INPS
Direzione Centrale
Prestazioni a Sostegno del Reddito
Circolare 9.1.2006 n° 4
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OGGETTO: |
Indennità di disoccupazione
con requisiti ridotti ed indennità di maternità - art. 24, comma 4, D.Lgs.
151/2001 - Sentenze Corte di Cassazione n. 12778 del 02.09.2003 e n. 14846
del 04.10.2003 |
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SOMMARIO: |
Il prolungamento del diritto all’indennità di maternità
previsto nel caso in cui il congedo di maternità abbia inizio trascorsi
sessanta giorni dalla risoluzione del rapporto di lavoro e la
lavoratrice si trovi all’inizio del periodo di congedo disoccupata ed in
godimento dell’indennità di disoccupazione (comma 4 dell’art. 24, D.Lgs.
151/2001) spetta anche alla lavoratrice che abbia maturato il diritto
all’indennità di disoccupazione con requisiti ridotti. |
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1) Disposizioni generali Secondo quanto disposto dal comma 4 dell’art. 24 del
D.Lgs. 151/2001 (già comma 3 dell’art. 17 della L. 1204/71) “Qualora il
congedo di maternità abbia inizio trascorsi sessanta giorni dalla risoluzione
del rapporto di lavoro e la lavoratrice si trovi, all’inizio del periodo di
congedo stesso, disoccupata ed in godimento dell’indennità di disoccupazione,
ha diritto all’indennità giornaliera di maternità anziché all’indennità
ordinaria di disoccupazione”. Con le circolari n. 254 del 20 settembre 1994 e n.
60 del 25 marzo 2002, era stato precisato che, in presenza delle altre
condizioni di legge di cui al citato comma 4 dell’art. 24, il diritto
all’indennità per congedo di maternità potesse essere “conservato” dalla
lavoratrice che all’inizio del periodo di congedo fosse in godimento, anche
solo teorico, dell’indennità di disoccupazione con i requisiti normali di
assicurazione e di contribuzione e non anche della indennità di
disoccupazione con i requisiti ridotti di cui alla legge 160/1988 e
successive modificazioni ed integrazioni. Era stato ritenuto, infatti, che la condizione prevista
dal comma 4 dell’art. 24 del D.Lgs. 151/2001 - ossia la concomitanza tra l’inizio
del congedo di maternità di cui agli artt. 16 e 17, D.Lgs.151/2001, ed il
diritto all’indennità di disoccupazione - non potesse realizzarsi in caso di
sussistenza del diritto alla indennità di disoccupazione con requisiti
ridotti attesa la impossibilità di individuare “sic et simpliciter” il
periodo di “godimento dell’indennità di disoccupazione” richiesto dal
citato comma 4, trattandosi di giornate indennizzabili, senza un riferimento
ad un periodo individuabile cronologicamente tra una data iniziale ed una
finale del calendario (v. circolari n.139 del 20.06.1988 e n. 273 del
31.12.98), come avviene invece in caso di disoccupazione con requisiti
normali. Con le sentenze n.12778 del 02.09.2003 e n. 14846 del
04.10.2003 la Corte di Cassazione ha ritenuto applicabile il comma 3
dell’art. 17, L. 1204/71 (oggi, come detto, sostituito dal comma 4 dell’art.
24, D.lgs. 151/2001) anche in favore delle lavoratrici aventi diritto
all’indennità di disoccupazione con requisiti ridotti in base alla constatazione
che “…il legislatore non ha inteso introdurre una indennità di natura
diversa per i lavoratori precari ma ha voluto allargare a tale categoria la
stessa indennità…”. A seguito delle suddette sentenze viene ora modificato
il precedente criterio applicativo, sulla base del quale il diritto
all’indennità di disoccupazione con requisiti ridotti non è stato ritenuto
valido ai fini del prolungamento del diritto al trattamento economico di
maternità, prolungamento da
intendersi riferito, com’è ovvio, alle sole categorie di lavoratrici
assicurate all’INPS per la maternità e, quindi, aventi titolo alla
prosecuzione della copertura assicurativa. In particolare, stante quanto previsto dal citato comma
4 dell’art. 24 - e cioè che il diritto al trattamento economico di maternità
viene “conservato” (prolungato) nonostante l’inizio del congedo di maternità
si collochi oltre sessanta giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro
purché la lavoratrice, all’inizio del congedo medesimo, risulti disoccupata
ed in godimento dell’indennità di disoccupazione - occorrerà
identificare il periodo di “godimento della disoccupazione con requisiti
ridotti” in relazione al numero delle giornate indennizzabili a tale titolo,
così da stabilire la durata del correlato periodo di “conservazione” del
diritto al trattamento di maternità. Poichè il trattamento di disoccupazione con
requisiti ridotti non è riconoscibile per i periodi e/o le
giornate di non occupazione che si collocano oltre il 31 dicembre dell’anno
di riferimento, ne consegue che, laddove il congedo di maternità abbia inizio
nell’anno successivo a quello di riferimento della prestazione di
disoccupazione, non sarà, del pari, riconoscibile l’indennità di maternità,
stante l’impossibilità di identificare, in tali ipotesi, il godimento in atto
dell’indennità di disoccupazione. Viceversa, qualora la data di inizio del
congedo di maternità si collochi nello stesso anno in cui è stata
svolta l’attività lavorativa ed entro il periodo di presunto “godimento”
dell’indennità di disoccupazione con requisiti ridotti, potrà essere
riconosciuta, in luogo del suddetto trattamento di disoccupazione,
l’indennità di maternità. Per quanto attiene alla prestazione di disoccupazione,
si rammenta che il diritto
all’indennità con requisiti ridotti si acquista allorquando siano
riscontrabili nell’anno di riferimento un minimo di 78 giorni lavorativi, da intendersi, questi, comprensivi, oltre
che delle giornate effettivamente lavorate, anche di quelle comunque
retribuite e/o coperte da contribuzione obbligatoria (festività, ferie,
riposi ordinari e compensativi, periodi di maternità e malattia e situazioni
assimilabili - v. circolari n.139 del 20.06.1988 e n. 273 del
31.12.1998). Diversamente, il numero delle giornate indennizzabili per disoccupazione con requisiti ridotti
è pari a quello delle sole giornate effettivamente
lavorate nell’anno solare di riferimento (fino ad un massimo di 156).
Ne consegue che le giornate indennizzate per disoccupazione possono essere
anche inferiori ai suddetti 78 giorni. Ciò premesso - ai fini dell’individuazione dell’arco
temporale relativamente al quale la lavoratrice dev’essere considerata nella
situazione di conservazione del diritto alla indennità di maternità essendo
in “godimento dell’indennità di disoccupazione” (con requisiti ridotti) - le
giornate indennizzabili per disoccupazione con requisiti ridotti devono
essere conteggiate – sempre non oltre al 31
dicembre dell’anno di riferimento- a partire dal giorno immediatamente successivo alla cessazione del
rapporto di lavoro secondo il calendario comune, includendo, cioè,
anche le domeniche ed i giorni festivi. Ciò nel caso in cui la lavoratrice
abbia intrattenuto un solo rapporto di lavoro. In caso di pluralità di rapporti di lavoro intervallati
da periodi di inoccupazione, le giornate indennizzabili per disoccupazione
con requisiti ridotti devono essere attribuite ai periodi di inattività
riscontrati tra un rapporto di lavoro ed un altro, e devono essere
conteggiate a partire dal primo giorno di inoccupazione successivo alla cessazione del rapporto di
lavoro che, unitamente agli altri, ha consentito il raggiungimento dei 78
giorni necessari per il riconoscimento del diritto all’indennità di
disoccupazione con requisiti ridotti. In merito alla retribuzione da prendere a
riferimento per il calcolo dell’indennità di maternità trovano applicazione
le regole generali previste per la liquidazione dell’indennità di maternità
in favore di lavoratrici aventi diritto alla indennità di disoccupazione con
requisiti normali. 2) Adempimenti delle Sedi L’unità competente alla trattazione delle pratiche di
maternità dovrà accertare presso quella preposta alla gestione delle domande
di disoccupazione la sussistenza del diritto all’indennità di disoccupazione
con requisiti ridotti, nonché la determinazione del numero di giornate
indennizzabili a tale titolo al fine di individuare il periodo di godimento
della indennità medesima secondo le indicazioni sopra fornite. Dopo la
liquidazione della indennità di maternità l’unità competente comunicherà a
quella addetta alla disoccupazione il periodo indennizzato al fine di evitare
che le giornate indennizzate per maternità vengano poi indennizzate anche per
disoccupazione. Le suesposte disposizioni sono applicabili anche relativamente
agli eventi verificatisi prima dell’emanazione della presente circolare
sempre che non sia trascorso il termine annuale di prescrizione vigente in
tema di diritto alla indennità di maternità o non siano intervenute sentenze
passate in giudicato.
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