INPS
Direzione Centrale
Vigilanza sulle Entrate ed Economia Sommersa
(Circolare 20.4..2006 n° 60)
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OGGETTO: |
Codice di comportamento per il
personale INPS inquadrato nel profilo di “ispettore di vigilanza” |
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SOMMARIO: |
Principi di comportamento nei
confronti dei datori di lavoro; procedure e modalità ispettive; profili
deontologici. |
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In
applicazione del D.Lgs. 23aprile 2004, n.124, il Ministero del lavoro e delle
politiche sociali, l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale e l’Istituto
Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro hanno
sottoscritto, in data 7 aprile 2005, un protocollo d’intesa, volto alla
realizzazione dei principi di cui al predetto decreto legislativo sulla razionalizzazione
delle funzioni ispettive in materia di previdenza sociale e di lavoro
costituendo appositi gruppi di lavoro. In tale
documento è stato preso atto anche della necessità di uniformare il
comportamento degli organi ispettivi delle singole Amministrazioni e, a tal
fine, è stato costituito un gruppo di lavoro incaricato di redigere un codice
unico di comportamento da valere per il personale ispettivo delle tre
Amministrazioni con disposizioni volte ad uniformare le modalità
comportamentali ed a procedimentalizzare l’attività di controllo nei luoghi
di lavoro. Il codice –
elaborato ai sensi dell’art. 54, comma 5, del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 –
costituisce dunque una opportuna specificazione delle norme di carattere
deontologico e comportamentale già presenti nel D.P.C.M. 28 novembre 2000 del
Dipartimento Funzione Pubblica. Con recente
intesa le tre Amministrazioni hanno deciso di emanare, ciascuna con proprio
provvedimento, il Codice di comportamento per il rispettivo personale
ispettivo. Si allega,
pertanto, il Codice di comportamento da valere, unitamente al personale
ispettivo delle Direzioni Provinciali del Lavoro e dell'INAIL, per tutto il
personale inquadrato nel profilo di "ispettore di vigilanza” dell'INPS. Il presente
codice, che deve essere notificato a tutti gli ispettori di vigilanza in
servizio, sostituisce quanto emanato in precedenza. Il
Direttore Generale Crecco ALL.1 CODICE DI COMPORTAMENTO DEGLI ISPETTORI DI VIGILANZA DELL'INPS CAPO I PARTE GENERALE Art. 1 Definizioni 1. Nel presente Codice: a) per personale ispettivo si
intende il personale inquadrato nel profilo di ispettore di vigilanza
dell'INPS. Detto personale è dotato di apposita tessera di riconoscimento che
deve essere restituita al momento della sospensione o cessazione per
qualsiasi motivo dalle funzioni ispettive; b) per vigilanza in materia di
rapporti di lavoro, previdenza e assicurazione obbligatoria si intende
l’attività svolta dall'Istituto per assicurare la corretta osservanza delle
norme in materia di lavoro e legislazione sociale. Art. 2 Finalità 1. Il presente Codice risponde
all’esigenza di definire e diffondere i principi guida per un corretto e
uniforme comportamento degli ispettori di vigilanza nell’esercizio delle
proprie funzioni. Art. 3 Disposizioni di carattere generale 1. I principi di comportamento
dettati nel presente Codice integrano le disposizioni in materia di obbligo
di diligenza, lealtà e imparzialità già contenute nel Codice di comportamento
dei dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni emanato con D.P.C.M.
Dipartimento Funzione Pubblica del 28 novembre 2000; 2. Le disposizioni di carattere
operativo costituiscono specificazioni e integrazioni delle disposizioni di
legge e delle circolari emanate dall'Istituto per disciplinare l’attività di
vigilanza svolta dal proprio personale inquadrato nel ruolo degli ispettori
di vigilanza. CAPO II PRINCIPI DI
COMPORTAMENTO NEI CONFRONTI DEI DATORI DI LAVORO Art. 4 Principio di collaborazione 1. I rapporti tra l'ispettore di
vigilanza ed i soggetti ispezionati sono improntati ai principi di
collaborazione e rispetto reciproco. 2. Le ispezioni sono condotte in modo
da arrecare la minore turbativa possibile allo svolgimento delle attività dei
soggetti ispezionati, tenendo conto delle finalità e delle esigenze
dell’accertamento.
Art.
5 Programmazione
dell’attività 1. L'ispettore di vigilanza osserva il programma di lavoro
formulato secondo le specifiche modalità impartite dalla propria Amministrazione
centrale e/o periferica. 2. Il programma può essere modificato previa autorizzazione
e con le modalità fissate dall'Organismo emanante. 3. Le indicazioni del programma sono da considerarsi
formale disposizione nonché atto di assoluta riservatezza. Art.
6 Preparazione
dell’ispezione 1. Al fine di evitare inutili
rallentamenti durante l’accertamento ed in rapporto alla tipologia di
intervento da effettuare, l’indagine ispettiva deve essere preceduta da una
fase preparatoria diretta a raccogliere tutte le informazioni e la
documentazione inerente il soggetto da sottoporre a controllo. 2. Tale fase preparatoria è espletata
dagli ispettori di vigilanza e/o dal personale amministrativo utilizzando le
tecnologie informatiche predisposte a supporto dell’attività di vigilanza. 3. In linea generale gli elementi
necessari per l’avvio dell’indagine riguardano: a) la tipologia di intervento e le
motivazioni che l’hanno determinata, con allegata l’eventuale denuncia del
lavoratore; b) l’attività svolta dal soggetto
ispezionato e le lavorazioni dalla stessa dichiarate, con indicazione di
eventuali appalti pubblici affidati e individuazione del C.C.N.L.
applicabile; c) il comportamento contributivo,
comprensivo delle informazioni relative alle regolarità contributive e
assicurative rilasciate e a eventuali procedure di riscossione coattiva in
corso; d) le denunce obbligatorie
effettuate, le autorizzazioni concesse, e gli eventuali contratti
certificati; e) i precedenti provvedimenti sanzionatori e verifiche ispettive
espletate. Art. 7 Obbligo di qualificarsi 1. Contestualmente all’accesso, il
personale ispettivo deve qualificarsi al soggetto da ispezionare o ad un suo
rappresentante ed esibire la tessera di riconoscimento. 2. In mancanza
della tessera di riconoscimento l’accesso non può avere luogo. Art.
8 Procedura
ispettiva 1. Gli accertamenti ispettivi curano, tra l’altro,
l’identificazione delle persone presenti, l’acquisizione delle dichiarazioni,
la rilevazione delle presenze e l’esame dei libri matricola e paga, la
descrizione delle lavorazioni svolte, anche in relazione alla valutazione del
rischio assicurato e alla sicurezza sul lavoro, il riscontro di quanto sopra
con i documenti di rito, come denunce obbligatorie, registro infortuni, ecc.; 2. Gli accertamenti devono concludersi nei tempi
strettamente necessari, tenendo conto della complessità dell’indagine e delle
dimensioni aziendali del soggetto sottoposto a controllo. 3. Ove il procedimento ispettivo abbia inizio a seguito di
richiesta di intervento, al fine di agevolare i successivi accertamenti sui
fatti oggetto della segnalazione, la richiesta deve essere circostanziata,
con dettagliata descrizione degli elementi che ne costituiscono il fondamento
attraverso l’indicazione di eventuali testi e documentazione cartacea. Art.
9 Obbligo
di informazione e assistenza all’ispezione 1. Nel dare inizio alla sua attività, il personale
ispettivo ha l’accortezza, innanzitutto, di conferire con il datore di lavoro
o di chi ne fa le veci, qualora ciò sia compatibile con le finalità
dell’accertamento ispettivo. 2. Il personale ispettivo, ove si riveli necessario,
informa il soggetto sottoposto ad ispezione, od un suo rappresentante, dei
poteri attribuiti dalla legge agli organi di vigilanza per l’esercizio delle
funzioni ispettive e del potere di sanzionare eventuali comportamenti
omissivi o commissivi diretti a impedire l’esercizio della attività di
vigilanza o comportamenti da cui si deduca in modo inequivocabile la volontà
di ostacolare la stessa. 3. Il personale ispettivo informa il soggetto ispezionato
della facoltà di farsi assistere, nel corso dell’accertamento, da un
professionista abilitato ai sensi dell’articolo 1 della L. n. 12/1979
affinché presenzi alle attività di controllo e verifica, fatto salvo quanto
previsto dal successivo art. 12, comma 7. L’assenza di tale professionista
non è comunque ostativa alla prosecuzione dell’attività ispettiva, né inficia
la sua validità. 4. Il personale ispettivo verifica, nel caso in cui il
soggetto ispezionato si avvalga di consulenza esterna, che il professionista
sia in possesso di abilitazione, annotando gli estremi di iscrizione al
relativo albo. In particolare i professionisti diversi dai consulenti del
lavoro devono aver dato comunicazione alle DD.PP.LL. dell’esercizio
dell’attività svolta, trasmettendo l’elenco dei soggetti assistiti. Eventuali collaboratori dei professionisti abilitati devono
essere muniti di apposita delega. 5. In caso di constatato esercizio abusivo delle
professioni di cui all’art. 1 della L. n. 12/1979, il personale ispettivo
provvede a darne immediata comunicazione alle autorità competenti. In tal
caso il personale ispettivo vieta al soggetto non abilitato di assistere
all’ispezione in corso. Art. 10 Corretta informazione 1. Il personale ispettivo fornisce ai soggetti ispezionati
chiarimenti e indicazioni operative sulla corretta applicazione delle norme
in materia di lavoro e legislazione sociale e risponde nel modo più completo,
chiaro e accurato possibile alle richieste di informazioni che vengono poste,
attenendosi alle posizioni ufficiali espresse dall’INPS, anche in
applicazione di quanto previsto dall’art. 8, comma 2, del D. Lgs. n.
124/2004. CAPO III PROCEDURE E
MODALITÀ ISPETTIVE Art.
11 Acquisizione
ed esame di documenti 1. Nel corso dell’accertamento, il personale ispettivo
acquisisce tutti gli elementi probatori utili per l’esame obiettivo della
situazione aziendale e dei fatti accertati, anche al fine del successivo
confronto con eventuali memorie difensive in sede di contenzioso
amministrativo e giurisdizionale. 2. Il personale ispettivo può
chiedere al datore di lavoro di esibire gli eventuali verbali rilasciati nel
corso di precedenti accertamenti condotti anche da altre Amministrazioni,
qualora tale documentazione non sia stata acquisita nella fase di
preparazione dell'ispezione. 3. L’esame della documentazione viene
effettuato presso la sede del soggetto ispezionato e, ove funzionale alle
esigenze dell’accertamento, anche presso gli studi dei professionisti
abilitati o l’ufficio di appartenenza del personale ispettivo procedente. 4. Qualora, presso il soggetto ispezionato non sia tenuta
la prevista documentazione obbligatoria, il personale ispettivo, oltre ad
adottare i relativi provvedimenti sanzionatori, richiama il predetto soggetto
a tenere tale documentazione sul luogo di lavoro. Art. 12 Acquisizione
delle dichiarazioni 1. Le dichiarazioni rese dai
lavoratori devono essere acquisite di norma durante il primo accesso. Ove
necessario, il personale ispettivo, al fine di arricchire di ulteriori
elementi conoscitivi l'accertamento in corso, raccoglie le dichiarazioni
dalle Rappresentanze Sindacali Aziendali (RSA), dalle Rappresentanze
Sindacali Unitarie (RSU), dal Comitato Pari Opportunità (CPO), ove costituito,
e, nel campo della vigilanza tecnica, dalle Rappresentanze dei Lavoratori per
la Sicurezza (RLS). 2. Il personale ispettivo valuta l'opportunità di estendere
l'acquisizione delle dichiarazioni ai lavoratori anche al di fuori del posto
di lavoro previo consenso degli stessi. 3. Del consenso acquisito ai sensi del comma precedente
deve essere fatta menzione nel verbale di accertamento. 4. In relazione alla tipologia
dell'azienda, l'acquisizione delle dichiarazioni può essere effettuata da più
ispettori di vigilanza, mentre il prosieguo e la definizione
dell'accertamento può essere demandato anche ad una sola unità ispettiva.
Tale circostanza deve risultare dal verbale di accertamento. 5. Le dichiarazioni dei lavoratori
vengono acquisite dai singoli soggetti ai quali vanno rivolte domande chiare
e comprensibili, tali da non dar luogo a dubbi interpretativi. 6. Eventuali rifiuti a fornire
informazioni o a sottoscrivere dichiarazioni vanno riportati nel verbale di
accertamento, indicando anche, se sussistono, le relative motivazioni. 7. In fase di acquisizione delle
dichiarazioni dei lavoratori non è ammessa la presenza del datore di lavoro
e/o del professionista. 8. Le dichiarazioni e le notizie
possono essere rese anche direttamente dai dichiaranti con un atto scritto, a
forma libera, recante la sottoscrizione. 9. Le dichiarazioni sono riportate,
in modo chiaro e leggibile, nel verbale di acquisizione di dichiarazione di
cui deve darsi lettura al dichiarante affinché ne confermi il contenuto
ovvero rilevi eventuali correzioni e quindi lo sottoscriva. 10. Le dichiarazioni acquisite in
sede ispettiva vanno riscontrate con elementi oggettivi risultanti dalla
documentazione esaminata o da altre dichiarazioni rese da prestatori di
lavoro o da terzi. 11. Nessuna copia delle dichiarazioni
deve essere rilasciata al lavoratore e/o al soggetto ispezionato in sede di
ispezione e sino alla conclusione degli accertamenti. In caso di richiesta il
personale ispettivo informa il richiedente che l’eventuale accesso alle dichiarazioni
può essere rivolta alla Sede INPS competente. Art. 13 Atto interlocutorio 1. Qualora l’accertamento si riveli
complesso e prolungato nel tempo, il personale ispettivo valuta l’opportunità
di rilasciare al soggetto ispezionato o a persona appositamente delegata, un
atto interlocutorio contenente la descrizione delle attività compiute, la
documentazione esaminata, nonché l’espressa menzione che gli accertamenti
sono ancora in corso. Art. 14 Modello unificato di verbale di accertamento 1. A conclusione della visita
ispettiva il personale ispettivo redige il verbale di accertamento,
utilizzando il modello unificato e, nei casi di accertamento di illeciti
amministrativi, il relativo processo verbale di contestazione/notificazione. 2. Il verbale di accertamento deve
riportare gli elementi di fatto acquisiti e documentati e contenere
l’indicazione dei dati necessari per l’adozione dei provvedimenti di
competenza anche di altre Amministrazioni, nonché gli Organi amministrativi
ai quali vanno inoltrati eventuali ricorsi. 3 Il verbale di accertamento vale
anche ai fini dell’assolvimento del principio del contraddittorio qualora
contenga le osservazioni e le deduzioni del soggetto ispezionato in ordine ai
fatti accertati. 4. Per la forma della contestazione
immediata o della notificazione si applicano le disposizioni previste dalle
leggi vigenti. In ogni caso la notificazione può essere effettuata, con le
modalità previste dal codice di procedura civile. Art.
15 Processo
verbale 1. Il processo verbale deve contenere ogni elemento utile a
garantire una cognizione precisa e circostanziata dei fatti e ad assicurare
la possibilità di difesa del presunto trasgressore. 2. Con riferimento ad alcuni elementi del processo verbale
è possibile rinviare al verbale di accertamento di cui all’articolo
precedente. 3. In caso di assenza del trasgressore, il processo verbale
può essere consegnato a chi ne fa le veci. 4. Nel caso in cui non sia stato possibile effettuare la
contestazione immediata a tutti i destinatari o anche ad uno soltanto di
essi, è ammessa la possibilità di procedere alla notificazione dell’illecito
amministrativo. Art.
16 Motivazione
del verbale 1. Le conclusioni finali del verbale d’accertamento alle
quali è pervenuto l’ispettore devono essere adeguatamente motivate, anche al
fine di prevenire il contenzioso amministrativo e/o giurisdizionale. Art.
17 Trasmissione
dei verbali di accertamento ad altre amministrazioni 1. L'ispettore di vigilanza trasmette tempestivamente il
verbale di accertamento alla propria Sede di appartenenza affinché questa
provveda ad inoltrarlo alle altre Amministrazioni per l’adozione dei
provvedimenti di competenza. Art. 18 Rilevazione di illeciti penali e fiscali 1. In caso di rilevazione di illeciti penali e fiscali
il personale ispettivo, secondo le modalità definite dall’Istituto, riferisce
in maniera compiuta alla Procura della Repubblica, corredando la relativa
denuncia con ogni documentazione costituente fonte di prova del reato, ai
sensi degli articoli 331 e segg. c.p.p. 2. Analogo comportamento è seguito nel caso in cui
l’indagine sia avvenuta avvalendosi dei poteri di Ufficiale di P.G. In tal
caso la denuncia avviene senza indugio, ai sensi dell’articolo 347 c.p.p.,
salva l’adozione della prescrizione obbligatoria come disciplinata dal D.Lgs.
n. 758/1994 e dall’art. 15 del D.Lgs. n. 124/2004. 3. L'ispettore di vigilanza, secondo le modalità
stabilite dall'INPS, è tenuto a comunicare alla Guardia di finanza i fatti
che possono configurarsi come violazioni tributarie ai sensi dell’art. 19, 1°
comma, lettere d) e f) della Legge n. 413/1991. Art. 19 Strumenti conciliativi 1. Al fine di promuovere i percorsi innovativi della
riforma dell’attività di vigilanza, l'ispettore di vigilanza dà informazione
circa gli strumenti conciliativi introdotti dal D.Lgs. n. 124/2004. CAPO IV PROFILI
DEONTOLOGICI Art. 20 Valori fondamentali 1. L'ispettore di vigilanza
nell’esercizio delle proprie funzioni assume, nell’interesse pubblico e della
tutela sociale del lavoro, quali valori fondamentali l’imparzialità,
l’obiettività, l’efficienza, la riservatezza professionale e la trasparenza e
si attiene a norme di onestà e integrità. Art. 21 Imparzialità e parità di trattamento 1. L'ispettore di vigilanza è
imparziale e si astiene da qualsiasi azione arbitraria nei confronti dei
datori di lavoro e da qualsiasi trattamento preferenziale. 2. Il suo operato non deve essere in
alcun caso influenzato da pressioni indebite di qualsiasi tipo, ancorché
esercitate da superiori gerarchici, né da interessi personali e finanziari. 3. Nell’esercizio delle sue funzioni,
l'ispettore di vigilanza garantisce il principio della parità di trattamento
dei soggetti ispezionati. Art. 22 Obbligo di astensione e dichiarazione di incompatibilità 1. L'ispettore di vigilanza si
astiene dal partecipare all’adozione di decisioni o ad indagini ispettive
ogni volta che possano essere coinvolti direttamente o indirettamente
interessi personali o sussistano ragioni di convenienza. 2. L'ispettore di vigilanza si
attiene all'obbligo di astensione ed effettua la dichiarazione di
incompatibilità qualora sussistano, con il soggetto ispezionato, relazioni di
parentela o di affinità entro il 4° grado. 3. La dichiarazione di incompatibilità
deve essere effettuata anche nel caso in cui l’attività da svolgere abbia
come destinatari soggetti la cui documentazione di lavoro sia tenuta da
professionisti che siano legati al personale ispettivo incaricato da rapporto
di parentela o affinità entro il 4° grado. 4. La dichiarazione deve essere
effettuata anche qualora tale relazione emerga nel corso dell’accertamento. Art. 23 Tutela della riservatezza e segreto professionale 1. Il trattamento dei dati personali
è effettuato nel rispetto della vigente normativa in materia di tutela della
riservatezza. 2. L'ispettore di vigilanza non
utilizza a fini privati le informazioni di cui dispone per ragioni di
ufficio, comprese quelle fornite dalle banche dati cui sono autorizzati ad
accedere. 3. Nel corso dell’ispezione, nonché
nelle fasi successive, l'ispettore di vigilanza garantisce la segretezza
della fonte della denuncia e/o degli atti che hanno dato origine
all’accertamento. 4. L'ispettore di vigilanza conserva
il segreto sulle informazioni inerenti i processi produttivi e lavorativi di
cui venga a conoscenza nell’esercizio delle proprie funzioni secondo le
vigenti disposizioni. Art. 24 Condivisione degli obiettivi 1. L'ispettore di vigilanza si
riconosce nei valori e nelle strategie della propria Amministrazione e
finalizza il suo operato alla realizzazione degli obiettivi di tutela sociale
e del lavoro, di contrasto al lavoro sommerso e irregolare e di lotta
all’evasione ed all’elusione contributiva, utilizzando a tal fine l’autonomia
operativa riconosciutagli dall'INPS, curando il proprio aggiornamento
professionale e partecipando alle iniziative formative organizzate dallo
stesso Istituto. Art. 25 Custodia ed uso dei beni in dotazione 1. L'ispettore di vigilanza è
responsabile della corretta tenuta del materiale e delle attrezzature di cui
dispone per ragioni d’ufficio. Art. 26 Rapporti con gli organi di informazione 1. L'ispettore di vigilanza si
astiene da rapporti con gli organi di informazione, se non preventivamente
autorizzato dal diretto superiore. 2. Qualora venga a conoscenza di
notizie inesatte riportate da organi di stampa, ne informa il proprio
superiore gerarchico secondo le modalità stabilite dall'Istituto. |