INPS
Direzione Centrale delle Entrate Contributive
(Circolare 2.5.2006 n° 62)
|
OGGETTO: |
Retribuzioni convenzionali imponibili per gli equipaggi
delle navi da pesca in regime di legge n. 413/84. Limite minimo di
retribuzione di giornaliera. Accordi di rinnovo del CCNL pesca marittima del
13.6.2001 e dell’8.5.2005. Tabelle delle retribuzioni convenzionali imponibili in
vigore, rispettivamente, dal 1° luglio 2001, dal 1° gennaio 2002, dal 1°
maggio 2005 e dal 1° gennaio 2006. |
|
SOMMARIO: |
precisazione sul limite minimo di retribuzione
giornaliera che trova applicazione per le retribuzioni imponibili di cui
all’art. 13, c. 2 Legge413/84, nel settore della pesca. Rinnovo del CCNL pesca del 13.6.2001 e
8.5.2005. |
|
1) Natura convenzionale delle retribuzioni imponibili,
determinate ai sensi dell’art. 13, co. 2, della legge
n. 413/84. Precisazione sul limite minimo di
retribuzione giornaliera. Come è noto, il Ministero del Lavoro e delle Politiche
Previdenziali aveva chiarito che le retribuzioni imponibili del settore della
pesca, determinate ai sensi dell’art. 13, co. 2, della legge n. 413/84, erano
assimilabili alle retribuzioni convenzionali e, come tali, regolate dal
particolare regime contributivo previsto dall’art. 5, co. 19, della legge 19
dicembre 1984, n. 863 (vedi P. 1 della circolare n. 60 del 13 marzo 1998). Peraltro, l’art. 11 del Decreto Legislativo n. 61 del 25
febbraio 2000 (relativo al riordino del lavoro a tempo parziale) ha abrogato
detto art. 5 della legge n. 863/84, ponendo in tal modo il problema
dell’individuazione della retribuzione minima giornaliera da assumere per il
calcolo dei contributi assicurativi e previdenziali dovuti per tutte le
categorie di lavoratori per le quali sono stabilite retribuzioni
convenzionali. Su tale questione, è intervenuto il Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali con la circolare n. 23 del 12 aprile 2000,
affermando che l’espressa abrogazione dell’art. 5, comma 19, della legge n.
863/84 – ad opera del D.Lgs. n. 61/2000 – “non si estende al concorrente
disposto, di cui all’art. 1, terzo comma, del decreto-legge 29 luglio 1981,
n. 402, convertito in legge 26 settembre 1981, n. 537”. Inoltre, il predetto Dicastero ha pure chiarito che,
nella fattispecie, non può trovare applicazione “il disposto di cui all’art.
1, comma 2, secondo inciso, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338,
convertito in legge 7 dicembre 1989, n. 389, (relativo al minimale di
retribuzione giornaliero) trattandosi di norma generale prevista per i
lavoratori dipendenti, applicabile a categorie speciali solo in mancanza di
apposita disciplina”. In applicazione delle disposizioni ministeriali sopra
ricordate, l’Istituto ha emanato la circolare n. 100 del 22 maggio 2000,
nella quale si è stabilito che, ai fini dell’individuazione del limite minimo
di retribuzione giornaliera per le categorie di lavoratori per le quali sono
stabiliti salari convenzionali, deve farsi riferimento a quanto disposto
dall’art. 1, c. 3, del D.L. n. 402/81, convertito in legge n. 537/81, il quale,
come noto, fissa, per tutte le contribuzioni dovute in materia di previdenza
e assistenza sociale, una retribuzione minima, di L. 10.000, rivalutabili ai
sensi dell’art. 22 della legge n. 160/75, in relazione all’aumento
dell’indice medio del costo della vita calcolato dall’Istat, con
arrotondamento alle 10 lire per eccesso. Tra i soggetti destinatari delle disposizioni di cui
alla citata circolare n. 100/2000, sono stati inseriti anche i componenti
degli equipaggi delle navi da pesca, assoggettati al regime assicurativo ex
lege n. 413/84. Tuttavia sono sorte perplessità sulla legittimità
dell’estensione a tali lavoratori della normativa ex art. 1, comma 3, della
citata legge n. 537/81, atteso che la predetta norma contempla espressamente
solo i soci di società ed enti cooperativi, anche di fatto, soggetti alle
norme di cui al D.P.R. n. 602/70, i pescatori della piccola pesca marittima e
delle acque interne di cui alla legge n. 250/58 ed i lavoratori a domicilio. Di qui la riserva espressa con circolare n.36/2002 e
successive, da ultimo richiamata in circolare n. 18/2006 (punto 2.3). Sciogliendo la predetta riserva, stante la natura
convenzionale dei salari minimi garantiti, come determinati ai sensi
dell’art. 13, co. 2, della legge n. 413/84 - sentito il Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali - si conferma che, ai fini dell’individuazione del
limite minimo di retribuzione giornaliera per le retribuzioni degli equipaggi
delle navi da pesca in regime di legge n. 413/84, trova applicazione
quello determinato ai sensi dell’art. 1, co. 3, della citata legge n. 537/81,
alla stessa stregua delle altre categorie di lavoratori per i quali sono
fissate retribuzioni convenzionali. L’applicazione di detto minimale non esclude, però,
l’applicazione dei minimi di retribuzione, di cui alle tabelle A e B allegate
alla citata legge n.537/81, qualora questi risultino superiori al minimale
sopra specificato per le retribuzioni convenzionali. Per quanto concerne il comparto della pesca marittima,
le retribuzioni minime giornaliere definite dalla Tabella B allegata alla
legge n.537/81, periodicamente adeguata, risultano determinate, per l’anno
2006, come segue:
2) Determinazione delle retribuzioni
convenzionali ex art. 13, co. 2, della legge n. 413/84, in vigore dal 1° luglio
2001, dal 1° gennaio 2002, dal 1° maggio 2005 e dal 1° gennaio 2006. In seguito agli accordi di rinnovo del CCNL pesca
marittima del 13 giugno 2001 e dell’8.3.2005, le organizzazioni sindacali del
comparto della pesca marittima FLAI/CGIL, FAI/CISL, UILA/UIL, in
rappresentanza dei lavoratori, e FEDERPESCA, in rappresentanza degli armatori
del settore, hanno provveduto ad aggiornare i valori delle retribuzioni
tabellari convenzionali, di cui all’art.13, comma 2, della legge n.413/84,
con effetto, rispettivamente, dal 1° luglio 2001, dal 1° gennaio 2002,
dal 1° maggio 2005 e dal 1° gennaio 2006 (v. allegati 1,2,3,4,5). Come già fatto presente in precedenti circolari in
materia, le tabelle retributive di cui sopra trovano applicazione anche
presso le aziende del settore della cooperazione, rappresentato dalla
FEDERCOOPESCA, dalla LEGA-PESCA e dall’AICP, avendo le stesse convenuto, con
le predette organizzazioni sindacali dei lavoratori, di non rinnovare il
proprio CCNL, per quanto attiene la parte concernente gli equipaggi imbarcati
sulle navi da pesca, e di aderire, a tal fine, al CCNL, stipulato dalle
medesime Organizzazioni sindacali dei lavoratori con la FEDERPESCA (v.
circolare n.46 del 26.2.1996). Le predette tabelle retributive riportano gli importi
delle retribuzioni convenzionali da prendere a base per la determinazione
delle contribuzioni dovute per gli equipaggi delle navi da pesca che
esercitano, rispettivamente, la “pesca costiera locale”, la “pesca costiera
ravvicinata”, la “pesca mediterranea” o di altura e la “pesca oltre gli
stretti” o oceanica. Si riportano qui di seguito gli importi mensili
imponibili, di cui alle tabelle stesse, che debbono essere presi a
riferimento per il calcolo delle contribuzioni dovute, rispettivamente a far
tempo dal periodo di paga in corso al 1° luglio 2001, al 1° gennaio 2002, al
1° maggio 2005 e al 1° gennaio 2006, per gli equipaggi imbarcati sui
pescherecci di cui alle lettere "a)" e "b)" dell’art.5
della legge n.413/84, a seconda del tipo di pesca a cui le navi sono adibite
e in ragione dei periodi di imbarco registrati, per le navi maggiori, sul
ruolo di equipaggio, e, per le navi minori, sul ruolino di equipaggio, come
disposto ai sensi dell’art. 10, c.2, della legge n.413/84. Retribuzione mensile imponibile dal 1° luglio 2001 A) Pesca costiera locale (v. all.1, tabella 1)
B) Pesca costiera ravvicinata (v. all.1, tabella 2)
C) Pesca mediterranea o di altura (v. all.1, tabella 3)
D) Pesca oltre gli stretti o oceanica (v. all.2, tabella
4)
Retribuzione mensile
imponibile dal 1° gennaio 2002 E) Pesca costiera locale (v. all.3, tabella 5)
F) Pesca costiera ravvicinata (v. all.3, tabella 6)
G) Pesca mediterranea o di altura (v. all.3, tabella 7)
H) Pesca oltre gli stretti o oceanica (v. all.4, tabella
8)
Retribuzione mensile imponibile dal 1° maggio 2005 I) Pesca costiera locale (v. all.5, tabella 9)
L) Pesca costiera ravvicinata (v. all. 5,tabella 10)
M) Pesca mediterranea o di altura (v. all. 5, tabella
11)
N) Pesca oltre gli stretti o oceanica (v. all. 6,
tabella 12)
Retribuzione mensile imponibile dal 1° gennaio 2006 O) Pesca costiera locale (v. all.7, tabella 13)
P) Pesca costiera ravvicinata (v. all. 7, tabella 14)
Q) Pesca mediterranea o di altura (v. all.7, tabella 15)
R) Pesca oltre gli stretti o oceanica (v. all.8, tabella
16)
Come già fatto presente nella circolare n.209 del
24.10.1997, nelle attuali tabelle di retribuzione non risultano riportate, in
corrispondenza di alcune qualifiche di base, le più comuni qualifiche alle
stesse equiparate, così come per le tabelle anteriori al 1997. Per dette qualifiche, ai fini
della determinazione della retribuzione imponibile, si rinvia alle
indicazioni per le stesse formulate nelle tabelle allegate alla circolare
n.46 del 26.2.1996. 3) Applicazione del CCNL ai fini
della fruizione delle agevolazioni fiscali e previdenziali Nel CCNL pesca marittima dell’8.3.2005 è stata inserita
la previsione secondo la quale le imprese di pesca, ai fini dell’applicazione
delle agevolazioni fiscali e previdenziali e della concessione di contributi
nazionali e regionali, sono tenute ad applicare il Contratto Collettivo
Nazionale di Lavoro e le leggi sociali e di sicurezza sul lavoro. Si richiamano, pertanto, le
disposizioni illustrate al punto 3.1, secondo e terzo capoverso, della
circolare n. 150 del 13 settembre 2002. 4) Regolarizzazioni
contributive. Istruzioni operative. Le
aziende che per gli anni dal 1° luglio 2001, dal 1° gennaio 2002, dal
1° maggio 2005 e dal 1° gennaio 2006 hanno operato in difformità dalle
istruzioni di cui sopra, possono regolarizzare tali periodi ai sensi della
deliberazione n. 5 del Consiglio di amministrazione dell’Istituto del
26/3/1993, approvata con D.M. 7/10/1993 (cfr. circolare n. 292 del 23/12/1993
) . Detta
regolarizzazione deve essere effettuata entro il giorno 16 del terzo mese
successivo a quello di emanazione della presente circolare, senza aggravio di
somme aggiuntive. La
regolarizzazione, in particolare, deve avvenire: ·
per i periodi pregressi fino al 31 dicembre 2005, utilizzando le
procedure previste per le regolarizzazioni contributive (DM10/V , SA VIG ,
Emens sostitutivo) ·
per i periodi dal 1 gennaio 2006 secondo le disposizioni riportate
al punto 12 della circolare n.18/2006.
Il Direttore Generale
Crecco |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||