INPS

Direzione Centrale delle Entrate Contributive

Direzione Centrale delle Prestazioni

Direzione Centrale Finanza, Contabilità e Bilancio

Direzione Centrale Prestazioni a Sostegno del Reddito

Direzione Centrale Sistemi Informativi e Telecomunicazioni

Progetto Interventi in favore dell’Occupazione

 

(Circolare 15.3.2006 n° 44)

 

 

 

OGGETTO:

art. 13 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 e successive modifiche e integrazioni. Misure di incentivazione a favore delle agenzie autorizzate alla somministrazione di lavoro. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti.

 

SOMMARIO:

Modalità operative per l’attuazione di quanto previsto all’art. 13, c. 1, lett. b) del D. Lgs. n. 276/2003.

 

         

L’art. 13 del D. Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, e successive modifiche e integrazioni (allegato 1), nell’intento generale di favorire l’inserimento o il reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori svantaggiati (1), ha introdotto particolari misure di politica attiva del lavoro che operano nell’ottica del raccordo tra operatori pubblici e operatori privati del mercato del lavoro.

Più nello specifico, il c. 1, lett. a) consente alle agenzie autorizzate alla somministrazione di lavoro - a fronte dell’assunzione del lavoratore con contratto di durata non inferiore a sei mesi - di operare in deroga al regime generale della somministrazione di lavoro, ai sensi del comma 2 dell’articolo 23, ma solo in presenza di un piano individuale di inserimento o reinserimento nel mercato del lavoro, con interventi formativi idonei e il coinvolgimento di un tutore con adeguate competenze e professionalità.

Il c. 1, lett. b) prevede invece che, in caso di assunzione con contratto di durata pari ad almeno nove mesi e comunque per un periodo massimo di dodici mesi, dette agenzie possano determinare il trattamento retributivo del lavoratore, detraendo dal compenso dovuto quanto percepito dal lavoratore medesimo a titolo di indennità di mobilità, indennità di disoccupazione ordinaria o speciale, o altra indennità o sussidio la cui corresponsione è collegata allo stato di disoccupazione o inoccupazione, e detraendo dai contributi dovuti per l’attività lavorativa l’ammontare dei contributi figurativi eventualmente previsti.

L’agenzia di somministrazione chiederà quindi direttamente alla sede dell’INPS competente in relazione alla residenza-domicilio del lavoratore, le informazioni necessarie ai fini della concreta applicazione della disposizione sopra citata, secondo quanto specificato ai successivi punti 5 e 6.

 

A seguito dell’abrogazione (2) del comma 6 dell’art. 13 in commento - il quale rinviava a norme regionali che disciplinassero la materia - tale disposizione è diventata operativa in data 15 maggio 2005.

 

Nel rinviare alla circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 41 del 23 ottobre 2004 (allegato 2) per ogni altro aspetto, con la presente si forniscono le modalità operative per la concreta attuazione di quanto previsto dall’art. 13, c. 1, lett. b) del D. Lgs. n. 276/2003.

 

 1. Lavoratori interessati.

Il regime di cui all’articolo 13, c. 1, lett. b), può operare nel caso di inserimento di lavoratori appartenenti alla categoria dei lavoratori svantaggiati, come individuati dall’art. 2, c. 1, lett. k) del D. Lgs. n. 276/2003 (1), i quali siano anche:

percettori di indennità ordinaria di disoccupazione con requisiti normali;

percettori di trattamenti speciali di disoccupazione (edilizia e frontalieri italiani in Svizzera);

lavoratori rimpatriati da paesi extracomunitari, percettori di trattamento ordinario di disoccupazione;

a)    percettori di indennità ordinaria di disoccupazione con requisiti normali;

b)    percettori di trattamenti speciali di disoccupazione (edilizia e frontalieri italiani in Svizzera);

c)     lavoratori rimpatriati da paesi extracomunitari, percettori di trattamento ordinario di disoccupazione;

d)    percettori di indennità di mobilità;

e)    percettori di assegno ASU (o LSU);

f)      percettori di sussidi straordinari e/o indennità speciali di sostegno al reddito (3).

 

Per le assunzioni di lavoratori percettori di indennità di mobilità, i quali non rientrino nella categoria generale dei lavoratori svantaggiati (1), possono trovare applicazione - nel rispetto delle condizioni di legge - i benefici di cui alla legge n. 223/1991.

 

Si chiarisce, infine, che non risultano interessati dalla disposizione in commento i lavoratori titolari di CIG o CIGS, sul presupposto che i relativi trattamenti non sono collegati ad uno stato di inoccupazione o disoccupazione in atto.

 

 

 2. Contenuto e durata dei benefici.

L’art. 13, c. 1, lett. b) del D. Lgs. n. 276/2003 è espressione di una politica di cosiddetto workfare in quanto indirizzata a sostenere la presa in carico e l’assunzione, per il tramite delle agenzie private di somministrazione di lavoro, dei percettori di una serie di sussidi e indennità pubbliche.

 

In particolare, le agenzie di somministrazione possono in primo luogo determinare il trattamento retributivo del lavoratore, detraendo dal compenso dovuto quanto percepito dal lavoratore medesimo a titolo di indennità o sussidio.

Al riguardo,  il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha chiarito (4) che, durante il rapporto di lavoro, il lavoratore continua a ricevere direttamente dall’Istituto il sopra richiamato trattamento.

 

In secondo luogo, l’agenzia di somministrazione di lavoro può detrarre dai contributi complessivamente dovuti per l’attività lavorativa per ciascun lavoratore l’ammontare dei contributi figurativi, limitatamente ai lavoratori percettori del trattamento di mobilità o del trattamento di disoccupazione ordinaria o speciale.

A tal fine, i datori di lavoro si avvarranno dei dati, specificati al punto 5, forniti dall’Istituto, applicando sulla retribuzione presa a riferimento, per il periodo di spettanza del beneficio, l’aliquota del 32,70%.

 

Le citate forme di incentivazione, per espressa previsione di legge, competono solamente a fronte di assunzioni con contratto di durata non inferiore a nove mesi e, in ogni caso, per un periodo massimo di dodici mesi.

Si fa inoltre presente che le misure agevolative in esame non possono comunque trovare applicazione oltre il termine di scadenza del trattamento previdenziale o assistenziale a favore del lavoratore, né dal momento in cui il lavoratore dovesse decadere dal trattamento a suo favore nelle ipotesi esaminate al successivo punto 3.

Secondo lo stesso principio di “contestualità” della prestazione e dell’agevolazione in esame, occorre sottolineare altresì che quest’ultima può decorrere solamente da quando il lavoratore matura il diritto alla prestazione.

Si sottolinea, infine, che l’incentivazione di cui all’art. 13, c. 1, lett. b) del D. Lgs. n. 276/2003 non si applica con riguardo ai lavoratori svantaggiati che, durante l’erogazione del trattamento, maturino i requisiti per il trattamento pensionistico di vecchiaia o di anzianità.

 

 3. Decadenza dalle indennità o dai sussidi.

I lavoratori, ai quali sia stato garantito il reinserimento nel mercato del lavoro da parte delle agenzie autorizzate alla somministrazione, decadono dai trattamenti di mobilità, di disoccupazione ordinaria o speciale, o da altra indennità o sussidio la cui corresponsione è collegata allo stato di disoccupazione o inoccupazione, nei seguenti casi:

-        rifiutino di essere avviati a un progetto individuale di reinserimento nel mercato del lavoro ovvero rifiutino di essere avviati a un corso di formazione professionale autorizzato dalla regione o non lo frequentino regolarmente, salvo casi di forza maggiore;

-        non accettino l’offerta di un lavoro inquadrato in un livello retributivo non inferiore del 20 per cento rispetto a quello delle mansioni di provenienza; tale disposizione non si applica ai lavoratori inoccupati;

-        non abbiano provveduto a dare preventiva comunicazione alla competente sede dell’INPS del lavoro prestato ai sensi dell’articolo 8, commi 4 e 5 del decreto legge n. 86/1988, convertito dalla legge n 160/1988; tale disposizione non si applica ai lavoratori inoccupati.

 

Tali disposizioni trovano applicazione nel caso in cui le attività lavorative o di formazione offerte ai lavoratori siano congrue rispetto alle competenze e alle qualifiche degli stessi e si svolgano in un luogo che sia raggiungibile in 80 minuti, con mezzi pubblici, dalla residenza.

I responsabili dell’attività formativa ovvero le agenzie di somministrazione di lavoro dovranno comunicare direttamente all’INPS e al Servizio per l’impiego competente ai fini della cancellazione dalle liste di mobilità, i nominativi dei lavoratori che possono essere ritenuti decaduti dai trattamenti previdenziali.

L’INPS sospenderà cautelativamente l’erogazione del trattamento, dandone comunicazione agli interessati, i quali entro trenta giorni potranno produrre ricorso alle Direzioni provinciali del lavoro territorialmente competenti che decidono, in via definitiva, nei venti giorni successivi alla data di presentazione del ricorso. Tale decisone è comunicata al Servizio per l’impiego e all’INPS.

 

 4. Principi generali per la concreta attuazione del sistema di incentivazione previsto.

Come già anticipato, ai fini dell’assolvimento degli obblighi contributivo-previdenziali, la norma dispone che le agenzie di somministrazione di lavoro possono detrarre dai contributi complessivamente dovuti per l’attività lavorativa, determinati sulla base del compenso complessivo spettante al lavoratore (compenso dovuto dall’agenzia più trattamento previdenziale o assistenziale), l’ammontare dei contributi figurativi limitatamente ai lavoratori percettori del trattamento di mobilità o del trattamento di disoccupazione ordinaria o speciale

Al riguardo, si evidenzia che le agenzie di somministrazione sono in ogni caso tenute al rispetto dei minimali contributivi di legge (5).

Su tale base saranno determinati i contributi complessivamente dovuti in base all’intera aliquota contributiva (sia la quota a carico del datore di lavoro che quella a carico del lavoratore) prevista per il settore di appartenenza (Terziario), senza operare alcuna riduzione.

Contestualmente, le agenzie di somministrazione conguaglieranno l’importo, pari alla contribuzione figurativa connessa al trattamento di mobilità o di disoccupazione ordinaria o speciale spettante al lavoratore, nel limite della contribuzione complessivamente riferita a ciascun soggetto.

 

 5. Adempimenti a carico dei datori di lavoro.

Le agenzie di somministrazione di lavoro, ai fini dell’accesso alle misure di cui all’art. 13, c. 1, lett. b) del D. Lgs. n. 276/2003 inoltreranno alla Sede competente per territorio apposita domanda per conoscere, relativamente a ciascun lavoratore:

-        l’ammontare, al lordo IRPEF, della prestazione erogata mensilmente dall’Istituto al lavoratore e la relativa durata;

-        la retribuzione da prendere a riferimento per il calcolo della contribuzione figurativa (32,70%) e la durata di quest’ultima (6).

 

 6. Adempimenti a carico delle sedi.

La sede competente, concretizzando sia all’interno sia all’esterno le necessarie e più opportune sinergie, accerterà gli elementi sopra elencati e fornirà sollecitamente idonea attestazione alla richiedente agenzia di somministrazione.

 

 7. Modalità operative. Codifica aziende.

Le posizioni contributive relative ai datori di lavoro ammessi alla disciplina in commento saranno contrassegnate, oltre che dal già previsto codice di autorizzazione 9A e c.s.c. 7.07.08, anche dal codice di autorizzazione “8A”, avente il nuovo significato di “agenzia di somministrazione di lavoro ex art. 13, c. 1, lett. b) D. Lgs. n. 276/2003”.

 

 7.1 Modalità di compilazione del mod. DM10/2.

Ai fini della compilazione del DM10/2, i datori di lavoro si atterranno alle istruzioni che seguono.

 

A) Esporranno i lavoratori in parola nel quadro “B-C” del DM10/2 utilizzando i nuovi codici tipo contribuzione che seguono, preceduti dall’apposito codice qualifica (1, 2, O, Y):

 

C.T.C

Significato

M1

Lav. percettori ind. di mobilità art. 13, c. 1, lett. b) del D. Lgs. n. 276/2003

M2

Lav.percettori ind disoccup. ord. o speciale art. 13, c.1, lett. b) del D.Lgs. n. 276/2003

M3

Lav.percettori di altre indennità o sussidi art. 13, c. 1, lett. b) del D. Lgs. n. 276/2003

 

Inoltre, i datori di lavoro riporteranno:

-        nella casella “n. dipendenti” il numero dei lavoratori interessati;

-        nella casella “n. giornate” il numero delle giornate ovvero delle ore retribuite;

-        nella casella “retribuzioni” l’ammontare delle retribuzioni complessive spettanti, comprensive dell’importo corrispondente alla prestazione erogata dall’Istituto;

-        nella casella “somme a debito del datore di lavoro” esporranno i contributi complessivamente dovuti per i lavoratori interessati calcolati in base all'intera aliquota contributiva prevista per il settore di appartenenza (sia la quota a carico del datore di lavoro che quella a carico del lavoratore), senza operare alcuna riduzione.

 

B)  Porteranno a conguaglio l’importo totale del beneficio spettante, corrispondente alla contribuzione figurativa calcolata secondo le indicazioni contenute al punto 2, comunque nei limiti della contribuzione complessivamente dovuta riferita a ciascuno dei lavoratori, utilizzando nel quadro “D” del mod. DM10/2 il codice di nuova istituzione “L608”, avente il significato di “agevolaz. ex art. 13, c. 1, lett. b) D. Lgs. 276/2003”.

 

Posto che lo sgravio corrispondente alla contribuzione figurativa opera anche per la quota del lavoratore (8,89%), di tale beneficio dovrà in concreto usufruire il lavoratore stesso.

Di conseguenza, il datore di lavoro non dovrà operare la trattenuta nei limiti della quota di beneficio di spettanza del lavoratore.

 

 7.2. Regolarizzazione dei periodi pregressi.

Le agenzie di somministrazione che, nelle more dell’emanazione della presente circolare, hanno assolto la contribuzione secondo le modalità ordinarie, potranno recuperare le somme relative a periodi pregressi, comunque non anteriori a “maggio 2005”.

A tal fine, esporranno l’importo del contributo nel quadro “D” del mod. DM10/2 con il codice “L609”, avente il significato di “arr. ex art. 13, c. 1, lett. b) D. Lgs. 276/2003”.

Tale operazione potrà essere effettuata entro il giorno 16 del terzo mese successivo a quello di emanazione della presente circolare (7).

 

Le agenzie di somministrazione si atterranno, inoltre, alle medesime modalità nei casi in cui ricevano la documentazione di cui al punto 6 successivamente al termine utile per la presentazione del modello DM10/2 relativo al mese in cui sia avvenuta l’assunzione dei soggetti interessati dalla norma in trattazione.

 

 7.3. Modalità di compilazione del mod. E-mens.

Premesso che nei confronti dei lavoratori sarà accreditata la contribuzione obbligatoria dovuta in relazione al rapporto di lavoro, i datori di lavoro, ai fini della composizione del flusso E-mens, dovranno indicare nell’elemento <Tipo Contribuzione> i particolari codici tipo contribuzione sopra elencati (M1, M2 e M3) e nell’elemento <Imponibile> l’intero imponibile esposto nel DM10/2.

 


 7.4. Riflessi sulla posizione assicurativa del lavoratore.

Come illustrato ai punti precedenti, i periodi di attività prestata alle dipendenze delle agenzie di somministrazione possono essere caratterizzati da una duplice modalità di erogazione dei compensi: il trattamento retributivo effettivo, che viene corrisposto dall’agenzia di somministrazione e l’indennità economica di mobilità o di disoccupazione (ordinaria o speciale) ovvero altra indennità o sussidio correlati allo stato di disoccupazione o inoccupazione, che vengono liquidati direttamente dall’Istituto.

 

Poiché il lavoratore instaura con l’agenzia di somministrazione un rapporto di lavoro subordinato, ai corrispondenti periodi di attività sono connesse una retribuzione imponibile (al lordo del trattamento previdenziale erogato dall’Istituto) e la relativa contribuzione obbligatoria.

 

Le più volte citate indennità economiche corrisposte dall’INPS vengono recuperate a cura del datore di lavoro dal compenso dovuto all’interessato per l’attività prestata, facendo venire meno le condizioni per l’accredito della contribuzione figurativa ad esse di norma correlata.

 

Da quanto sopra consegue che i periodi lavorativi in trattazione sono coperti esclusivamente da contribuzione obbligatoria e come tali devono essere utilizzati ai fini previdenziali.

 

Non devono essere pertanto prese in considerazione ai predetti fini le informazioni (da archivio PT) relative ai periodi indennizzati, qualora coincidenti con quelli dichiarati nelle denunce mensili (mod. E-Mens, per i tipi contribuzione M1, M2 e M3).

 

 8. Istruzioni contabili.

L’onere per l’agevolazione contributiva di che trattasi, essendo pari alla contribuzione figurativa connessa al trattamento di mobilità o di disoccupazione ordinaria o speciale spettante al lavoratore, è posto a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e quindi va imputato, in corrispondenza dei codici “L608” e “L609”del mod. DM 10/2 di cui ai precedenti punti 7.1 e 7.2, al conto FPR 37/100, di nuova istituzione (allegato 3).

Le disposizioni vigenti prevedono, infatti, che al Fondo pensioni lavoratori dipendenti siano trasferite le somme relative alla contribuzione figurativa da parte delle Gestioni cui fanno carico i trattamenti sopra citati.

 

 

                                                                                  Il Direttore Generale

                                                                                             Crecco

 

 

  1. L’art. 2, c. 1, lett. k) dello stesso decreto legislativo n. 276/2003 fornisce la definizione di lavoratore svantaggiato, come qualsiasi persona appartenente a una categoria che abbia difficoltà a entrare, senza assistenza, nel mercato del lavoro ai sensi dell'articolo 2, lettera f), del regolamento (CE) n. 2204/2002 della Commissione del 12 dicembre  2002 relativo alla applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore della occupazione, nonché ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 8 novembre 1991, n. 381.
  2. Abrogazione disposta ex art. 1-bis, c. 1, lett. a) della legge 14 maggio 2005, n. 80, pubblicata in G.U. n. 111 del 14 maggio 2005 - Suppl. Ord. n. 91.
  3. Si tratta di lavoratori disoccupati o inoccupati non titolari di nessuna delle prestazioni di cui alle lettere da a) ad e), che abbiano titolo a fruire di specifici programmi di politica attiva del lavoro, o di programmi similari, finanziati dal Fondo dell’Occupazione, dalle Regioni o da Enti locali come Province e Comuni.
  4. V. circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 41 del 23 ottobre 2004.
  5. V. il secondo punto dell’elenco contenuto al paragrafo 2 della circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 41 del 23 ottobre 2004.
  6. Per ragioni organizzative, la sede fornirà in ogni ipotesi, compresa quindi quella di disoccupazione ordinaria, l’ultima retribuzione percepita dal lavoratore.
  7. Delibera n.5 del Consiglio di Amministrazione dell’Istituto del 26/03/1993, approvata con D.M. 7/10/1993.

 

 

 

 

 

 

Allegato 1

 

DECRETO LEGISLATIVO 10 settembre 2003, n. 276

(aggiornato con le modifiche apportate dal D. Lgs. n. 251/2004 e dalla L. n. 80/2005)

 

Stralcio

 

 

Art. 13. - Misure di incentivazione del raccordo pubblico e privato

 1. Al fine di garantire l'inserimento o il reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori svantaggiati, attraverso politiche attive e di workfare, alle agenzie autorizzate alla somministrazione di lavoro è consentito:

a) operare in deroga al regime generale della somministrazione di lavoro, ai sensi del comma 2 dell'articolo 23, ma solo in presenza di un piano individuale di inserimento o reinserimento nel mercato del lavoro, con interventi formativi idonei e il coinvolgimento di un tutore con adeguate competenze e professionalità, e a fronte della assunzione del lavoratore, da parte delle agenzie autorizzate alla somministrazione, con contratto di durata non inferiore a sei mesi;

b) determinare altresì, per un periodo massimo di dodici mesi e solo in caso di contratti di durata non inferiore a nove mesi, il trattamento retributivo del lavoratore, detraendo dal compenso dovuto quanto eventualmente percepito dal lavoratore medesimo a titolo di indennità di mobilità, indennità di disoccupazione ordinaria o speciale, o altra indennità o sussidio la cui corresponsione è collegata allo stato di disoccupazione o inoccupazione, e detraendo dai contributi dovuti per l’attività lavorativa l’ammontare dei contributi figurativi nel caso di trattamenti di mobilità e di indennità di disoccupazione ordinaria o speciale.

 2. Il lavoratore destinatario delle attività di cui al comma 1 decade dai trattamenti di mobilità, qualora l’iscrizione nelle relative liste sia finalizzata esclusivamente al reimpiego, di disoccupazione ordinaria o speciale, o da altra indennità o sussidio la cui corresponsione è collegata allo stato di disoccupazione o inoccupazione, quando:

a) rifiuti di essere avviato a un progetto individuale di reinserimento nel mercato del lavoro ovvero rifiuti di essere avviato a un corso di formazione professionale autorizzato dalla regione o non lo frequenti regolarmente, fatti salvi i casi di impossibilità derivante da forza maggiore;

b) non accetti l’offerta di un lavoro inquadrato in un livello retributivo non inferiore del 20 per cento rispetto a quello delle mansioni di provenienza;

c) non abbia provveduto a dare preventiva comunicazione alla competente sede I.N.P.S. del lavoro prestato ai sensi dell’articolo 8, commi 4 e 5 del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160.

 3. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano quando le attività lavorative o di formazione offerte al lavoratore siano congrue rispetto alle competenze e alle qualifiche del lavoratore stesso e si svolgano in un luogo raggiungibile in 80 minuti con mezzi pubblici da quello della sua residenza. Le disposizioni di cui al comma 2, lettere b) e c) non si applicano ai lavoratori inoccupati.

 4. Nei casi di cui al comma 2, i responsabili della attività formativa ovvero le agenzie di somministrazione di lavoro comunicano direttamente all’I.N.P.S., e al servizio per l'impiego territorialmente competente ai fini della cancellazione dalle liste di mobilità, i nominativi dei soggetti che possono essere ritenuti decaduti dai trattamenti previdenziali. A seguito di detta comunicazione, l’I.N.P.S. sospende cautelativamente l’erogazione del trattamento medesimo, dandone comunicazione agli interessati.

 5. Avverso gli atti di cui al comma 4 è ammesso ricorso entro trenta giorni alle direzioni provinciali del lavoro territorialmente competenti che decidono, in via definitiva, nei venti giorni successivi alla data di presentazione del ricorso. La decisione del ricorso è comunicata al competente servizio per l’impiego ed all’I.N.P.S.

 6. Fino alla data di entrata in vigore di norme regionali che disciplinino la materia, le disposizioni di cui al comma 1 si applicano solo in presenza di una convenzione tra una o più agenzie autorizzate alla somministrazione di lavoro, anche attraverso le associazioni di rappresentanza e con l’ausilio delle agenzie tecniche strumentali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, e i comuni, le province o le regioni stesse.

 7. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 5 si applicano anche con riferimento ad appositi soggetti giuridici costituiti ai sensi delle normative regionali in convenzione con le agenzie autorizzate alla somministrazione di lavoro, previo accreditamento ai sensi dell'articolo 7.

 8. Nella ipotesi di cui al comma 7, le agenzie autorizzate alla somministrazione di lavoro si assumono gli oneri delle spese per la costituzione e il funzionamento della agenzia stessa. Le regioni, i centri  per l’impiego e gli enti locali possono concorrere alle spese di costituzione e funzionamento nei limiti delle proprie disponibilità finanziarie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


Allegato 2

 

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Circolare 23 ottobre 2004, n. 41

Applicazione delle misure di incentivazione del raccordo pubblico e privato di cui all'articolo 13 del decreto legislativo n. 276 del 2003.

(Gazzetta Ufficiale n. 280 del 29/11/2004)

 

 

L'art. 13 del decreto legislativo n. 276 del 2003 prevede una serie di misure di incentivazione, economica e normativa, del raccordo tra operatori pubblici e operatori privati del mercato del lavoro. Tali misure sono finalizzate all'inserimento ovvero al reinserimento nel mercato del lavoro, mediante politiche attive e di c.d. workfare, dei gruppi di «lavoratori svantaggiati» di cui all'art. 2, comma 1, lettera k), del decreto.

Ai fini della individuazione dei soggetti destinatari delle misure di cui all'art. 13 e delle modalità per l'applicazione dei relativi incentivi, si forniscono i seguenti chiarimenti.

 

1. Soggetti destinatari delle misure di politica attiva del lavoro - Condizioni e modalità di applicazione degli incentivi (art. 13, comma 1).

Il comma 1 dell'art. 13 del decreto legislativo n. 276 del 2003 si riferisce ai gruppi di «lavoratori svantaggiati», intendendosi per tali tutti i soggetti indicati all'art. 2, comma 1, lettera k), del decreto stesso, che a sua volta rinvia all'art. 2, lettera f), del regolamento (CE) n. 2204/2002 della Commissione del 12 dicembre 2002, relativo alla applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti di Stato a favore della occupazione, nonché all'art. 4, comma 1, della legge n. 381 del 1991.

Alla stregua di questa ampia definizione si considerano «lavoratori svantaggiati»:

 

a) i lavoratori che abbiano difficoltà a entrare, senza assistenza, nel mercato del lavoro ai sensi del citato regolamento CE n. 2204, ed in particolare:

  1. i giovani con meno di 25 anni o che abbiano completato il ciclo formativo da piu' di due anni, ma non abbiano ancora ottenuto il primo impiego retribuito regolarmente (regolamento CE n. 2204);
  2. i lavoratori extracomunitari che si spostino all'interno degli Stati membri della Comunità europea alla ricerca di una occupazione (regolamento CE n. 2204);
  3. i lavoratori, appartenenti alla minoranza etnica di uno Stato membro, che debbano migliorare le loro conoscenze linguistiche, la loro formazione professionale o la loro esperienza lavorativa per incrementare la possibilità di ottenere una occupazione stabile (regolamento CE n. 2204);
  4. i lavoratori che desiderino intraprendere o riprendere una attività lavorativa e che non abbiano lavorato per almeno due anni, in particolare quei soggetti che abbiano dovuto abbandonare l'attività lavorativa per difficoltà nel conciliare la vita lavorativa e la vita familiare (regolamento CE n. 2204);
  5. i lavoratori adulti che vivano soli con uno o più figli a carico (regolamento CE n. 2204);
  6. i lavoratori che siano privi di un titolo di studio, di livello secondario o equivalente, o che abbiano compiuto 50 anni e siano privi di un posto di lavoro o in procinto di perderlo (regolamento CE n. 2204);
  7. i lavoratori riconosciuti affetti, al momento o in passato, da una dipendenza ai sensi della legislazione nazionale (regolamento CE n. 2204);
  8. i lavoratori che, dopo essere stati sottoposti a una pena detentiva, non abbiano ancora ottenuto il primo impiego retribuito regolarmente (regolamento CE n. 2204);
  9. le lavoratrici residenti in una area geografica del livello NUTS II, nella quale il tasso medio di disoccupazione superi il 100% della media comunitaria da almeno due anni civili e nella quale la disoccupazione femminile abbia superato il 150% del tasso di disoccupazione maschile dell'area considerata per almeno due dei tre anni civili precedenti (regolamento CE n. 2204);
  10. i disoccupati di lunga durata senza lavoro per 12 dei 16 mesi precedenti o per 6 degli 8 mesi precedenti nel caso di persone di meno di 25 anni d'età (regolamento CE n. 2204);

b) gli invalidi fisici, psichici e sensoriali, gli ex degenti di istituti psichiatrici, i soggetti in trattamento psichiatrico (legge n. 381 del 1991);

c) i minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare (legge n. 381 del 1991);

d) i condannati ammessi alle misure alternative alla detenzione previste dagli articoli 47, 47-bis, 47-ter e 48 della legge 26 luglio 1975, n. 354, come modificati dalla legge 10 ottobre 1986, n. 663 (legge n. 381 del 1991).

In attesa di leggi regionali che disciplinino la materia, per la precisa individuazione dei lavoratori di cui all'art. 2, comma 1, lettera k), del decreto operano peraltro i limiti, anche definitori, stabiliti nelle convenzioni di cui al comma 6 dell'art. 13.

Per tutte le persone che integrano il concetto di «lavoratore svantaggiato», così come precisato, opera il regime di incentivazione normativa di cui all'art. 13, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 276/2003, alla stregua del quale le agenzie di somministrazione di lavoro, autorizzate in base alle procedure di cui agli articoli 4 e 5, possono «operare in deroga al regime generale della somministrazione di lavoro, ai sensi del comma 2 dell'art. 23».

Questa deroga opera tuttavia, sempre ai sensi dell'art. 13, comma 1, lettera a), appena citato, solo:

  1. in presenza di un piano individuale di inserimento o reinserimento nel mercato del lavoro, con interventi formativi idonei e il coinvolgimento di un tutore con adeguate competenze e professionalità. Peraltro, qualora il lavoratore abbia già una professionalità adeguata al lavoro proposto, può non essere necessario il percorso formativo;
  2. a fronte della assunzione del lavoratore, da parte della agenzia di somministrazione di lavoro, con contratto di durata non inferiore a sei mesi. Va chiarito che, in questa ipotesi, non trova applicazione nessun tetto specifico al trattamento retributivo del lavoratore, fatto salvo ovviamente il rispetto del principio della retribuzione proporzionata e sufficiente di cui all'art. 36 della Costituzione.

 

In attesa di leggi regionali, le convenzioni previste dal comma 6 dell'art. 13, identificano i piani individuali di inserimento e le funzioni del tutore.

 

La lettera b) dell'art. 13, comma 1, del decreto legislativo stabilisce un'ulteriore misura di incentivazione, distinta anche se non alternativa a quella di cui alla lettera a), relativa a gruppi di lavoratori svantaggiati che siano destinatari di trattamenti previdenziali o assistenziali la cui erogazione sia collegata allo stato di disoccupazione o in occupazione definiti ai sensi del decreto legislativo n. 181 del 2000 così come modificato e integrato dal decreto legislativo n. 297 del 2002, e specificatamente:

  1. ai lavoratori percettori della indennità di mobilità, che durante l'erogazione del trattamento non maturino i requisiti per il trattamento pensionistico di anzianità o di vecchiaia;
  2. ai lavoratori percettori di indennità di disoccupazione ordinaria o speciale (per gli edili e per i frontalieri);
  3. ai lavoratori percettori di altre indennità o sussidi la cui corresponsione e' collegata allo stato di inoccupazione o disoccupazione.

La disposizione di cui al comma 1, lettera b), dell'art. 13 trova applicazione unicamente a favore dei lavoratori svantaggiati che, durante l'erogazione del trattamento, non maturino i requisiti per il trattamento pensionistico di vecchiaia o di anzianità.

Le misure di incentivazione di cui al comma 1, lettera b), dell'art. 13, si applicano comunque a condizione che l'agenzia autorizzata alla somministrazione di lavoro assuma il lavoratore svantaggiato con contratto di lavoro subordinato non inferiore a nove mesi.

Sebbene la disposizione di legge non lo indichi espressamente, anche in questo caso risulta sempre possibile subordinare in via convenzionale, e in attesa delle leggi regionali, le misure in questione a un piano individuale di inserimento o reinserimento, a specifici percorsi formativi e alla presenza di un tutore ovvero di figure con adeguate competenze e professionalità.

 

Le predette misure di incentivazione di cui al comma 1, lettera b), dell'art. 13, si articolano secondo le seguenti modalità:

  1. il lavoratore continua a ricevere direttamente dall'I.N.P.S. il trattamento previdenziale, il sussidio o l'indennità di cui e' titolare;
  2. il lavoratore riceve dalla agenzia di somministrazione di lavoro che lo ha assunto il compenso dovuto, al netto del trattamento previdenziale, del sussidio o della indennità erogati dall'I.N.P.S.;
  3. la detrazione può essere applicata per un periodo massimo di dodici mesi e comunque non oltre il termine di scadenza del trattamento previdenziale o assistenziale;
  4. l'agenzia di somministrazione di lavoro può detrarre dai contributi complessivamente dovuti per l'attività lavorativa, determinati sulla base del compenso complessivo spettante al lavoratore (compenso dovuto dall'agenzia più trattamento previdenziale o assistenziale), l'ammontare dei contributi figurativi, limitatamente ai lavoratori percettori del trattamento di mobilità o del trattamento di disoccupazione ordinaria o speciale.

In attesa di leggi regionali, l'operare, alternativo ovvero cumulativo degli incentivi di cui alle lettere a) e b) dell'art. 13, comma 1, del decreto, e' stabilito nelle convenzioni di cui al comma 6 dello stesso art. 13.

Per quanto riguarda i rapporti di natura commerciale tra utilizzatore e agenzia di somministrazione opera l'art. 21, comma 1, lettera i), del decreto legislativo n. 276 del 2003, là dove precisa la «assunzione dell'obbligo dell'utilizzatore di rimborsare al somministratore gli oneri retributivi e previdenziali da questa effettivamente sostenuti in favore dei prestatori di lavoro».

 

2. Decadenza dai trattamenti di indennità nelle ipotesi di cui all'art. 13, comma 1, lettera b).

Il lavoratore destinatario delle attività di cui al comma 1, lettera b), dell'art. 13, decade dai trattamenti di mobilità (ma solo qualora l'iscrizione nelle relative liste sia finalizzata esclusivamente al reimpiego), di disoccupazione ordinaria o speciale, o da altra indennità o sussidio la cui corresponsione e' collegata allo stato di disoccupazione o in occupazione, quando:

  1. rifiuti di essere avviato a un progetto individuale di reinserimento nel mercato del lavoro ovvero rifiuti di essere avviato a un corso di formazione professionale autorizzato dalla regione o non lo frequenti regolarmente, fatti salvi i casi di impossibilità derivante da forza maggiore che andranno nelle convenzioni di cui al comma 6 dell'art. 13;
  2. non accetti l'offerta di un lavoro inquadrato in un livello retributivo non inferiore del 20 per cento rispetto a quello delle mansioni di provenienza salvo si tratti di lavoratore inoccupato. Tale trattamento costituisce base imponibile per il calcolo dei contributi previdenziali e assistenziali, fatti salvi, in ogni caso, i minimali di legge;
  3. non abbia provveduto a dare preventiva comunicazione alla competente sede I.N.P.S. del lavoro prestato ai sensi dell'art. 8, commi 4 e 5 del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 16, salvo si tratti di lavoratore inoccupato.

Detto regime di decadenza trova applicazione allorché le attività lavorative o di formazione offerte al lavoratore siano congrue rispetto alle competenze e alle qualifiche del lavoratore stesso, ai sensi delle convenzioni di cui al comma 6 dell'art. 13, e si svolgano in un luogo raggiungibile in 80 minuti con mezzi pubblici da quello della sua residenza.

I responsabili della attività formativa ovvero le agenzie di somministrazione di lavoro comunicano direttamente all'I.N.P.S., e al servizio per l'impiego territorialmente competente ai fini della cancellazione dalle liste di mobilità, i nominativi dei soggetti che possono essere ritenuti decaduti dai trattamenti previdenziali.

A seguito di detta comunicazione l'I.N.P.S. sospende cautelativamente l'erogazione del trattamento medesimo, dandone comunicazione agli interessati. E' ammesso ricorso entro trenta giorni alle direzioni provinciali del lavoro territorialmente competenti che decidono, in via definitiva, nei venti giorni successivi alla data di presentazione del ricorso. La decisione del ricorso e' comunicata al competente servizio per l'impiego ed all'I.N.P.S.

 

3. Modalità di applicazione dell'art. 13: le convenzioni di cui al comma 6 e la disciplina regionale.

Come dispone espressamente l'art. 86, comma 12, del decreto legislativo n. 276 del 2003, la previsione di cui all'art. 13 ha carattere sperimentale. In attesa di leggi regionali che disciplinino la materia, gli incentivi di cui alle lettere a) e b) dell'art. 13 possono operare esclusivamente nell'ambito di convenzioni tra una o più agenzie autorizzate alla somministrazione di lavoro, anche attraverso le associazioni di rappresentanza e con l'ausilio delle agenzie tecniche strumentali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, e i comuni, le province o le regioni stesse, nel rispetto dei principi fissati dallo stesso art. 13. A tale proposito, si chiarisce che l'agenzia tecnica strumentale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che stipulerà le convenzioni di cui al capoverso precedente, e' individuata in Italia Lavoro sulla base dell'art. 30 della legge n. 448/2001, il quale prevede che il Ministero si avvale di Italia Lavoro per la promozione e la gestione di azioni nel campo delle politiche attive del lavoro e dell'assistenza tecnica ai servizi per l'impiego.

Le sperimentazioni avviate prima della entrata in vigore del decreto legislativo n. 276 del 2003 non possono peraltro che rientrare nell'apparato normativo e concettuale dell'art. 13 essendo stati abrogati gli articoli 1-11 della legge n. 196 del 1997, su cui si basavano dette sperimentazioni, di modo che l'art. 13 e' da ritenersi pienamente operativo anche con riguardo a ipotesi di convenzione e intese tra operatori pubblici e privati sottoscritte prima del 24 ottobre 2003 che risultano ora assorbite, anche dal punto di vista procedurale, dalla disciplina di cui all'art. 13.

Le misure di incentivazione di cui all'art. 13 si applicano altresì con riferimento ad appositi soggetti giuridici costituiti ai sensi delle normative regionali in convenzione con le agenzie autorizzate alla somministrazione di lavoro, previo accreditamento ai sensi dell'art. 7 del decreto.

Ai fini della definizione delle convenzioni, comuni, province e regioni possono operare in raccordo con il Comitato per il sostegno e l'incentivazione delle attività derivanti dalla applicazione dell'art. 13 (decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali in data 18 novembre 2003, in allegato). Il Comitato svolge funzioni di sostegno e incentivazione alle attività di raccordo pubblico - privato in questione, operando quale organismo preposto al monitoraggio e alla valutazione delle sperimentazioni attuate su base locale.

 

Roma, 23 ottobre 2004

 

Il Ministro: Maroni


                                                                                    

 

         Allegato 3

 

 

VARIAZIONI AL PIANO DEI CONTI

 

 

Tipo variazione

I

 

 

Codice conto

FPR 37/100

 

 

Denominazione completa

Onere per l’agevolazione contributiva a favore delle agenzie autorizzate alla somministrazione di lavoro che assumono lavoratori svantaggiati – Art. 13, comma 1, lett. b), del D.Lgs. n. 276/2003

 

 

Denominazione ridotta

ONERE AGEV.CTR/VA-ART.13 C.1 LETT.B) D.LGS.276/03