 16 marzo 2005, mentre la legge di conversione è in G.U. n. 111 del 14
maggio 2005 - Suppl. Ord. n. 91. (4) Nota n.104466/16/239/19 del 27 aprile 2006. (5) Art. 2, lett. f) del
Regolamento (CE) n. 2204/2002 della Commissione. (6) Sono infatti queste le
aree della Regione Lazio rientranti nei territori del Mezzogiorno, ai sensi
della definizione contenuta all’art. 1 del Testo unico delle leggi sugli
interventi nel Mezzogiorno (D.P.R. 6 marzo 1978, n. 218). (7) Art. 1-bis, c. 1, lett.
c), del D.L. 14 marzo 2005, n. 35, introdotto in sede di conversione in legge
ad opera della L. 14 maggio 2005, n. 80. Tale disposizione ha sostituito
l’art. 59, c. 1, del D. Lgs. n. 276/2003. (8) Giorno di entrata in
vigore della legge 14 maggio 2005, n. 80, pubblicata nella G.U. n. 111 del 14
maggio 2005 – Supplemento ordinario n. 91. (9) Vedi nota 5. (10)
Art. 2,
lett. i) del Regolamento (CE) n. 2204/2002 della Commissione. (11)
La
definizione è contenuta all’art. 2 del Regolamento (CE) n. 2204/2002 della
Commissione; si veda anche la circolare n. 122 del 27 giugno 2000. (12)
Il
criterio sopra esposto, confermato anche da recenti orientamenti della
Cassazione (sentenza n. 10169/2004), è stato adottato - a fronte di analoga
formulazione legislativa (soggetti di età compresa tra i diciotto anni e i
ventinove anni) - dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali nella
circolare n. 30 del 15 luglio 2005, in materia di apprendistato
professionalizzante. (13)
Si veda il
messaggio n. 151 del 17 dicembre 2003 e, per quanto riguarda le modalità
operative con le quali operare il cumulo, il messaggio n. 33491 del 19
ottobre 2004. (14)
Nota
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Uff. Legislativo – prot.
103738/16/239/2 del 2 febbraio 2006. (15)
Delibera
n. 5 del Consiglio di amministrazione dell’Istituto del 26/3/1993, approvata
con D.M. 7/10/1993. Allegato 1 CIRCOLARE MINISTERO DEL LAVORO n. 31 del 21 luglio 2004 (pubblicata in G.U. n. 181 del 4-8-2004) OGGETTO:
Contratti di inserimento lavorativo 1. I
contratti con funzione formativa. Premessa. L'art. 2 della legge n.30 del
14 febbraio 2003 ha delegato il Governo ad intervenire in materia di riordino
dei contratti a contenuto formativo. Il titolo VI del d.lgs. n. 276 del 2003
contiene la nuova disciplina del contratto di apprendistato (artt. da 47 a
53) e la regolamentazione del contratto di inserimento (artt. da 54 a 59). In via preliminare occorre
precisare che il contratto di apprendistato rimane un
contratto spiccatamente caratterizzato dalla funzione formativa e destinato,
anche per questo, ad esaurire l'ambito di operatività un tempo riservato al
contratto di formazione e lavoro. Il contratto di inserimento, per contro, è
un nuovo contratto nel quale la funzione formativa perde la sua natura
caratterizzante a favore della finalità di garantire la collocazione o la
ricollocazione nel mercato del lavoro di soggetti socialmente più deboli
individuati tassativamente dal legislatore (art. 54, comma 1). In questo
senso dispone espressamente l'art. 55, comma 4, dove si precisa che nel
contratto di inserimento la formazione è solo eventuale. Restano in ogni caso
applicabili, se più favorevoli, le disposizioni di cui all'articolo 20 della
legge 23 luglio 1991, n.223, in materia di contratto di reinserimento dei
lavoratori disoccupati. 2.
La struttura del contratto di inserimento e la clausola del termine Il contratto di inserimento è
un contratto di lavoro a tempo determinato finalizzato all'inserimento o al
reinserimento nel mercato del lavoro di alcune categorie di soggetti.
Presupposto necessario per la stipulazione del contratto di inserimento è la
predisposizione di un progetto individuale mirato alla individuazione di un
percorso di adattamento delle competenze professionali del lavoratore ad un
determinato contesto lavorativo. Il contratto di inserimento ha
una durata non inferiore a nove mesi e non superiore a diciotto mesi. In caso
di contratto di inserimento stipulato con persone riconosciute affette da un
grave handicap fisico, mentale o psichico la durata massima del rapporto può
essere elevata sino a trentasei mesi. Nell'ambito di tali limiti
minimi e massimi, la durata di un contratto di inserimento dipende da quanto
previsto nel progetto di inserimento. La durata del rapporto, infatti, deve
essere idonea a consentire il pieno svolgimento del percorso di adattamento
delle competenze professionali e, cioè, deve essere tale da realizzare la
funzione di inserimento tipica di tale contratto. Il contratto di inserimento
può essere prorogato anche più volte, anche senza necessità di allegare
alcuna specifica motivazione, purché in coerenza con il progetto individuale
di inserimento. La durata massima del contratto prorogato non può tuttavia
eccedere i limiti legali di diciotto o trentasei mesi. Tali limiti legali di
durata possono essere superati solo nel caso in cui il rapporto di
inserimento sia stato sospeso per lo svolgimento del servizio militare o civile
o per maternità. Ove il rapporto di inserimento
duri oltre il termine di scadenza originariamente concordato o
successivamente prorogato, il contratto si trasforma in un contratto di
lavoro a tempo indeterminato, sempre che venga superato il termine di trenta
giorni di cui all'art. 5, comma 2, del d. lgs. n. 368/2001. Se compatibile con il progetto
di inserimento il contratto di inserimento può anche essere a tempo parziale. In ogni caso il contratto di
inserimento non è rinnovabile tra le stesse parti. 3. I
datori di lavoro che possono stipulare contratti di inserimento Possono stipulare contratti di
inserimento: -
enti pubblici economici, imprese e loro consorzi; -
gruppi di imprese; -
associazioni professionali, socio- culturali, sportive; -
fondazioni; -
enti di ricerca, pubblici e privati; -
organizzazioni e associazioni di categoria. Quanto ai consorzi od ai
gruppi di impresa il progetto di inserimento può prevedere l'impiego in
diverse società del gruppo o consorziate. In tal caso si potrà dare l'ipotesi
di un unico contratto di lavoro di inserimento con una singola società del
consorzio o del gruppo che, però, potrà "inviare" il lavoratore, ai
fini del progetto di inserimento, presso più società del consorzio o del
gruppo. In tal caso, il limite percentuale previsto dall'art. 54, comma 3,
sarà computato esclusivamente in capo alla singola società che risulta essere
la datrice di lavoro. Per poter stipulare un
contratto di inserimento è necessario che il datore di lavoro abbia mantenuto
in servizio almeno il 60 per cento dei lavoratori il cui contratto di
inserimento sia venuto a scadere nei diciotto mesi precedenti. Ai fini del calcolo della
percentuale non si considerano contratti di inserimento non trasformati: -
i contratti risolti dal datore di lavoro nel corso o al termine del
periodo di prova; -
i contratti risolti dal datore di lavoro per giusta causa; -
i contratti risolti dal lavoratore per dimissioni; -
i rapporti che non sono stati trasformati a causa di rifiuto del
lavoratore; -
i contratti di inserimento non trasformati in rapporti di lavoro a
tempo indeterminato nella misura pari a quattro contratti. Di conseguenza, se nei
diciotto mesi precedenti sono scaduti cinque contratti di inserimento e
quattro di essi non sono stati trasformati, di questi quattro contratti non
si terrà conto e sarà sufficiente confermare un solo contratto per poter
procedere a nuove assunzioni con contratto di inserimento (5 contratti
scaduti, da cui si sottraggono i 4 che non si computano: resta un solo
contratto ed il 60 per cento di 1 è pari a 0,60, che va arrotondato ad 1). In ogni caso non operano
limiti nell'ipotesi in cui nei 18 mesi precedenti all'assunzione del
lavoratore sia venuto a scadere un solo contratto di inserimento. Si considerano invece
mantenuti in servizio quei lavoratori il cui contratto di inserimento sia
stato trasformato in un contratto a tempo indeterminato anche prima della
scadenza del termine. Trattandosi di istituti
contrattuali diversi, resta inteso che non devono essere presi in
considerazione i contratti di formazione e lavoro cessati e non trasformati
nei diciotto mesi antecedenti la stipulazione del contratto di inserimento. Non esistono limiti
quantitativi di ricorso allo strumento del contratto di inserimento.
Eventuali limiti percentuali possono essere introdotti dalla contrattazione
collettiva (art. 58, comma secondo). 4. I
soggetti che possono essere assunti con contratti di inserimento Possono essere assunti con
contratto di inserimento: -
soggetti di età compresa tra i diciotto e i ventinove anni; -
disoccupati di lunga durata da ventinove fino a trentadue; -
lavoratori con più di cinquanta anni di età che siano privi di un
posto di lavoro; -
lavoratori che desiderino riprendere una attività lavorativa e che
non abbiano lavorato per almeno due anni; -
donne di qualsiasi età residenti in una area geografica in cui il
tasso di occupazione femminile, determinato con apposito decreto del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore
del presente decreto, sia inferiore almeno del 20 per cento di quello
maschile o in cui il tasso di disoccupazione femminile superi del 10 per
cento quello maschile; -
persone riconosciute affette, ai sensi della normativa vigente, da
un grave handicap fisico, mentale o psichico. Si rammenta che ai sensi del
d. lgs. n.297/2002 per disoccupati "di lunga durata" si intendono
coloro i quali, dopo aver perso un posto di lavoro o aver cessato un'attività
di lavoro autonomo, siano alla ricerca di una nuova occupazione da almeno dodici
mesi. Fra tali soggetti rientrano anche quelli che risultino disoccupati a
seguito di dimissioni. Quanto invece alla assunzione
di donne con contratti di inserimento questa è subordinata alla definizione,
mediante decreto ministeriale, delle aree geografiche cui il tasso di
occupazione femminile è inferiore almeno del 20 per cento di quello maschile
o in cui il tasso di disoccupazione femminile superi del 10 per cento quello
maschile. La nozione "persona
affetta da grave handicap fisico, mentale o psichico" trova riferimento
normativo nelle disposizioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, al
D.P.C.M. 13 gennaio 2000 nonché alla legge 12 marzo 1999, n.68. Va infine precisato che, in
presenza dei requisiti soggettivi richiesti dall'articolo 54, il contratto di
inserimento può essere utilizzato anche per favorire l'accesso al mercato del
lavoro di cittadini comunitari ed extracomunitari. 5. I
progetti individuali di inserimento Finalità del contratto in
esame è, come detto, quella di promuovere l'inserimento o il reinserimento
nel mercato del lavoro di alcune categorie di soggetti. Ciò anche
indipendentemente dalla effettuazione di formazione in luogo di lavoro. Il contratto di inserimento è
tipologia contrattuale di natura subordinata volta a favorire l'integrazione
dei lavoratori alle esigenze aziendali attraverso modalità di adattamento al
contesto lavorativo, nonché ai relativi processi produttivi, realizzate in
esecuzione del progetto individuale di inserimento. In ultima analisi, il
legislatore intende valorizzare, con questo istituto, l'acquisizione di
professionalità concreta, calibrata in rapporto al fabbisogno del datore di
lavoro, nella prospettiva della futura, eventuale stabilizzazione del
contratto. Coerentemente con tale finalità l'art. 55, comma 4, chiarisce che
la formazione eventualmente effettuata deve essere finalizzata al concreto
adeguamento delle competenze professionali del lavoratore stesso allo
specifico contesto lavorativo con o senza la somministrazione di formazione
teorica. Indispensabile è, dunque, la predisposizione di un progetto
individuale di inserimento. Il progetto individuale di
inserimento deve essere concordato tra lavoratore e datore di lavoro. Il
progetto, dunque, verrà concordato dalle parti preventivamente alla definizione
delle condizioni del contratto di lavoro. Affinché datore di lavoro e
lavoratore possano concordare il progetto individuale di inserimento è
necessario che le modalità di definizione di tali progetti vengano fissate
dall'autonomia privata collettiva. In materia il legislatore
rinvia a tutti i livelli di contrattazione collettiva e, quindi, al livello
nazionale, territoriale ed aziendale, anche all'interno degli enti
bilaterali, in funzione dell'adeguamento delle capacità professionali del
lavoratore. Quanto ai contenuti e alla
forma dei progetti individuali di inserimento le parti devono attenersi alle
prescrizioni dell'autonomia privata collettiva applicabile. In data 11 febbraio 2004 è
stato stipulato un Accordo Interconfederale avente ad oggetto una disciplina
di quadro valida nella fase di prima applicazione e con efficacia limitata al
periodo di carenza della regolamentazione contrattuale che potrà essere
definita ai vari livelli di cui si è detto innanzi. In caso di gravi inadempienze
al progetto di inserimento il datore di lavoro è tenuto a versare la quota
dei contributi agevolati maggiorata del 100 per cento. Non opera, dunque, la sanzione
della conversione del contratto in un contratto di lavoro a tempo
indeterminato. 6.
Il contratto di inserimento. Requisiti di forma. Il contratto di inserimento
può avere ad oggetto qualsiasi attività lavorativa e deve essere stipulato in
forma scritta. Nel contratto deve essere
necessariamente contenuto il riferimento al progetto individuale di
inserimento che deve essere coerente con il tipo di attività lavorativa
oggetto del contratto. Il progetto individuale di inserimento, ancorché
distinto, è strettamente collegato al contratto integrandone il contenuto
inderogabile. In mancanza di progetto di inserimento o di forma scritta il
contratto è, infatti, nullo e il lavoratore si intende assunto a tempo
indeterminato con decorrenza dalla data di costituzione del rapporto. Ulteriori specifici contenuti
e requisiti di forma sono individuati dal richiamato Accordo Interconfederale,
la cui efficacia si esplicherà fin quando non interverranno intese
contrattuali ai vari livelli. 7.
Disciplina del rapporto di lavoro Salva diversa previsione di
contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali, ai contratti di inserimento
si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui al d.lgs. n. 368
del 2001, compresi i divieti di cui all'articolo 3. Pertanto, l'autonomia
privata collettiva ben potrà disciplinare il rapporto di inserimento in
maniera difforme dalle disposizioni di cui al d.lgs. n. 368 del 2001. Non sono compatibili, stante
la finalità tipica di inserimento del contratto in questione, i presupposti
causali della stipulazione del contratto a termine. Anche da un punto di
vista formale, dunque, il contratto di inserimento non richiede la
specificazione di esigenze tecniche, organizzative, produttive o sostitutive.
Si applica, invece, ad esso la disciplina prevista dall'art. 3 del decreto
legislativo n. 368/2001 in materia di divieti. Non sono altresì applicabili,
perché specificatamente derogate dalla disciplina speciale del contratto di
inserimento, le disposizioni in tema di proroga del contratto, di rinnovo del
contratto tra le stesse parti e di limitazioni percentuali. Ove invece il contratto di inserimento
prosegua oltre la scadenza del termine originariamente fissato è applicabile
l'art. 5, comma primo e secondo, del decreto legislativo n. 368 del 2001. 8.
Benefici economici e normativi Durante il rapporto di
inserimento, la categoria di inquadramento del lavoratore non potrà essere
inferiore, a fini retributivi, per più di due livelli rispetto alla categoria
che, secondo il contratto collettivo nazionale di lavoro applicato, spetta ai
lavoratori addetti a mansioni che richiedono qualificazioni corrispondenti a
quelle al conseguimento delle quali è preordinato il progetto di
inserimento/reinserimento. I lavoratori assunti con
contratto di inserimento non si computano nell'organico aziendale ai fini
delle disposizioni di legge e di contratto collettivo. Sono fatte salve
diverse previsioni dell'autonomia privata collettiva. In attesa della riforma del
sistema degli incentivi alla occupazione i benefici contributivi previsti in
materia di contratto di formazione e lavoro possono essere applicati limitatamente
ai contratti di inserimento stipulati con i seguenti soggetti: -
disoccupati di lunga durata da ventinove fino a trentadue anni di
età; -
lavoratori con più di cinquanta anni di età che siano privi di un
posto di lavoro; -
lavoratori che desiderino riprendere una attività lavorativa e che
non abbiano lavorato per almeno due anni; -
persone riconosciute affette, ai sensi della normativa vigente, da
un grave handicap fisico, mentale o psichico. Limitatamente a tali categorie
di soggetti, dunque, potrà continuare a trovare applicazione il regime di
agevolazioni contributive previsto dall'art. 16 del d.l. n. 299 del 1994,
convertito in legge n. 451 del 1994. L'agevolazione contributiva
opererà durante il periodo di inserimento e verrà riconosciuta nei limiti di
quanto disposto dal regolamento comunitario n. 2204 del 2002. Ai rapporti
intrattenuti con le predette categorie di soggetti si applicherà, comunque,
la riduzione dell'onere contributivo nella misura del 25 per cento, che non
pone problemi di compatibilità con la normativa comunitaria sugli aiuti di
stato, perché trattasi di misura di carattere generale ed uniforme che non
integra l'ipotesi di aiuto ai sensi dell'art. 87 del Trattato CE. Il regolamento comunitario n.
2204 del 2002 prevede l'immediata operatività di aiuti in favore di soggetti
svantaggiati il cui ammontare, con riferimento al singolo rapporto di lavoro,
non superi il 50 per cento del costo salariale annuo del lavoratore assunto.
Per i disabili la percentuale è aumentata al 60 per cento. Fermo restando tale limite
quantitativo, l'agevolazione può essere concessa: a)
quando determini un incremento netto del numero dei dipendenti dello
stabilimento interessato; b)
quando non determini un incremento netto del numero dei dipendenti
purché i posti occupati si siano resi vacanti a seguito di dimissioni
volontarie, di pensionamento per raggiunti limiti di età, di riduzione
volontaria dell'orario di lavoro o di licenziamenti per giusta causa e non a seguito
di licenziamenti per riduzione del personale. In entrambe le ipotesi ai
lavoratori deve essere comunque garantita la continuità dell'impiego per
almeno 12 mesi (cfr. art. 5 del regolamento n. 2204/2002). L'agevolazione non
è comunque esclusa nel caso in cui il rapporto di lavoro venga risolto prima
del termine di 12 mesi per giusta causa. Nel rispetto delle condizioni
ora menzionate e tenuto comunque conto dei requisiti soggettivi di cui
all'art. 54, comma primo, gli aiuti possono dunque essere immediatamente
concessi alle seguenti categorie di soggetti svantaggiati: 1)
lavoratori extracomunitari; 2)
disoccupati da oltre due anni che in tale periodo non abbiano
seguito corsi di formazione; 3)
soggetti che vivono da soli con uno o più figli a carico; 4)
soggetti con più di 50 anni privi di un posto di lavoro; 5)
soggetti privi di un titolo di studio di livello secondario
superiore o equivalente; 6)
disoccupati di lungo periodo, ossia persone senza lavoro per 12 dei
16 mesi precedenti o per 6 degli 8 mesi precedenti nel caso di persone di
meno di 25 anni; 7)
qualsiasi donna di un'area geografica a livello NUTS 2 nella quale
il tasso medio di disoccupazione superi il 100 per cento della media
comunitaria da almeno due anni civili e nella quale la disoccupazione
femminile abbia superato il 150 per cento del tasso di disoccupazione
maschile dell'area considerata per almeno due dei tre anni precedenti. 9. Lavoratori disabili. La concessione delle
agevolazioni contributive in materia di contratto di inserimento presuppone
dunque che il soggetto assunto risponda ad uno dei requisiti di cui all'art.
54, comma primo, lett. da b) ad f), e che, inoltre, risponda ai requisiti di
cui al regolamento n. 2204 del 2002. Con riferimento alla occupazione
giovanile la combinazione di tali requisiti consente di poter beneficiare di
agevolazioni contributive ai contratti di inserimento stipulati con giovani
che desiderino riprendere un'attività lavorativa, che non abbiano lavorato
per almeno due anni né effettuato nel frattempo corsi di formazione. Gli incentivi di cui
all'articolo 59 del decreto legislativi n. 276/03 rimangono soggetti
all'obbligo di notifica preventiva per le imprese del settore della
costruzione navale e dell'industria carboniera. Con riferimento alla questione
relativa all'accertamento dello status del lavoratore, affinché il datore di
lavoro possa essere garantito sulla sussistenza delle condizioni che
permettono l'assunzione con il contratto di inserimento nonché il diritto ai
benefici contributivi possono essere qui richiamate le istruzioni impartite
dall'INPS, con circolare n. 117 del 30 giugno 2003. Firmato IL MINISTRO Roberto Maroni Allegato 2 MINISTERO
DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI DECRETO
17 novembre 2005 Contratti
di inserimento lavorativo, ai sensi dell'articolo 54, comma 1, lettera e),
del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, per la definizione delle
aree territoriali ove il tasso di occupazione femminile sia inferiore almeno
del venti per cento di quello maschile o in cui il tasso di disoccupazione
femminile superi del dieci per cento quello maschile. IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI di concerto con IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE Visti
gli articoli 87 e seguenti del Trattato istitutivo della Comunità europea, e
successive modificazioni; Visto
l'art. 3 del regolamento (CE) n. 2204/2002 della Commissione del 12 dicembre
2002, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli
aiuti di Stato a favore dell'occupazione, secondo il quale i regimi di aiuti
che rispettino tutte le condizioni di cui al regolamento sono compatibili con
il mercato comune ai sensi dell'art. 87, paragrafo 3, del Trattato e sono
esentati dall'obbligo di notificazione di cui all'art. 88, paragrafo 3, del
Trattato; Visto
l'art. 4 del regolamento (CE) n. 2204/2002 che definisce i limiti generali di
intensità degli aiuti di Stato al di sotto dei quali gli aiuti sono considerati
ammissibili; Visto
l'art. 5 del regolamento (CE) n. 2204/2002, che definisce i limiti di
intensità degli aiuti di Stato per i regimi a favore dell'assunzione di
lavoratori svantaggiati e disabili; Visto
l'art. 2, lettera f), del regolamento (CE) n. 2204/2002, che qualifica come
lavoratori svantaggiati, tra gli altri, «qualsiasi donna di un'area
geografica al livello NUTS II nella quale il tasso medio di disoccupazione
superi il 100 % della media comunitaria da almeno due anni civili e nella
quale la disoccupazione femminile abbia superato il 150% del tasso di
disoccupazione maschile dell'area considerata per almeno due dei tre anni
civili precedenti»; Visto
l'art. 54, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n.
276, concernente la definizione da parte del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
delle aree territoriali ove il tasso di occupazione femminile sia inferiore
almeno del venti per cento di quello maschile o in cui il tasso di
disoccupazione femminile superi del dieci per cento quello maschile; Visto
l'art. 59, comma 3, del decreto legislativo n. 276 del 2003, come modificato
dall'art. 13 del decreto legislativo 6 ottobre 2004, n. 251, secondo cui, in
attesa della riforma del sistema degli incentivi alla occupazione, gli
incentivi economici previsti dalla disciplina vigente in materia di contratto
di formazione e lavoro trovano applicazione con esclusivo riferimento ai
lavoratori di cui all'art. 54, comma 1, lettere b), c), d), e) ed f) nel
rispetto del regolamento (CE) n. 2204/2002; Considerato
che l'Istituto nazionale di statistica ha pubblicato i dati ufficiali
sull'occupazione e disoccupazione nella pubblicazione «Forze di lavoro»; Decreta: Art. 1. Identificazione delle aree territoriali di cui all'art. 54, comma 1,
lettera e), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. 1.
Le aree territoriali di cui all'art. 54, comma 1, lettera e), del decreto
legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, sono
identificate per gli anni 2004, 2005 e 2006 in tutte le regioni e province
autonome. Art. 2. Aree territoriali di cui all'art. 2, lettera f), del regolamento
(CE) n. 2204/2002 della Commissione del 12 dicembre 2002. 1.
Le aree territoriali di cui all'art. 2, lettera f), del regolamento (CE) n.
2204/2002 della Commissione del 12 dicembre 2002 sono identificate nelle
regioni Lazio, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e
Sardegna. Art. 3. Incentivi economici connessi alla stipula di contratti di
inserimento lavorativo con lavoratrici residenti nelle aree di cui all'art.
1. 1.
Gli incentivi economici di cui all'art. 59, comma 3, del decreto legislativo
n. 276 del 2003, si applicano ai contratti stipulati ai sensi dell'art. 54,
comma 1, lettera e), del medesimo decreto legislativo solo ove le lavoratrici
siano residenti nei territori di cui all'art. 2 del presente decreto. Roma,
17 novembre 2005 Il
Ministro del lavoro e
delle politiche sociali Maroni Il
Ministro dell'economia e
delle finanze Tremonti Allegato n.
3
Tabella donne nazionale
Tabella donne LAZIO
Allegato n.
4
VARIAZIONI AL PIANO DEI
CONTI
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