INPS
Direzione Centrale delle Entrate Contributive
Direzione Centrale Sistemi Informativi e
Telecomunicazioni
(Messaggio
17.2.2006 n° 5208)
Incentivo
al posticipo del pensionamento per particolari tipologie di lavoratori.
Modalità operative
|
Con circolari n. 149 e 150 dell’11 novembre 2004, sono
state impartite le disposizioni operative per i lavoratori dipendenti che
optano per l’incentivo al posticipo del pensionamento (bonus). In particolare con la circolare n. 149 è stato chiarito
che l’importo del bonus spetta al netto di eventuali quote fiscalizzate. Pertanto, con riferimento ai lavoratori per i quali i
datori di lavoro fruiscono di specifiche misure agevolative (lavoratori
assunti con contratto di inserimento/reinserimento, lavoratori assunti dalle
liste di mobilità, lavoratori destinatari delle disposizioni ex articolo 8,
c. 9 della legge n. 407/1990 ecc…), i quali siano stati ammessi all’incentivo
per il posticipo del pensionamento ex lege n. 243/2004, è necessario che la
contribuzione minore venga assolta su una separata posizione contributiva. Detta posizione, oltre che dal codice di autorizzazione
relativo all’agevolazione contributiva spettante (5Q, 5N ecc…), dovrà essere
contrassegnata anche dal codice di autorizzazione “0Y” che, da “gennaio
2006”, assume il nuovo significato di “posizione contributiva riferita a
lavoratori agevolati ammessi al bonus ex lege n. 243/2004”. Se il datore di lavoro opera già con altra posizione
INPS, in aggiunta al codice “0Y”, la Sede dovrà apporre il codice di
autorizzazione “0D” avente il significato di “posizione aperta per
particolari categorie di dipendenti”. Le sedi provvederanno, altresì, a curare il collegamento
tra le diverse posizioni contributive. 1. Modalità di compilazione del DM10/2. Ai fini della compilazione del DM10/2, i datori di
lavoro opereranno come segue: 1. continueranno ad utilizzare i codici tipo
contribuzione previsti per ciascuna fattispecie agevolativa (es: 75, 76, 77,
58, 59 ecc…); 2. calcoleranno l’importo dei contributi, diversi da
quelli pensionistici dovuti in base alle caratteristiche contributive
aziendali, al netto dell’agevolazione spettante. Al riguardo si osserva che, in taluni casi, l’importo
della contribuzione da indicare nell’apposito campo potrà essere pari a “0”
(zero). Nei casi in cui, per effetto dell’agevolazione
spettante, la contribuzione a carico del datore di lavoro sia dovuta in
misura fissa come per gli apprendisti, l’importo della marca settimanale non
dovrà ricomprendere la quota IVS. Per il recupero della contribuzione IVS già versata per
i periodi antecedenti l’autorizzazione al bonus, i datori di lavoro
utilizzeranno i già previsti codici “L801”, “L802” e “L803”, secondo le
modalità illustrate nella circolare n. 150 dell’11 novembre 2004. La procedura di controllo delle denunce contributive
DM10/2 sarà adeguata al fine di recepire quanto illustrato con il presente
messaggio. 2. Modalità di compilazione della denuncia “EMens”. Per la compilazione del flusso “EMens” dovranno essere
osservate le seguenti modalità: 3. nell'elemento <TipoContribuzione>, dovrà essere
indicato il codice relativo alla fattispecie agevolativa interessata (es: 75,
76, 77, 58, 59 ecc…); nell’elemento <TipoLavoratore>, presente
nell’elemento <DatiRetributivi>, dovrà essere indicato il codice “BN”
che assume anche il nuovo significato di “lavoratori agevolati ammessi al
bonus ex lege n. 243/2004”. § ; § nell’Elemento <Bonus>, presente nell’elemento
<DatiParticolari>, dovrà essere indicato l’ammontare del bonus
corrisposto al lavoratore nel mese di competenza. Per i periodi precedenti all’autorizzazione del bonus,
poiché i lavoratori di cui trattasi sono stati denunciati su un’altra
posizione contributiva, le aziende dovranno rettificare le denunce “Emens”,
già trasmesse con la matricola aziendale a suo tempo utilizzata, con
l’indicazione dei dati di cui sopra. 3. Sistemazione delle situazioni relativo ai periodi
antecedenti il presente messaggio. Per la sistemazione delle situazioni pregresse, le Sedi
provvederanno alla definizione delle eventuali note di rettifica emesse dalla
procedura DM10. 3.1 Sistemazione del Flusso “EMens” Nelle sole ipotesi in cui i lavoratori in parola fossero
stati indicati nell'elemento <TipoContribuzione> del flusso “EMens” con
un codice <TipoContribuzione> diverso da “80” (Es:”75” – “58” – “59”),
i datori di lavoro dovranno provvedere alla rettifica delle denunce “EMens”
relative ai mesi interessati. A tal fine, usando la medesima matricola aziendale già
utilizzata, indicharanno nell’elemento <TipoLavoratore>, presente
nell’elemento <DatiRetributivi>, il codice “BN” e valorizzeranno
l’elemento <Bonus>. Il presente messaggio dovrà essere pubblicato sul sito
Internet dell’istituto. per il Direttore Centrale Entrate per il Direttore
Centrale Sistemi Contributive Informativi e Telecomunicazioni Pizzi Pavan |