INPS
Direzione Centrale Prestazioni a Sostegno del Reddito
(Circolare 4.4.2006 n° 52)
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OGGETTO: |
Lavoratori addetti all’industria metalmeccanica ed
alla installazioni di impianti, alla piccola e media industria metalmeccanica
ed alla installazione di impianti e alle aziende cooperative metalmeccaniche.
Una Tantum. Ricalcolo delle prestazioni economiche di maternità, di malattia,
di integrazione salariale e di congedo matrimoniale. |
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SOMMARIO: |
Gli arretrati retributivi previsti dagli accordi
per il rinnovo dei C.c.n. l. per l’industria metalmeccanica e della
installazione di impianti, per la piccola e media industria metalmeccanica e
della installazione di impianti e per le aziende cooperative metalmeccaniche
(euro 320,00 per il periodo 1.1.2005-31.12.2005) sono valutati pure ai fini
della determinazione delle prestazioni economiche di malattia, di maternità,
di congedo matrimoniale e di integrazione salariale. |
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L’accordo 19 gennaio 2006, per il rinnovo del C.C.N.L. 7
maggio 2003 per l’industria metalmeccanica e della installazione di impianti
ha previsto, tra l’altro, la corresponsione a titolo di arretrati
retributivi, ai lavoratori in forza alla data del 19 gennaio 2006, di un
importo forfettario lordo di 320,00 euro, suddivisibili in quote mensili in
relazione alla durata del rapporto di lavoro, nel periodo 1 gennaio 2005-31
dicembre 2005 (v. testo contrattuale, all.n.1). La frazione di mese superiore a 15 giorni è considerata,
ai predetti effetti, come mese intero. L’importo dell’una tantum - comprensivo dell’incidenza
sugli istituti retributivi diretti ed indiretti, di origine legale o
contrattuale - verrà erogato in due rate, pari entrambe ad euro 160,00 lordi,
da corrispondere la prima nel corso del mese di febbraio 2006 e la
seconda nel corso del mese luglio 2006, ovvero all’atto della liquidazione
delle competenze nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro. Si precisa,
altresì, che detto importo è escluso dalla base di calcolo del trattamento di
fine rapporto. Come per il passato, l’erogazione non compete per i
periodi mensili nei quali si è verificata una sospensione della prestazione
senza diritto alla retribuzione ( ad. es., a causa di servizio militare,
aspettativa, assenza facoltativa post partum, ecc.); sono invece utili ai fini
della maturazione dell’una tantum le giornate di assenza dal lavoro per
malattia, infortunio, gravidanza e puerperio e congedo matrimoniale,
intervenute nel periodo 1 gennaio-31 dicembre 2005, che abbiano dato luogo al
pagamento di trattamenti economici previdenziali a carico dell’Istituto
competente e di integrazione a carico delle aziende. Ai lavoratori che nel periodo considerato fruiscano di
trattamenti di Cassa integrazione guadagni, di riduzione dell’orario
lavorativo per contratti di solidarietà e/o di altre prestazioni economiche
previdenziali, l’importo dell’una tantum sarà corrisposto secondo le
disposizioni vigenti in materia. Identici contenuti presenta l’accordo del 24.01.2006 per
il rinnovo del C.C.N.L. 29 maggio 2003 per i lavoratori addetti alla piccola
e media industria metalmeccanica e alla installazione di impianti e
l’accordo del 31.01.2006 per il rinnovo del C.C.N.L.8 luglio 2003 per
gli addetti alle aziende cooperative metalmeccaniche (v. testi
contrattuali, all.n.2 e n.3). L’una tantum prevista da questi ultimi due accordi verrà
erogata ai lavoratori in forza rispettivamente alle date del 24
gennaio 2006 (piccola e media industria) e del 31 gennaio 2006
(cooperative). Circa i riflessi sulle prestazioni economiche di malattia
e di maternità (nonché sui riposi orari post partum, sulle “retribuzioni”
corrisposte ai donatori di sangue e sulle altre prestazioni a carico
dell’INPS, conguagliabili con i contributi) erogate nel periodo a cui si
riferiscono gli arretrati retributivi in questione, si ribadiscono, in quanto
applicabili, le disposizioni fornite, secondo le quali detti emolumenti vanno
conteggiati nei limiti della quota riferita al mese considerato, da computare
secondo le regole previste per le mensilità aggiuntive o premi (v. circolare
127 del 17.5.1991 e le altre precedenti ivi richiamate, a cui si deve aver
riguardo anche per le modalità di conguaglio). Ovviamente, in relazione al sistema vigente per il
calcolo delle prestazioni economiche di malattia e di maternità, la
particolare applicazione potrà interessare i soli eventi iniziati tra i mesi
di febbraio 2005 e gennaio 2006 (salvo, per la malattia, il caso di
ricaduta). Per quanto attiene agli effetti riflessi sulle
integrazioni salariali, sia ordinarie che straordinarie, erogate nell’ambito
del periodo cui si riferisce la spettanza dell’importo in questione (1°
gennaio / 31 dicembre 2005), devono applicarsi le istruzioni impartite in
materia di ricalcolo delle prestazioni in argomento con la circolare 58 del 5
marzo 1991. Resta fermo che le quote di “una tantum” relative ai
periodi integrati nell’arco di tempo sopraindicato potranno essere poste in
pagamento entro la capienza del limite stabilito dai massimali mensili che,
come è noto, attualmente (cfr. circ. n. 25 del 27.1.96) riguardano anche le
integrazioni salariali ordinarie. In merito, infine, ai riflessi sull’ammontare delle
integrazioni salariali straordinarie per solidarietà –il cui importo, si
rammenta, è pari al 60 per cento della retribuzione di riferimento per i
contratti stipulati a decorrere dal 14 giugno 1995- e dell’assegno per
congedo matrimoniale si richiamano le disposizioni contenute nella circolare
n. 247 del 23 ottobre 1992.
Il Direttore Generale
Crecco |
Note: gli allegati sono disponibili sul sito Inps