INPS
Direzione Centrale delle Entrate Contributive
Direzione Centrale Prestazioni a Sostegno del Reddito
Direzione Centrale Sistemi Informativi e Telecomunicazioni
(Circolare 17.3.2006 n° 46)
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OGGETTO: |
Congedo parentale e accredito
figurativo dei relativi periodi nelle gestioni degli artigiani e degli
esercenti attività commerciali. Nuovo modello di domanda
(valido anche per le coltivatrici dirette, colone, mezzadre e imprenditrici
agricole professionali). |
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SOMMARIO: |
Disposizioni operative per la
richiesta dei periodi di congedo parentale e dell’accredito figurativo per le
lavoratrici iscritte alle Gestioni degli artigiani e degli esercenti attività
commerciali. |
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Facendo seguito
alla circolare n. 136 del 26 luglio 2002, con la quale sono state illustrate
le innovazioni introdotte dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151
(Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno
della maternità e della paternità) nei confronti delle lavoratrici
autonome artigiane e commercianti, si da’ comunicazione delle
modalità di gestione dell’accredito figurativo dei periodi di congedo
parentale, richiesti dalle lavoratrici contestualmente alla sospensione
dell’obbligo contributivo IVS. 1. Diritto al congedo
parentale L’articolo 69 del D.Lgs. n.
151/2001, nel ribadire il diritto delle lavoratrici autonome, madri -analogo
diritto, si rammenta, non è riconosciuto ai padri lavoratori autonomi- di
bambini nati dal 1° gennaio 2000, all’astensione facoltativa (congedo
parentale) di cui all’articolo 32 del medesimo T.U. ed al relativo
trattamento economico, ha confermato i limiti temporali già stabiliti
dall’articolo 3 della legge 8 marzo 2000, n. 53, prevedendo un periodo di
astensione facoltativa dal lavoro non superiore a tre mesi, da effettuare
entro il primo anno di età del bambino . Come precisato
con messaggio n. 569 del 27 giugno 2001, in favore delle lavoratrici
autonome, il diritto ai periodi di congedo, in caso di parto plurimo, è
riconoscibile “per ogni bambino”, ovviamente nel rispetto del diverso limite
temporale previsto per tale categoria di lavoratrici in relazione all’età del
neonato (in sintesi, fino a 3 mesi per ciascun figlio, entro il primo anno
di età). In caso di
fruizione da parte di entrambi i genitori (madre lavoratrice autonoma e padre
lavoratore dipendente) il limite massimo complessivo di congedo
parentale tra i due è pari a 10 mesi (3 per la madre e 7 per il
padre). L’indennizzabilità
del congedo, invece, non può superare complessivamente i 6 mesi, nei primi
tre anni: nell’ipotesi in cui, ad esempio, la madre lavoratrice autonoma
fruisca del proprio congedo di tre mesi (ovviamente entro il primo anno) e
del correlativo trattamento economico per il medesimo periodo, al padre
lavoratore dipendente, spetterà, indipendentemente dalle condizioni
reddituali e fino al compimento del terzo anno di vita del bambino (o
fino al diverso limite previsto per i casi di adozione o affidamento),
l’indennità per congedo parentale per un periodo non superiore a tre mesi.
Periodi ulteriori potranno essere indennizzati al padre, anche entro il
terzo anno, subordinatamente alle condizioni di reddito previste. Si ricorda
che in caso di superamento dei limiti reddituali anzidetti permane il diritto
del padre (lavoratore subordinato) al congedo, ma non all’indennità. Correlativamente,
laddove il padre lavoratore dipendente fruisca, entro il primo anno, di un
periodo di sei mesi di congedo parentale indennizzato, la madre lavoratrice
autonoma, pur conservando il diritto all’astensione fino a 3 mesi, non avrà
diritto alla relativa indennità, stante il raggiungimento da parte del padre
del limite massimo indennizzabile complessivo tra i due genitori.
Com’è noto, la
domanda di congedo parentale deve essere presentata in data anteriore
all’inizio del congedo stesso, essendo indennizzabili, in caso contrario,
soltanto i periodi successivi alla data della domanda. Il relativo
trattamento economico, pari al 30% della retribuzione convenzionale, è
subordinato all’effettiva astensione dall’attività lavorativa. Restando sospeso,
come già precisato nella circ. 136/2002 (punti 2.1 e 2.2), l’obbligo
contributivo durante il congedo parentale (non necessariamente indennizzato
-vds. quinto cpv. del presente paragrafo), il diritto all’indennità nei
confronti delle artigiane e commercianti è riconoscibile in presenza del
pagamento dei contributi relativi all’ultimo periodo contributivo scaduto,
precedente all’ inizio del congedo richiesto. 2. Sospensione
dell’obbligo contributivo La disposizione in
esame riconosce il diritto all’accredito figurativo del periodo di congedo
parentale; da tale previsione normativa consegue la sospensione, per detto
periodo, dell’obbligo contributivo alle gestioni Artigiani e Commercianti,
stante la non compatibilità della duplice copertura assicurativa
(obbligatoria e figurativa) per lo stesso evento: entrambe le operazioni sono
effettuate d’ufficio, in connessione con l’accoglimento della domanda di
congedo. Per quanto ovvio,
si ribadisce che la sospensione dell’obbligo contributivo può riguardare solo
mesi solari interi, attesa la periodicità e l’indivisibilità del
contributo obbligatorio, dovuto anche per i mesi nei quali viene prestata
attività parziale (a titolo di esempio, per un congedo parentale dal 2 agosto
al 1 novembre, il versamento del contributo obbligatorio IVS potrà essere
sospeso per i soli mesi di settembre ed ottobre). Come già previsto al punto
2.2, 2° cpv., della richiamata circolare n. 136/2002, sulla base delle
indicazioni di cui al msg. n. 2439 del 29 agosto 1996, le Sedi –utilizzando
la specifica funzione di “Sospensione dell’obbligo assicurativo IVS”,
disponibile nella procedura automatizzata di gestione dei contributi ART/COM-
sulla base della comunicazione fornita dal settore che ha liquidato
l’indennità, dovranno provvedere tempestivamente all’aggiornamento delle
informazioni d’archivio, segnalando il mese e l’anno di inizio e fine del
periodo di sospensione (l’acquisizione di tale informazione annulla
l’imposizione contributiva e gli eventuali oneri accessori per detto periodo,
operando il relativo sgravio). 3. Accredito figurativo dei
periodi di congedo Come accennato, l’accredito
della contribuzione figurativa per il periodo di congedo parentale non
necessita di apposita domanda. Il periodo, è rilevato dagli archivi di
liquidazione delle prestazioni e verrà esposto nell’Estratto Conto, con
specifica descrizione, non appena la procedura che collega gli archivi
contributivi inserirà, tra questi, anche quelli di liquidazione delle
prestazioni di malattia e maternità a pagamento diretto. Atteso che il periodo di
congedo in esame si colloca nell’ambito di un rapporto assicurativo in corso
presso la gestione alla quale l’interessata è iscritta per effetto
dell’attività autonoma esercitata e che l’obbligo contributivo viene sospeso
per mesi contributivi interi, va da sé che l’accredito figurativo del
predetto congedo riguarderà lo stesso numero di mesi di sospensione
dell’imposizione contributiva, non potendo coesistere, nello stesso periodo,
contribuzione figurativa e contribuzione obbligatoria. Definita quindi la durata del
periodo accreditabile figurativamente, la procedura calcolerà il valore
figurativo da attribuire allo stesso facendo riferimento ai criteri di
carattere generale di cui all’articolo 8 della legge 23 aprile 1981, n. 155.
Tali criteri trovano applicazione anche nei confronti dei lavoratori autonomi
iscritti alle Gestioni speciali degli Artigiani e dei Commercianti, in virtù
del rinvio alle norme che disciplinano l’Assicurazione generale obbligatoria,
operato dalle leggi 4 luglio 1959, n. 563 e 22 luglio 1966, n. 613,
istitutive delle due citate Gestioni. L’applicazione dell’articolo
8, in sostanza, comporta l’attribuzione - ai fini del calcolo della pensione
– di un valore “reddituale” pari a quello del reddito medio mensile
assoggettato a contribuzione obbligatoria nell’anno solare in cui si colloca
il periodo da riconoscere figurativamente, rapportato al numero dei mesi
accreditati e ragguagliato a settimana. Quindi, per
determinare il suddetto valore figurativo di copertura, la procedura in
automatico opererà nel seguente modo: · divide il reddito assoggettato al contributo IVS nell’anno
interessato per il numero dei mesi di imposizione contributiva
relativi allo stesso anno; · moltiplica il reddito medio mensile di cui sopra per
il numero dei mesi di congedo parentale (corrispondenti al numero dei mesi di
sospensione dell’obbligo contributivo). Di conseguenza, quando il
periodo di congedo interessa due diversi anni solari, il valore figurativo da
accreditare a ciascuno dei due periodi verrà determinato distintamente, sulla
base degli importi reddituali dei rispettivi anni solari. Poiché il valore di copertura
verrà attribuito sulla media dei redditi assoggettati al contributo IVS negli
anni in cui si colloca il periodo accreditato figurativamente, consegue che
l’importo di copertura sarà compreso – di norma- fra il minimale ed il
massimale di reddito vigenti negli anni stessi, salvo quanto precisato al
successivo punto 4. Nel caso in cui,
nell’anno interessato, non risulti versato alcun contributo obbligatorio IVS,
il valore del “reddito figurativo” verrà determinato risalendo all’anno
solare immediatamente precedente, nel quale sia presente contribuzione
obbligatoria. A tale proposito
si rinvia al punto 3 della circolare n. 56 del 6 marzo 1985, che illustra i
criteri da applicare nei casi in cui i periodi presi a base per la
determinazione del valore figurativo ai sensi dell’articolo 8, comma 2, della
legge n. 155/1981 e quelli da coprire figurativamente interessino anni solari
diversi; ciò al fine di evitare che, nella fase di liquidazione delle
pensioni, gli importi figurativi accreditati assumano un valore maggiore o
minore rispetto a quello dei redditi. sui quali è avvenuto il relativo
calcolo, per effetto del previsto meccanismo di rivalutazione. Quindi il valore
da attribuire al periodo in esame verrà correttamente determinato solo quando
risulterà completato il versamento della contribuzione obbligatoria relativa
all’anno nel quale si colloca l’evento da riconoscere, cioè quando sarà
possibile individuare l’entità del reddito preso a riferimento per il calcolo
dei contributi IVS versati. Poiché, come é
noto, la contribuzione figurativa da riconoscere ai lavoratori autonomi deve
essere accreditata a settimane (contrariamente a quella obbligatoria, che ha
periodicità mensile), una volta individuati i mesi interi di congedo e
determinato il corrispondente numero di settimane (sett. = gg di calendario:
7, arrotondato per eccesso), si verificherà che le settimane riconosciute
figurativamente, sommate a quelle di contribuzione obbligatoria risultanti
dall’applicazione del previsto coefficiente di conversione 4,333 (mesi x
4,333, arrotondato per eccesso) non ecceda la capienza massima del periodo
complessivamente considerato (anno solare o frazione di esso). A titolo di esempio si
ipotizza il caso di seguito illustrato. Iscrizione alla Gestione dl 1°
febbraio 2001 Congedo parentale dal 1
novembre 2001 al 31 gennaio 2002 (3 mesi = 13 settimane) Dati contributivi e reddituali
dell’anno 2001 - copertura
obbligatoria ( feb/ott. 9 mesi = 39 settimane ) - reddito
prodotto ed assoggettato a contribuzione € 14.400 Dati contributivi e reddituali
dell’anno 2002 - copertura
obbligatoria ( feb/dic. 11 mesi = 48 settimane ) - reddito
prodotto ed assoggettato a contribuzione € 26.400 Per determinare il valore di
copertura dei periodi 1° novembre/31 dicembre 2001 e 1° gennaio/31 gennaio
2002 è necessario calcolare il reddito medio mensile (risultante dal rapporto
reddito/mesi coperti) di ciascun anno interessato : - il
reddito medio mensile relativo all’anno 2001 è pari a € 1.600 (14.400 : 9) - il
reddito medio mensile relativo all’anno 2002 è pari a € 2.400 (26.400 : 11) L’accredito del periodo di
congedo parentale (3 mesi = 13 settimane) verrà effettuato nel modo seguente
anno 2001settimane
9 € 3.200 (
cioè € 1.600 x 2 )
anno 2002settimane
4 € 2.400 (
cioè € 2.400 x 1 ) Dopo l’operazione
di accredito, l’interessata potrà far valere la seguente situazione
contributiva
anno
2001 mesi 9
€ 14.400 (copertura da
contribuzione obbligatoria)
sett. 9 €
3.200 (copertura figurativa per 2 mesi di congedo) anno
2002 mesi 11
€ 26.40 (copertura da
contribuzione obbligatoria)
sett. 4 €
2.400 (copertura figurativa per 1 mese di congedo) Infatti : nell’anno 2001 risulteranno 11 mesi (da febbraio a dicembre)
coperti da contribuzione (effettiva e figurativa), per un totale di 48
settimane (mesi 11 x 4,333 = sett. 47,663 arrotondate a 48), così distinte : 39 settimane di contribuzione effettiva (mesi 9 x 4,333 = sett.
38,997 arrotondate a 39) 9 settimane di contribuzione figurativa (mesi 2 x 4,333 = sett.
8,666 arrotondate a
9) nell’anno 2002 risulteranno 12 mesi (da gennaio a dicembre)
coperti da contribuzione (effettiva e figurativa), per un totale di 52
settimane (mesi 12 x 4,333 = sett. 51,996 arrotondate a 52), così distinte: 48 settimane di contribuzione effettiva (mesi 11 x 4,333 = sett.
47,663 arrotondate a 48) 4 settimane di contribuzione figurativa (mesi 1 x 4,333 = sett.
4,333 arrotondate a 4) In tale ultimo caso verrà effettuato un arrotondamento per
difetto, per rispettare il limite della capienza massima del periodo. 4. Lavoratori
esercenti attività di affittacamere e produttori di assicurazione di
terzo e quarto gruppo Nel ricordare che
le lavoratrici esercenti attività in argomento, tenute alla iscrizione alla
gestione dei Commercianti, sono soggette alla contribuzione previdenziale in
rapporto al reddito effettivamente prodotto, anche nel caso in cui lo stesso
sia inferiore al livello minimo imponibile determinato ai sensi dell’articolo
1, comma 3, della legge 233/1990 e successive modificazioni ed integrazioni,
si precisa che tali assicurate debbono comunque l’intero contributo annuo per
la maternità anche quando il reddito imponibile ai fini IVS, risultando
inferiore al suddetto minimale, dia luogo ad una copertura parziale dell’anno
interessato. Per effetto
dell’assicurazione di maternità, le lavoratrici in esame hanno diritto
all’indennità economica calcolata con gli stessi criteri previsti per la
generalità delle lavoratrici autonome iscritte alla gestione
Commercianti. Per quanto
riguarda, invece, l’accredito della contribuzione obbligatoria ai fini
pensionistici, è peraltro noto che le assicurate in esame hanno titolo alla
copertura dell’intero anno solare solo quando l’importo del contributo IVS
versato risulti almeno pari a quello calcolato sul minimale di reddito
stabilito per tale anno dalle norme vigenti in materia. Nel caso di
versamento inferiore al suddetto limite minimo, viene riconosciuta la
copertura assicurativa per un numero di mesi proporzionale alla contribuzione
versata (si accredita il valore intero ottenuto dividendo il contributo
versato per il contributo mensile minimo, senza tener conto delle
eventuali frazioni) con attribuzione temporale a partire dall’inizio
dell’anno solare interessato (o dalla data di inizio attività) e fino alla
concorrenza dei mesi accreditabili. Fermo restando
quanto previsto al precedente punto 3, per i casi in cui il versamento
obbligatorio consenta il riconoscimento dell’intero periodo di imposizione
contributiva, per l’accredito figurativo dei periodi di congedo parentale in
favore di assicurate che abbiano titolo ad una copertura proporzionalmente
ridotta la procedura dell’Estratto Conto, in automatico, opererà nel seguente
modo: -
determinerà il valore medio mensile del reddito prodotto
nell’anno interessato, dividendo il relativo importo per il numero dei
mesi di imposizione contributiva ; -
moltiplicherà il suddetto valore medio per il numero dei
mesi di sospensione dell’obbligo contributivo (relativi ai mesi di congedo
parentale fruito). A ciascun mese di
congedo parentale fruito verrà accreditato il valore figurativo medio
ottenuto dal rapporto fra il reddito effettivo (inferiore al minimale) ed il
numero dei mesi di imposizione contributiva (anziché dei mesi di copertura
riconoscibile). Poiché tale valore risulterà inferiore al predetto limite
minimo, verrà riconosciuta ai fini pensionistici una copertura figurativa
proporzionalmente ridotta, da determinare sulla base dei medesimi criteri
applicati per la contribuzione obbligatoria. 5. Modulistica. Le domande di
congedo parentale devono essere presentate utilizzando il facsimile del nuovo
modello AST.FAC./LAV.AUT. (1) appositamente aggiornato (prelevabile dal sito
internet dell’Istituto –www.Inps.it- sezione “moduli”), modello che
-ovviamente in caso di accoglimento della domanda- implica anche la
sospensione dell’obbligo contributivo IVS per il periodo contributivo -mesi
interi- sopra precisato (v. par. 2) e l’accredito della contribuzione
figurativa per il periodo medesimo. Si precisa che il
nuovo modulo è utilizzabile anche dalle lavoratrici agricole autonome
(coltivatrici dirette, colone, mezzadre e imprenditrici agricole
professionali), per le quali valgono le istruzioni di cui alla circ. 177/2000
e al messaggio n. 000035 dl 24/07/2003. Considerata la
pluralità di funzioni del modello, nell’ottica di un necessario coordinamento
tra i diversi settori operativi delle singole Sedi, si dispone che il funzionario
responsabile in materia di prestazioni di maternità provveda a trasmettere
d’ufficio, al settore competente in materia di contribuzione, la
comunicazione -prodotta dalla procedura automatizzata di pagamento del
congedo parentale per le domande accolte - recante l’indicazione del
periodo di congedo e di sospensione contributiva, al fine di aggiornare
tempestivamente la posizione assicurativa della richiedente ed evitare,
pertanto, a fronte dell’effettiva astensione dall’attività lavorativa, l’eventuale
mancata sospensione dell’obbligo contributivo IVS per il periodo di congedo
parentale richiesto (e accolto). Si fa presente che
il modello così aggiornato è utilizzabile dalle lavoratrici di cui
all’oggetto anche in caso di adozione e affidamento, considerata l’estensione
apportata dall’art. 6, comma 1, lett. b, del D.Lgs. 115/2003 (recante
modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 151/2001 – T.U. sulla
Maternità) all’art. 69 dello stesso D.Lgs. 151/2001. Pertanto, tenuto anche
conto dei criteri previsti per il lavoro subordinato (v. circ. 33/2004) il
congedo parentale, compreso il relativo trattamento economico, è
riconoscibile, in caso di adozione e affidamento sia nazionali che
internazionali (2) fino al compimento dei 12 anni di età, per un periodo
complessivo di 3 mesi, purché fruito entro il primo anno dall’ingresso in
famiglia del minore adottato/affidato. Sono, quindi, modificate le
disposizioni impartite sullo specifico aspetto con la circ. 109/2000 (par.
3).
Il Direttore Generale
Crecco Note
(1) Il nuovo
modulo sostituisce quello inviato con circ. 136/2002 (domanda di congedo
parentale e di sospensione dell’obbligo contributivo), il quale, pertanto,
non deve essere più utilizzato. Ovviamente non dovrà essere più utilizzato
neppure il modulo a suo tempo trasmesso con circ. 63/1997 né quello per la
domanda di astensione facoltativa delle lavoratrici dipendenti,
impropriamente utilizzati da parte di alcune Sedi. (2) Si rammenta che in
caso di “affidamenti internazionali” ci si riferisce soltanto a quelli
preadottivi. |
Note:
la modulistica è reperibile sul sito Inps