INPS
Progetto
per la Gestione, lo Sviluppo
e il Coordinamento dell’Area Agricola
(Circolare 24.3.2006 n° 49)
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OGGETTO: |
Aziende agricole assuntrici di
manodopera ed autonome delle Regioni Marche ed Umbria: Ordinanza del
Presidente del Consiglio dei ministri per la proroga della sospensione dei
versamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali. |
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SOMMARIO: |
1.
Premessa2. Regioni Marche ed Umbria: Ordinanza del
Presidente del Consiglio dei ministri n. 3485 del 22 dicembre 2005. |
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1. Premessa Con circolari n. 91 del 7 giugno 2004 e n. 56 del 5
aprile 2005 sono state portate a conoscenza delle Sedi le disposizioni
contenute nelle Ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3333
del 23 gennaio 2004 e 3390 del 29 dicembre 2004, relative alle Regioni Marche
ed Umbria colpite dal sisma del 26 settembre 1997. In data 20 gennaio 2006, peraltro, è stata pubblicata
sulla G.U. n. 16 l’Ordinanza del Presidente del Consiglio
dei Ministri n. 3485 del 22 dicembre 2005 che ha ulteriormente modificato
quanto già disposto in precedenza. 2. Regioni Marche ed Umbria: Ordinanza del Presidente
del Consiglio dei ministri n. 3485 del 22 dicembre 2005 L’art. 12, comma 2, dell’Ordinanza del
Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 dicembre 2005 n. 3485 -
Disposizioni urgenti di protezione civile - dispone che il termine (già
prorogato al 31.12.2005) “di cui all’art. 3, dell’Ordinanza del
Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 dicembre 2004, n. 3390, è prorogato
fino al 31 dicembre 2006”. In ottemperanza a tale norma il recupero dei contributi
sospesi riprenderà dal 2007 mentre, in mancanza di ulteriori disposizioni,
resta confermato il numero delle rate stabilite in n. 56 mensili per i comuni
dichiarati “disastrati” e n. 176 per quelli dichiarati “danneggiati.” In proposito si fa presente che il termine per il
pagamento delle singole rate viene fissato al giorno 16 di ciascun mese, a
cominciare dal 16 gennaio 2007, in armonia con le analoghe scadenze
formalizzate dal Ministero dell’Economia e delle Finanze nonché
dall’INAIL per i pagamenti effettuati con il modello F24. Si precisa, infine, che la sospensione in argomento non
riguarda la presentazione delle dichiarazioni trimestrali (Mod. DMAG) o
annuali (Mod. ACC1/PC/CF/CD1) e neppure le eventuali denunce di variazione
dei lavoratori autonomi, denunce tutte funzionali all’aggiornamento delle
posizioni assicurative dei lavoratori interessati.
Il Direttore Generale
Crecco |