INPS
Direzione Centrale delle
Entrate Contributive
Direzione Centrale
Finanza, Contabilità e bilancio
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Sistemi informativi e telecomunicazioni
(Messaggio 27.2.2006 n° 5964)
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OGGETTO: |
Incentivo
al posticipo del pensionamento al personale iscritto ai fondi integrativi.
Modalità operative. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti. |
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AI DIRETTORI PROVINCIALI
AI DIRETTORI SUBPROVINCIALI
AI DIRETTORI DI AGENZIA
AI RESPONSABILI DEI FLUSSI
CONTABILI
e, per conoscenza, Allegato
AI DIRETTORI REGIONALI Oggetto: Incentivo al
posticipo del pensionamento al personale iscritto ai fondi integrativi.
Modalità operative. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti. Con circ. n. 86 del 7 luglio
2005, sono stati forniti chiarimenti circa l’applicabilità
dell’incentivo in oggetto ai dipendenti iscritti ai fondi integrativi. Più precisamente, è stato
chiarito che i dipendenti iscritti al Fondo esattoriali non possono usufruire
dell’incentivo al posticipo del pensionamento (bonus), in quanto non è
previsto per tali lavoratori il trattamento pensionistico di anzianità e
viene così a mancare lo specifico presupposto richiesto dalla legge per
l’applicazione dell’istituto medesimo. Pertanto, si precisa che il
codice tipo contribuzione “80” e il codice importo “L801” non saranno
accettati sulle posizioni contributive contrassegnate dal c.s.c. 6.03.01. Per
quanto concerne, invece, i lavoratori iscritti al Fondo di previdenza per il
personale dipendente dalle aziende private del gas (C.S.C. 1.14.03) e per i
lavoratori dipendenti dell’Autorità portuale di Genova e dell’Ente autonomo
del Porto di Trieste (C.S.C. 2.01.01), è stato precisato che gli stessi
possono accedere al bonus; ai fini dell’esposizione dei lavoratori che optano
per l’incentivo al posticipo del pensionamento, le aziende in parola si
atterranno a quanto già disposto dalla circolare 150 del 11 novembre 2004
(T.C. 80 ovvero BN80). Ai soli fini statistici, per la rilevazione del
contributo dei Fondi integrativi oggetto di bonus (1,70% o 8%) le aziende
interessate utilizzeranno il codice importo “V800” che assume il nuovo
significato di “Fondo aziende private gas o Fondo portuali bonus”; in
corrispondenza del codice andranno indicati solo il numero dei dipendenti e
le retribuzioni. Nessun dato dovrà essere indicato nelle colonne “numero
giornate” e “somme a debito” Per
il recupero della contribuzione relativa ai periodi già scaduti, le aziende
di cui sopra utilizzeranno il codice importo “L801” (IVS F.P.L.D) ed i
nuovi codici del quadro D del modello DM10/2 “L804” avente il significato di
“rec. contr. Fondo gas” e “L805” avente il significato di “ rec.
contr.Fondo portuali Genova e Trieste”. La
procedura di controllo delle denunce contributive dei modelli DM10/2 sarà
adeguata al fine di recepire quanto illustrato con il presente messaggio. Istruzioni
contabili
Le
somme richieste dai datori di lavoro in argomento a titolo di rimborso di
contributi secondo le istruzioni operative sopra riportate, vengono imputate
dalla procedura di ripartizione dei mod. DM 10/2 ai conti che seguono: FPR
34/000 – in presenza del codice “L801”, per i contributi
da rimborsare a
carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti; GSR
34/000 - in presenza del codice “L804”, per i contributi da
rimborsare a
carico del Fondo integrativo a favore del personale
dipendente
dalle aziende private del gas ; GIR
34/000 - in presenza del codice “L805”, per i
contributi da rimborsare a
carico del Fondo di previdenza per il
personale del Consorzio
autonomo del porto di Genova e dell’Ente autonomo del porto di
Trieste. Dei
citati conti, tutti esistenti, viene riportato nell’allegato che segue il
conto GIR 34/000 che, già movimentato dalla Direzione Generale, viene reso
movimentabile anche dalle Sedi.
Il
presente messaggio dovrà essere pubblicato sul sito Internet dell’istituto. Il
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