INPS
Progetto per la Gestione, lo Sviluppo
e il Coordinamento dell’Area Agricola
(Circolare 24.3.2006 n° 48)
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OGGETTO: |
D.Lgs. 27 maggio 2005 n. 101: “Ulteriori
disposizioni per la modernizzazione dei settori dell’agricoltura e delle
foreste, a norma dell’articolo 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38”.
Modifiche alla disciplina dello IAP. |
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SOMMARIO: |
2.1
Società di persone e società cooperative 2.2
Società di capitali 2.3
Precisazioni
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1. PREMESSA Il Decreto Legislativo 27 maggio 2005, n. 101 -
Ulteriori disposizioni per la modernizzazione dei settori dell’agricoltura e
delle foreste, a norma dell’articolo 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n.
38 - entrato in vigore il 30 giugno 2005, ha modificato, in alcuni
punti, la disciplina dell’imprenditore agricolo professionale, di cui al
Decreto Legislativo 29 marzo 2004, n. 99. Si illustrano, di seguito, le novità introdotte dal
decreto in commento. 2. ACQUISIZIONE DELLA QUALIFICA DI IAP CON
RIFERIMENTO AD ATTIVITA’ SVOLTA IN SOCIETA’ Il decreto legislativo in oggetto ha aggiunto all’art.
1, co. 1, del D.Lgs. 99/2004 i seguenti periodi: “Nel caso delle società di
persone e cooperative, ivi incluse le cooperative di lavoro, l’attività
svolta dai soci nella società, in presenza dei requisiti di conoscenze e
competenze professionali, tempo lavoro e reddito di cui al primo periodo, è
idonea a far acquisire ai medesimi la qualifica di imprenditore agricolo
professionale e al riconoscimento dei requisiti per i soci lavoratori.
Nel caso di società di capitali, l’attività svolta dagli amministratori nella
società, in presenza dei predetti requisiti di conoscenze e competenze
professionali, tempo lavoro e reddito, è idonea a far acquisire ai medesimi
amministratori la qualifica di imprenditore agricolo professionale”. Al fine di chiarire la portata di tale normativa, è
opportuno analizzare le società di persone e le società cooperative
separatamente dalle società di capitali. 2.1.
SOCIETA’ DI PERSONE E SOCIETA’ COOPERATIVE Ferma restando la competenza delle Regioni ad accertare
i requisiti per la qualifica di IAP (art. 1, co. 2 del D.Lgs. 99/2004), la
disposizione sopra riportata prevede che l’attività svolta dai “soci” nelle
società di persone e nelle società cooperative,in presenza dei requisiti di
cui all’art. 1, co. 1, del D.lgs. 99/2004 – per l’esame dei quali si rinvia
alla circolare n. 85/2004 – è idonea a far acquisire agli stessi
la qualifica di IAP. Tale qualifica può, dunque, essere acquisita, oltre che
in relazione ad attività imprenditoriale individuale, anche in relazione ad
attività svolta in qualità di socio in una delle predette società, purché
sussistano i requisiti di legge. In particolare, poi, il socio ha titolo ad acquisire la
qualifica di IAP quando possieda le conoscenze e competenze professionali ai
sensi dell’art. 5 del regolamento del Consiglio (CE) n. 1257/1999 del 17
maggio 1999, dedichi alle attività agricole della società almeno il 50% del
proprio tempo di lavoro complessivo e ricavi, dalle attività medesime, almeno
il 50% del proprio reddito globale da lavoro (le percentuali, si ricorda,
sono ridotte al 25% se l’impresa operi in zone svantaggiate). L’articolo 1 novellato aggiunge che, sempre nelle
società di persone e nelle cooperative, l’attività svolta dai soci nella
società, in presenza dei requisiti previsti per l’acquisto della qualifica di
IAP, è idonea, altresì, al riconoscimento dei requisiti nei confronti dei
“soci lavoratori”: anche questi ultimi acquisiscono la qualifica di IAP a
condizione che risultino in possesso dei requisiti di cui all’art. 1, co. 1,
del D.Lgs. n. 99 del 2004, anche tenuto conto dell’attività svolta nella
società. Con riferimento ai soli “soci lavoratori” di
cooperative, poi, si richiama l’attenzione sul co. 5 bis dell’art. 1 del
D.lgs. 99/2004, introdotto dal D.lgs. 101/2005, il quale dispone
l’applicazione, nei loro confronti, dell’art. 1, co. 3, della legge 3 aprile
2001, n. 142. Quest’ultima disposizione, come è noto, prevede che il
socio lavoratore, proprio perché tale, debba stabilire con la cooperativa-
all’atto della propria adesione o dopo l’instaurazione del rapporto
associativo- “un ulteriore e distinto rapporto di lavoro, in forma
subordinata o autonoma o in qualsiasi altra forma, ivi compresi i rapporti di
collaborazione coordinata non occasionale …omissis”. Dall’instaurazione
dei predetti rapporti, associativi o di lavoro in qualsiasi forma, derivano i
relativi effetti di natura previdenziale. Ne consegue che i “soci lavoratori” di cooperative
devono essere iscritti alla gestione previdenziale relativa al rapporto di
lavoro cui in concreto hanno dato vita: A.G.O, nel caso di lavoro
subordinato; Gestione CD/CM, nel caso di lavoro autonomo; Gestione Separata
ex art. 2, co. 26, della L. 335/1995, nel caso di collaborazione coordinata
non occasionale. 2.2. SOCIETA’ DI CAPITALI La norma in esame riconosce, infine, il diritto alla
qualifica di IAP in favore degli “amministratori” di società di capitali
quando la loro attività nella società sia svolta in presenza dei requisiti di
cui all’art. 1, co. 1, del D.lgs. 99/2004. Conseguentemente, fermo restando
il potere di accertamento della qualifica da parte delle Regioni, i soggetti
di cui trattasi, purché in possesso delle conoscenze e competenze
professionali predette, nonché in possesso, per ciò che concerne la loro
attività nella società, dei requisiti di reddito e tempo/lavoro sopra citati,
non devono più essere iscritti nella Gestione Separata di cui all’art. 2, co.
26, della L. 335/1995, bensì nella gestione previdenziale e assistenziale per
l’agricoltura, ossia nella gestione CD/CM, in qualità di IAP. 2.3. PRECISAZIONI. A conferma dei principi descritti nei punti precedenti,
si pone in evidenza che il Legislatore ha introdotto, nell’art. 1 del D.Lgs.
99/2004, il co. 5 bis, il quale precisa che lo IAP ha l’obbligo di iscrizione
nella gestione previdenziale ed assistenziale per l’agricoltura, sia che
svolga attività imprenditoriale individuale, sia che operi come socio di
società di persone o di cooperative, sia che operi come amministratore di
società di capitali. Inoltre, appare opportuno richiamare l’attenzione
sull’art. 1, co. 5, del D.Lgs. 99/2004, modificato dal D.Lgs. 101/2005, il
quale dispone che “le indennità e le somme percepite per l’attività svolta
in società agricole di persone, cooperative, di capitali, anche a scopo
consortile, sono considerate come redditi da lavoro derivanti da attività
agricole ai fini del presente articolo, e consentono l’iscrizione del
soggetto interessato nella gestione previdenziale ed assistenziale per
l’agricoltura”. Quest’ultima disposizione innova il D.lgs. 99/2004 che,
all’art. 1, co. 1, escludeva espressamente tali indennità e somme dal computo
del reddito globale da lavoro. Ai sensi del nuovo disposto, invece, le
stesse devono essere incluse nel reddito globale da lavoro del soggetto
percettore e, nel contempo, acquistano rilevanza nella valutazione del
requisito reddituale, ai fini della iscrizione nella gestione in argomento. 3. ATTRIBUZIONE DELLA QUALIFICA DI IAP ALLE SOCIETA’ Il D.Lgs. 101/2005 innova, altresì, la disciplina
inerente l’attribuzione della qualifica di IAP alle società. In particolare, mentre restano immutate le condizioni
per il riconoscimento della suddetta qualifica nei confronti delle società di
persone e di capitali, variano quelle relative alle società cooperative. Come è noto, infatti, l’art. 1, co. 3, lettera b), del
D.lgs. 99/2004, considerava IAP le società cooperative che esercitassero
esclusivamente le attività agricole ex art. 2135 del c.c. e in cui almeno un
quinto dei soci fosse in possesso della qualifica di IAP. La nuova disciplina, invece, riconosce la qualifica alle
cooperative che svolgano esclusivamente attività agricola ed in cui almeno un
amministratore, che sia anche socio, possieda la qualifica di IAP. Inoltre, l’art. 1, co. 3 bis, del decreto novellato,
stabilisce che ogni amministratore può apportare la qualifica di IAP ad una
sola società. Tale limitazione deve intendersi riferita non solo alle società
di capitali e alle società cooperative, ma anche alle società di persone nei
casi in cui il socio IAP che attribuisce la qualifica sia anche
amministratore. 4. ISCRIZIONE IN CARENZA DEI REQUISITI Come già ricordato, l’art.1, co. 2, del D.Lgs. 99/2004
ha attribuito alle Regioni la competenza ad accertare, a tutti gli effetti -
compresi quelli previdenziali - il possesso dei requisiti necessari per
ottenere la qualifica di IAP. E’ comunque fatta salva la facoltà dell’Istituto di
svolgere, ai fini previdenziali, le verifiche ritenute necessarie ai sensi
del D.P.R. n. 476/2001. Con le circolari 85/2004 e 100/2004 venivano fornite
istruzioni in merito, chiarendo che i soggetti interessati all’iscrizione
nella gestione previdenziale dovevano presentare all’INPS, unitamente alla
relativa richiesta, il certificato regionale relativo al possesso dei
requisiti di legge. Nelle suddette circolari veniva anche precisato che, in
attesa della completa attuazione del D.lgs. n. 99/2004 da parte delle
Regioni, le Sedi potevano procedere alla “iscrizione con riserva” dopo aver
verificato l’esistenza dei requisiti. Ora il D.Lgs. 101/2005 introduce una assoluta novità in
materia, prevedendo l’iscrivibilità nella gestione, anche in carenza dei
requisiti necessari, salvo il successivo perfezionamento degli stessi. Infatti, il co. 5 ter dell’art. 1 del D.lgs. 99/2004,
introdotto dal D.lgs. 101/2005, stabilisce che “Le disposizioni relative
all’imprenditore agricolo professionale si applicano anche ai soggetti
persone fisiche o società che, pur non in possesso dei requisiti di cui
ai commi 1 e 3, abbiano presentato istanza di riconoscimento della
qualifica alla Regione competente che rilascia apposita certificazione,
nonché si siano iscritti alla apposita gestione dell’ INPS. Entro 24
mesi dalla data di presentazione dell’istanza di riconoscimento, salvo
diverso termine stabilito dalle Regioni, il soggetto interessato deve
risultare in possesso dei requisiti di cui ai predetti commi 1 e 3, pena la
decadenza degli eventuali benefici conseguiti..omissis”. Il comma in esame comporta l’applicazione delle norme
sullo IAP nei confronti dei soggetti che, non ancora in possesso dei relativi
requisiti, abbiano presentato istanza per l’accertamento degli stessi alla
Regione e abbiano, altresì, richiesto all’INPS l’iscrizione nella relativa
gestione previdenziale. Tali soggetti hanno 24 mesi di tempo – o il diverso
tempo stabilito dalle singole Regioni – dalla data di presentazione
dell’istanza alla competente Regione, per risultare in possesso dei requisiti
previsti dal Legislatore e regolarizzare la propria posizione, pena la
decadenza dagli eventuali benefici goduti. Ne consegue che, a seguito della novellata disposizione,
le Sedi devono iscrivere con riserva coloro che, anche se non in
possesso dei requisiti, presentino apposita certificazione, rilasciata dalla
Regione, comprovante solo l’avvenuta presentazione della domanda. Costoro
saranno cancellati ab origine dalla gestione previdenziale se dopo 24 mesi
dalla data di presentazione della citata istanza alla Regione - o dopo
il diverso termine stabilito dalla Regione - non risultino in possesso della
certificazione della qualifica rilasciata dalla Regione.
Il Direttore Generale
Crecco |