INPS
Direzione Centrale delle Entrate Contributive
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Roma, 09-01-2008 |
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Messaggio n. 658 |
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OGGETTO: |
Articolo 1, comma 71, della legge 24 dicembre 2007, n. 247: soppressione del contributo aggiuntivo sul lavoro straordinario |
L’ articolo 1, comma 71, della legge 24
dicembre 2007, n. 247, recante “Norme di attuazione del
Protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e competitività
per favorire l’equità e la crescita sostenibili, nonché
ulteriori norme in materia di lavoro e previdenza sociale",
dispone che a decorrere dal 1º gennaio 2008 il contributo di cui
all’articolo 2, comma 19, della legge 28 dicembre 1995, n. 549,
è soppresso.
Poiché i
compensi per lavoro straordinario rientrano tra le componenti
variabili della retribuzione (delibera consiliare n. 5 del 26 marzo
1993, e, da ultimo, circolare 136 del 21 dicembre 2007), ai fini
dell'assoggettamento al regime contributivo tali compensi, relativi
al lavoro straordinario effettuato nel mese di dicembre 2007, devono
essere considerati retribuzione del mese di GENNAIO 2008 e pertanto,
per effetto della norma in oggetto, non sono soggetti alla
contribuzione aggiuntiva.
Relativamente
all’istituto contrattuale della “banca ore”, in
caso di “monetizzazione” delle ore non utilizzate come
riposi supplementari, si richiamano le indicazioni fornite al punto
2.3. della circolare n. 39 del 17 febbraio 2000 che prevedono che la
base imponibile venga determinata al momento della liquidazione delle
somme contrattualmente dovute al lavoratore. Pertanto i residui di
“banca ore” monetizzati dal 1° gennaio 2008 non sono
soggetti al contributo aggiuntivo.
Nelle ipotesi diverse da quelle sopra
contemplate, resta fermo l’obbligo di versamento della
contribuzione aggiuntiva in relazione ai presupposti impositivi
verificatisi anteriormente al 1° gennaio 2008.
Il
Direttore generale
Crecco