INPS
Direzione Centrale delle Entrate Contributive
Direzione Centrale Finanza, Contabilità e Bilancio
Direzione Centrale Sistemi Informativi e Telecomunicazioni
Progetto per la Gestione, lo Sviluppo e il Coordinamento
dell’Area Agricola
(Circolare
19.5.2006 n° 72)
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OGGETTO: |
Legge
11 marzo 2006 n. 81. Provvedimenti conseguenti all’emergenza sanitaria
denominata “influenza aviaria”. Istruzioni contabili. Variazioni al
piano dei conti. |
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SOMMARIO: |
Sospensione fino al 31 ottobre 2006, della riscossione dei
contributi assicurativi e previdenziali dovuti dagli allevatori avicoli,
dalle imprese di macellazione e trasformazione carne avicola, nonché
mangimistiche operanti nella filiera e dagli esercenti attività di commercio
all’ingrosso di carni avicole. |
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PREMESSA Nel Supplemento
Ordinario n. 58 alla G.U. n. 59 dell’11 marzo 2006 è stata
pubblicata la Legge n. 81 dell’11 marzo 2006, di conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, recante interventi
urgenti per i settori dell’agricoltura, dell’agroindustria, della pesca,
nonché in materia di fiscalità d’impresa. La circolare contiene
istruzioni in tema di sospensione della riscossione dei contributi
previdenziali ed assistenziali conseguente all’emergenza sanitaria denominata
“influenza aviaria”. 1.
SOSPENSIONE CONTRIBUTIVA art. 1-bis, comma7: “A
decorrere dal 1° gennaio 2006,e fino al 31 ottobre 2006, a favore degli
allevatori avicoli, delle imprese di macellazione e trasformazione di carne
avicola nonche' mangimistiche operanti nella filiera e degli esercenti
attivita' di commercio all'ingrosso di carni avicole sono sospesi i termini
relativi agli adempimenti e ai versamenti tributari, nonche' il pagamento di
ogni contributo o premio di previdenza e assistenza sociale, ivi compresa la
quota a carico dei dipendenti, senza aggravio di sanzione, interessi o altri
oneri. Non si fa luogo al rimborso di quanto gia' versato. Sono altresi
sospesi per il predetto periodo i pagamenti delle rate delle operazioni creditizie
e di finanziamento, ivi comprese quelle poste in essere dall'Istituto di
servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA)". La sospensione riguarda
il pagamento di ogni contributo o premio di previdenza e assistenza sociale,
ivi compresa la quota a carico dei dipendenti, dovuti dal 1 gennaio 2006 al
31 ottobre 2006. Eventuali versamenti effettuati non saranno rimborsati, né
oggetto di compensazione. Nel silenzio della
norma, si ritiene che, per le categorie dei soggetti contribuenti di seguito
indicate, il recupero debba avvenire, in applicazione del sistema di
riscossione unificata introdotto dal D.Lgs 241/1997, entro il 16 novembre
2006 in unica soluzione e senza aggravio di sanzioni, interessi o altri
oneri. La
volontà di beneficiare della sospensione deve essere manifestata
espressamente con la presentazione di apposita istanza, da redigere
secondo il modello allegato (all.1/2). La norma non dispone la
sospensione dalla presentazione delle dichiarazioni, che pertanto devono essere
trasmesse con le consuete modalità e scadenze. 1.a) AZIENDE Le imprese destinatarie delle disposizioni in argomento devono
essere individuate nell’ambito di quelle inquadrate, ai fini del versamento
delle contribuzioni previdenziali ed assistenziali, nei settori codificati
come appresso specificato:
Poiché il periodo
oggetto di sospensione è compreso tra il 1 gennaio 2006 ed il 31
ottobre 2006, i mesi interessati per le aziende che versano con il DM
vanno da dicembre 2005 a settembre 2006. Alla posizione
contributiva delle aziende beneficiarie della sospensione in discorso deve
essere attribuito il codice di autorizzazione “4N” avente il significato di
“azienda interessata alla sospensione contributiva influenza aviaria di cui
all’art. 1 bis, l. 81/2006”. Ai fini della compilazione del
mod. DM10/2 devono essere osservate le seguenti regole: ·
compilare i quadri B/C del mod. DM10/2, riferiti a tutti i
lavoratori , con le consuete modalità; ·
compilare il quadro D con le consuete modalità senza effettuare la
sommatoria del totale B; ·
determinare l'importo di contributi previdenziali e assistenziali
riferiti ai lavoratori per i quali si richiede la sospensione dei
contributi; ·
calcolare la differenza tra il predetto importo dei contributi e gli
importi eventualmente esposti nel quadro D a titolo di agevolazioni contributive
riferite ai lavoratori stessi; · esporre
tale differenza (che rappresenta l'importo dei contributi sospesi) nel
quadro D del mod.DM10/2, facendola precedere dal codice importo di nuova
istituzione“ N951” aventeil significatodi "contr. sosp. ex art.1 bis l. 81/2006”. ·
effettuare la sommatoria delle partite esposte nel quadro D e
riportarle nel totale; ·
effettuare la differenza tra gli importi indicati nei totali dei
quadri B/C e del quadro D del mod. DM10/2 e riportare la stessa come
differenza a debito o a credito del datore di lavoro; ·
versare il saldo della denuncia a credito I.N.P.S. con le consuete
modalità (F24); tale ipotesi ricorre nel caso in cui non tutti i lavoratori
siano interessati alla sospensione;
Il pagamento
deve essere effettuato mediante il Mod. F24 da compilare con le modalità
esposte nell’esempio che segue, utilizzando il codice contributo DSOS
istituito con la circolare n. 98 del 28.5.2002 ed esponendo la matricola
dell’azienda seguita dallo stesso codice utilizzato nel quadro D di denuncia
per la rilevazione del credito.
1.b) ARTIGIANI E COMMERCIANTI La sospensione può
riguardare anche la contribuzione dovuta dai lavoratori autonomi le cui
scadenze ricadenti nel periodo oggetto di sospensione sono le
seguenti:
Per il versamento da
effettuare, come già detto, in unica soluzione entro il 16/11/2006, possono
essere utilizzati gli F24 originali e, qualora gli interessati non ne
fossero in possesso, possono chiederne la ristampa alla Sede competente. La
Sede avrà cura di fornire, con le consuete modalità, la codeline da
utilizzare. Si richiama
l'attenzione sul fatto che qualora nell'importo da pagare sia compresa la
quota associativa, il versamento in unica soluzione va effettuato
utilizzando, in ogni caso, i cinque modelli F24 in possesso
dell'assicurato (uno per ognuna delle rate sospese: 3 per i contr. fissi - 2
per i contr a perc.), al fine di consentire la regolare contabilizzazione
della quota associativa. 1.c) COMMITTENTI CHE SI
AVVALGONO DEI COLLABORATORI COORDINATI
E CONTINUATIVI: La sospensione, per tale
categoria, si riferisce alle denunce riguardanti i periodi da dicembre 2005 a
settembre 2006. I versamenti dovranno essere
effettuati utilizzando il modello F24 con le causali C10, per gli
iscritti ad altra forma assicurativa pensionistica obbligatoria e CXX, per i
non iscritti, in uso per il pagamento dei contributi correnti, tenendo
conto che ad ogni rigo deve corrispondere il mese a cui si riferisce il
pagamento sospeso. Nella denuncia
individuale Emens, riferita ai periodi di sospensione, dovrà essere
riportato, nell’elemento <CodCalamità> di <Collaboratore> il
seguente valore codificato:
1.d) CONTRIBUTI
DEL SETTORE AGRICOLO. Con riferimento ai
contributi previdenziali ed assistenziali delle aziende del settore
agricolo, sia autonome che assuntrici di manodopera, sono sospesi i
seguenti versamenti:
Si
precisa, inoltre, che la sospensione non riguarda la presentazione delle
dichiarazioni trimestrali (modd. DMAG) e annuali (modd. ACC1/CFPC e CD1 e
CD1var), funzionali all'aggiornamento delle posizioni assicurative dei
lavoratori agricoli interessati. Le
aziende interessate alla sospensione devono presentare l’allegato
modello AVI/AGR. (all. 2) al fine di acquisire tutti i dati necessari
per la convalida della sospensione. Il modello per richiedere la
sospensione è strutturato in quattro riquadri: A
Dati anagrafici; A1 Centro aziendale; B dati aziendali; C Dichiarazione,
tutti da compilare a cura del richiedente. Anche
le aziende ed i lavoratori autonomi del settore agricolo, in mancanza di
diverse disposizioni, verseranno con le consuete modalità in unica soluzione
entro il 16/11/2006. 2. ISTRUZIONI CONTABILI 2.a)CONTRIBUTI DOVUTI DALLE
AZIENDE Per la rilevazione contabile
dei contributi sospesi ai datori di lavoro a seguito dell’emergenza sanitaria
dovuta all’influenza aviaria, evidenziati nei modd. DM 10/2 con il codice
“N951”, è stato istituito il conto GPA 00/111, che deve essere assistito da
apposito partitario contabile. Il programma di ripartizione
contabile della procedura DM provvede, tra l’altro, alla emissione in duplice
copia di apposita lista di analisi delle posizioni aziendali affluite al
conto di cui sopra è cenno. Copia di detta lista deve essere trasmessa
all’Ufficio competente per la contabilità ai fini dell’apertura e della
gestione dei crediti sul citato partitario. Per quanto attiene il recupero
dei contributi in questione, lo stesso viene imputato in AVERE del citato
conto GPA 00/111, mediante scritture di storno , esclusivamente di cassa,
delle contabilizzazioni effettuate provvisoriamente al conto GPA 52/099. Per l’effettuazione di tali
scritture di storno e per l’aggiornamento del partitario del conto GPA
00/111, si fa rinvio alle istruzioni di cui al messaggio n. 39828 del
7.12.2004. Attraverso le risultanze del
suddetto partitario, per una più incisiva azione di recupero, al competente
Ufficio amministrativo devono essere segnalate le aziende la cui situazione
contabile evidenzi il mancato versamento delle somme dovute. Inoltre, si fa presente che al
conto GPA 00/111 viene abbinata la causale esistente di modello FL02 10106,
in quanto le conseguenti riscossioni sono relative a contributi contenuti
nelle denunce di mod. DM 10/2. 2.b) CONTRIBUTI DOVUTI DAGLI
ARTIGIANI E DAGLI ESERCENTI ATTIVITA’ COMMERCIALI. I versamenti dei contributi,
da effettuarsi a cura dei soggetti in epigrafe secondo le modalità previste
al precedente punto 1.b), devono essere imputati: per gli artigiani, ai conti
esistenti GPA 52/076 (contributi entro il minimale) e GPA 52/072 (contributi
oltre il minimale); per i commercianti, ai conti esistenti GPA 52/077
(contributi entro il minimale) e GPA 52/073 (contributi oltre il minimale). 2.c) CONTRIBUTI DOVUTI DAI
COMMITTENTI CHE SI AVVALGONO DEI COLLABORATORI COORDINATI E CONTINUATIVI. Il recupero dei contributi in
epigrafe, da effettuarsi con le modalità previste al punto 1.c), va imputato
al conto esistente PAR 52/010. 2.d) CONTRIBUTI DOVUTI DAL
SETTORE AGRICOLO. Il recupero dei contributi
dovuti da detto settore, da effettuarsi, come previsto al punto 1.d), con le
consuete modalità, va imputato ai conti esistenti GPA 54/031 (piccoli coloni
e compartecipanti familiari – PC/CF), GPA 54/032 (lavoratori agricoli
dipendenti –OTI/OTD), GPA 54/033 (lavoratori autonomi – CD/CM/IAP). Nell’allegato n. 3 viene
riportato il conto GPA 00/111, di nuova istituzione.
Il Direttore Generale
Crecco |
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Note: la modulistica è reperibile sul sito
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