INPS

Direzione Centrale delle Entrate Contributive

Direzione Centrale Sistemi Informativi e Telecomunicazioni

 

(Messaggio 17.2.2006 n° 5208)

 

Incentivo al posticipo del pensionamento per particolari tipologie di lavoratori. Modalità operative

 

  

 

Con circolari n. 149 e 150 dell’11 novembre 2004, sono state impartite le disposizioni operative per i lavoratori dipendenti che optano per l’incentivo al posticipo del pensionamento (bonus).

In particolare con la circolare n. 149 è stato chiarito che l’importo del bonus spetta al netto di eventuali quote fiscalizzate.

Pertanto, con riferimento ai lavoratori per i quali i datori di lavoro fruiscono di specifiche misure agevolative (lavoratori assunti con contratto di inserimento/reinserimento, lavoratori assunti dalle liste di mobilità, lavoratori destinatari delle disposizioni ex articolo 8, c. 9 della legge n. 407/1990 ecc…), i quali siano stati ammessi all’incentivo per il posticipo del pensionamento ex lege n. 243/2004, è necessario che la contribuzione minore venga assolta su una separata posizione contributiva.

Detta posizione, oltre che dal codice di autorizzazione relativo all’agevolazione contributiva spettante (5Q, 5N ecc…), dovrà essere contrassegnata anche dal codice di autorizzazione “0Y” che, da “gennaio 2006”, assume il nuovo significato di “posizione contributiva riferita a lavoratori agevolati ammessi al bonus ex lege n. 243/2004”.

Se il datore di lavoro opera già con altra posizione INPS, in aggiunta al codice “0Y”, la Sede dovrà apporre il codice di autorizzazione “0D” avente il significato di “posizione aperta per particolari categorie di dipendenti”.

Le sedi provvederanno, altresì, a curare il collegamento tra le diverse posizioni contributive.

1. Modalità di compilazione del DM10/2.

Ai fini della compilazione del DM10/2, i datori di lavoro opereranno come segue:

1. continueranno ad utilizzare i codici tipo contribuzione previsti per ciascuna fattispecie agevolativa (es: 75, 76, 77, 58, 59 ecc…);

2. calcoleranno l’importo dei contributi, diversi da quelli pensionistici dovuti in base alle caratteristiche contributive aziendali, al netto dell’agevolazione spettante.

Al riguardo si osserva che, in taluni casi, l’importo della contribuzione da indicare nell’apposito campo potrà essere pari a “0” (zero).

Nei casi in cui, per effetto dell’agevolazione spettante, la contribuzione a carico del datore di lavoro sia dovuta in misura fissa come per gli apprendisti, l’importo della marca settimanale non dovrà ricomprendere la quota IVS.

Per il recupero della contribuzione IVS già versata per i periodi antecedenti l’autorizzazione al bonus, i datori di lavoro utilizzeranno i già previsti codici “L801”, “L802” e “L803”, secondo le modalità illustrate nella circolare n. 150 dell’11 novembre 2004.

La procedura di controllo delle denunce contributive DM10/2 sarà adeguata al fine di recepire quanto illustrato con il presente messaggio.

2. Modalità di compilazione della denuncia “EMens”.

Per la compilazione del flusso “EMens” dovranno essere osservate le seguenti modalità:

3. nell'elemento <TipoContribuzione>, dovrà essere indicato il codice relativo alla fattispecie agevolativa interessata (es: 75, 76, 77, 58, 59 ecc…);

nell’elemento <TipoLavoratore>, presente nell’elemento <DatiRetributivi>, dovrà essere indicato il codice “BN” che assume anche il nuovo significato di “lavoratori agevolati ammessi al bonus ex lege n. 243/2004”.

§ ;

§ nell’Elemento <Bonus>, presente nell’elemento <DatiParticolari>, dovrà essere indicato l’ammontare del bonus corrisposto al lavoratore nel mese di competenza.

Per i periodi precedenti all’autorizzazione del bonus, poiché i lavoratori di cui trattasi sono stati denunciati su un’altra posizione contributiva, le aziende dovranno rettificare le denunce “Emens”, già trasmesse con la matricola aziendale a suo tempo utilizzata, con l’indicazione dei dati di cui sopra.

3. Sistemazione delle situazioni relativo ai periodi antecedenti il presente messaggio.

Per la sistemazione delle situazioni pregresse, le Sedi provvederanno alla definizione delle eventuali note di rettifica emesse dalla procedura DM10.

3.1 Sistemazione del Flusso “EMens”

Nelle sole ipotesi in cui i lavoratori in parola fossero stati indicati nell'elemento <TipoContribuzione> del flusso “EMens” con un codice <TipoContribuzione> diverso da “80” (Es:”75” – “58” – “59”), i datori di lavoro dovranno provvedere alla rettifica delle denunce “EMens” relative ai mesi interessati.

A tal fine, usando la medesima matricola aziendale già utilizzata, indicharanno nell’elemento <TipoLavoratore>, presente nell’elemento <DatiRetributivi>, il codice “BN” e valorizzeranno l’elemento <Bonus>.

Il presente messaggio dovrà essere pubblicato sul sito Internet dell’istituto.

per il Direttore Centrale Entrate per il Direttore Centrale Sistemi

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