Direzione Centrale

delle Entrate

Contributive

 

 

 

Ai

Dirigenti centrali e periferici

 

Ai

Direttori delle Agenzie

 

Ai

Coordinatori generali, centrali e

Roma, 23 Marzo 2007

 

periferici dei Rami professionali

 

Al

Coordinatore generale Medico legale e

 

 

Dirigenti Medici

 

 

 

Circolare n.  65

 

e, per conoscenza,

 

 

 

 

Al

Presidente

 

Ai

Consiglieri di Amministrazione

 

Al

Presidente e ai Membri del Consiglio

 

 

di Indirizzo e Vigilanza

 

Al

Presidente e ai Membri del Collegio dei Sindaci

 

Al

Magistrato della Corte dei Conti delegato

 

 

all’esercizio del controllo

 

Ai

Presidenti dei Comitati amministratori

 

 

di fondi, gestioni e casse

 

Al

Presidente della Commissione centrale

 

 

per l’accertamento e la riscossione

 

 

dei contributi agricoli unificati

 

Ai

Presidenti dei Comitati regionali

 

Ai

Presidenti dei Comitati provinciali

 

 

OGGETTO:

Legge 6 dicembre 2006 n.290, art.6, comma 1 bis. Applicazione delle ordinanze di protezione civile ai datori di lavoro privato  aventi sede legale ed operativa nei territori colpiti da calamità naturali. Recupero dei contributi sospesi.

 

SOMMARIO:

  1. soggetti destinatari delle sospensioni contributive disposte con   ordinanze di protezione civile.

  2. ecupero dei contributi.

 

 

La legge 290 del 6 dicembre 2006, pubblicata nella G.U. n.285 del 7 dicembre 2006, stabilisce che “ La legge 24 febbraio 1992, n.225, si interpreta nel senso che le disposizioni delle ordinanze di protezione civile che prevedono il beneficio della sospensione dei versamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi assicurativi, si applicano esclusivamente ai datori di lavoro privati aventi sede legale ed operativa nei comuni individuati da ordinanze di protezione civile”.

La norma esclude definitivamente tra i soggetti beneficiari della sospensione contributiva tutto  il settore “pubblico” ed i lavoratori dipendenti  da datori di lavoro non interessati dal provvedimento di sospensione. 

Dalla interpretazione autentica consegue che, per tutte le calamità naturali per le quali è stata disposta dal 1992 la sospensione contributiva, si applicano i seguenti principi:

1.    nell’ambito dei datori di lavoro privato sono ricompresi anche i lavoratori autonomi, vista la disposizione contenuta nella OPCM 3564/2007. Le sospensioni si applicano pertanto nei confronti degli artigiani, commercianti e degli  iscritti alla gestione separata. Sono  esclusi dal beneficio della sospensione  i datori di lavoro domestico ed i prosecutori volontari. Tale precisazione si applica anche al sisma 2002 Catania (cfr. circ. 26/2006) ed all’alluvione 2006 Vibo Valentia (cfr. circ. 112/2006).

 

2.    La norma in esame, che  prevede come requisito necessario l’esistenza della sede legale ed operativa nei territori interessati dalla calamità, è interpretata dall’Istituto nel senso chela sospensione del versamento dei contributi spetta unicamente con riferimento all’unità operativa situata  nelle zone colpite dagli eventi calamitosi, indipendentemente dalla  collocazione della sede legale.

 

3.    Per tutti i soggetti che hanno beneficiato della sospensione e che non sono piu’ soggetti passivi alla luce della presente normativa,  il recupero dei contributi sospesi avviene in unica soluzione  senza aggravio di sanzioni ed interessi.  Il mancato pagamento comporterà l’applicazione, a carico dell’obbligato del versamento, delle somme aggiuntive previste per l’omesso o  tardivo pagamento dei contributi, ai sensi dell’art.116, comma 8, lett.a), della legge n.388/2000.

 

4.    Per i dipendenti che hanno sospeso esclusivamente la quota a proprio carico, il recupero avverrà in unica soluzione o, su specifica istanza di parte, nei limiti del quinto dello stipendio. Si precisa che sono interessati alla restituzione i lavoratori residenti nei comuni calamitati ma  dipendenti da datori di lavoro operanti in territori non calamitati, o dipendenti di aziende bancarie, assicurative, o delle imprese a prevalente capitale pubblico o privatizzate successivamente all’evento calamitoso.  

 

 

Il pagamento deve avvenire entro  il 16 del mese successivo alla pubblicazione della circolare.

 

                                                                                   Il Direttore Generale

                                                                                              Crecco