INPS
Direzione Centrale
delle Entrate Contributive
(Circolare 13.4.2006 n° 56)
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OGGETTO: |
Contratti di solidarietà
stipulati successivamente al 14.6.1995. Riduzione contributiva ai sensi
dell’art. 6, comma 4, della legge 28.11.1996, n. 608. |
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SOMMARIO: |
Istruzioni per la concessione
delle riduzioni contributive previste per i contratti di solidarietà,
stipulati successivamente al 14.6.1995, e per i quali le aziende abbiano
inoltrato istanza successivamente al 31.10.1997 e sino al 31.12.2002. |
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L'art. 6, comma 4, del D.L.
1/10/1996, n. 510, convertito nella legge 28/11/1996, n. 608 (allegato n. 1),
ha previsto, come noto, una riduzione contributiva inerente ai contratti di
solidarietà difensivi stipulati successivamente al 14/6/1995. La materia è stata più volte
trattata dall’Istituto, da ultimo, con la circolare n. 163 del 27 settembre
2000, nella quale, in particolare, sono state fornite istruzioni con
riferimento allo sblocco di benefici per istanze presentate dai datori di
lavoro entro il 31/10/1997. La misura agevolativa, infatti, trova
applicazione nei limiti delle disponibilità allo scopo preordinate. Il Ministero del Lavoro e
delle Politiche Sociali - Direzione Generale degli ammortizzatori sociali e
degli incentivi all’occupazione- con recente nota, ha ora autorizzato un
ulteriore e conclusivo sblocco sulla base dei seguenti criteri: a) i
datori di lavoro devono essere destinatari di provvedimenti di concessione
del trattamento CIGS, a seguito di contratti di solidarietà difensivi stipulati
in data successiva al 31/10/1997, i quali non contengano nelle premesse il
preciso riferimento all’avvenuto esaurimento delle risorse finanziarie
impegnate per tale finalità; b) le
relative istanze siano state inoltrate alle competenti strutture entro il
31/12/2002. In merito all'applicazione
della riduzione contributiva, si forniscono le seguenti precisazioni. 1. Ambito soggettivo di
applicazione della riduzione contributiva. Destinatarie della riduzione
contributiva sono le imprese che hanno stipulato contratti di solidarietà
dopo il 14/6/1995 con intervento della Cassa Integrazione guadagni
straordinaria disposto apposito decreto ministeriale. Come espressamente stabilito
dalla norma, la riduzione non è prevista per i contratti di solidarietà
stipulati dai datori di lavoro di cui all'art. 5, commi 5, 7, 8 del D.L.
20/5/1993, n. 148, convertito nella legge 19/7/1993, n. 236. Stante il significativo arco
temporale interessato, nell’ipotesi di aziende cessate, la riduzione
contributiva potrà essere riconosciuta anche in favore dell’impresa
subentrante a seguito di operazioni societarie. 2. Modalità di
applicazione della riduzione contributiva. Si richiamano preliminarmente
le disposizioni ed i criteri dettati con le precedenti circolari che, per
comodità, di seguito si riassumono. La riduzione è prevista per la
durata del contratto con il limite massimo di 24 mesi e compete per ogni
lavoratore interessato dall'abbattimento di orario in misura superiore al 20
per cento con erogazione dell'integrazione salariale straordinaria. La misura della riduzione
della contribuzione previdenziale ed assistenziale è del 25 per cento ed è
elevata al 35 per cento nel caso in cui l'accordo disponga una riduzione
dell'orario superiore al 30 per cento. Conseguentemente, per ogni
mese, i datori di lavoro hanno diritto alla riduzione del 25 per cento ovvero
del 35 per cento sulla parte dei contributi a loro carico per ogni lavoratore
che, in detto periodo, abbia avuto un orario ridotto rispettivamente più del
20 per cento ovvero del 30 per cento rispetto a quello contrattuale. Eventuali erogazioni
ultramensili, a carico del datore di lavoro, seguiranno la sorte contributiva
legata all'orario di lavoro effettuato nel mese di corresponsione di dette
competenze secondo previsione contrattuale. Per le imprese operanti nella
aree individuate per l'Italia dalla CEE ai sensi degli obiettivi 1 e 2 del
regolamento n. 1260/1999 tali riduzioni sono elevate rispettivamente al 30
per cento e 40 per cento. Si ricorda, da ultimo, che la
riduzione è alternativa al beneficio degli sgravi degli oneri sociali nei
territori del Mezzogiorno e ad altre forme di riduzioni contributive previste
a qualunque altro titolo nell'ordinamento. 3. Adempimenti delle
Sedi e dei datori di lavoro. Come più volte precisato, la
procedura per il conseguimento della riduzione contributiva deve essere
attivata ad iniziativa del datore di lavoro interessato. La Sede competente - accertata
sulla base della documentazione in proprio possesso, eventualmente integrata
da quella fornita dall'impresa, la sussistenza dei presupposti per il
riconoscimento della riduzione contributiva nel rispetto dei criteri di cui
in premessa - provvederà ad attribuire alla posizione aziendale il previsto
codice di autorizzazione "7K" avente il significato di
"Azienda che ha stipulato contratti di solidarietà successivamente al 14
giugno 1995 ammessa al conguaglio delle riduzioni contributive di cui
all'art. 6, c. 4, della L. 28 novembre 1996, n. 608". Giacché il periodo di ammissione
al beneficio é già scaduto, il predetto codice sarà attribuito limitatamente
al periodo di paga cui si riferisce la denuncia DM10/2 con la quale viene
operato il conguaglio relativo ai mesi pregressi. Più ampio periodo di validità
potrà essere attribuito in presenza di recuperi effettuati tramite la
procedura delle regolarizzazioni contributive. 3.1 Compilazione delle
denunce contributive DM10/2. L'importo delle riduzioni
contributive, spettanti per i periodi di paga già scaduti, per i quali dovrà
essere fornito dal datore di lavoro apposito prospetto di determinazione,
dovrà essere riportato su un separato rigo del quadro "D" del
DM10/2 preceduto dal previsto codice "L508" e dalla dicitura
"ARR. art. 6, c. 4, L.608/96". L'importo da restituire a
titolo di sgravi per Mezzogiorno ovvero di altre agevolazioni contributive,
alternative con i predetti benefici, sarà indicato in uno dei righi dei
quadri "B-C" preceduto dai seguenti codici:
Per le predette operazioni di
conguaglio i datori di lavoro potranno, altresì, avvalersi della procedura
delle regolarizzazioni contributive. Detta procedura dovrà essere
necessariamente utilizzata per il recupero relativo ad aziende cessate. Al fine di attivare da parte
delle Sedi eventuali controlli sulle somme poste a conguaglio, la procedura
di gestione delle denunce DM10/2 provvederà a memorizzare, nell'archivio
delle segnalazioni, le denunce che presentano il codice“L508" per la
relativa consultazione.
Allegato 1 D.L. 1.10.1996, n. 510,
convertito nella legge 28.11.1996, n. 608 – stralcio - G.U.
30 novembre 1996, n. 281 art. 6, comma 4 "4. I datori di lavoro
che stipulino il contratto di solidarietà, ad eccezione di quelli di cui
all'articolo 5, commi 5, 7 e 8, del decreto - legge 20 maggio 1993, n. 148,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, hanno
diritto, nei limiti delle disponibilità preordinate nel Fondo per
l'occupazione di cui all'art. 1, c. 4, e per un periodo non superiore ai 24
mesi, ad una riduzione dell'ammontare della contribuzione previdenziale ed
assistenziale da essi dovuta per i lavoratori interessati dalla riduzione dell'orario
di lavoro in misura superiore al 20 per cento. La misura della riduzione è
del 25 per cento ed è elevata al 30 per cento per le aree di cui
agli obiettivi 1 e 2 del regolamento CEE n. 2052/88 del Consiglio del 24
giugno 1988. Nel caso in cui l'accordo disponga una riduzione dell'orario
superiore al 30 per cento, la predetta misura è elevata, rispettivamente, al
35 ed al 40 per cento".
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