INPS
Direzione Centrale delle Entrate Contributive
Direzione Centrale delle Prestazioni
Direzione Centrale Finanza, Contabilità e Bilancio
Direzione Centrale Prestazioni a Sostegno del Reddito
Direzione Centrale Sistemi Informativi e Telecomunicazioni
Progetto Interventi in favore dell’Occupazione
(Circolare 15.3.2006 n° 44)
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OGGETTO: |
art. 13 del decreto
legislativo 10 settembre 2003, n. 276 e successive modifiche e integrazioni.
Misure di incentivazione a favore delle agenzie autorizzate alla somministrazione
di lavoro. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti. |
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SOMMARIO: |
Modalità operative per
l’attuazione di quanto previsto all’art. 13, c. 1, lett. b) del D. Lgs. n.
276/2003. |
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L’art. 13 del D. Lgs. 10
settembre 2003, n. 276, e successive modifiche e integrazioni (allegato 1),
nell’intento generale di favorire l’inserimento o il reinserimento nel
mercato del lavoro dei lavoratori svantaggiati (1), ha introdotto particolari
misure di politica attiva del lavoro che operano nell’ottica del raccordo tra
operatori pubblici e operatori privati del mercato del lavoro. Più nello specifico, il c. 1,
lett. a) consente alle agenzie autorizzate alla somministrazione di lavoro -
a fronte dell’assunzione del lavoratore con contratto di durata non inferiore
a sei mesi - di operare in deroga al regime generale della somministrazione
di lavoro, ai sensi del comma 2 dell’articolo 23, ma solo in presenza di un
piano individuale di inserimento o reinserimento nel mercato del lavoro, con
interventi formativi idonei e il coinvolgimento di un tutore con adeguate
competenze e professionalità. Il c. 1, lett. b) prevede
invece che, in caso di assunzione con contratto di durata pari ad almeno nove
mesi e comunque per un periodo massimo di dodici mesi, dette agenzie possano
determinare il trattamento retributivo del lavoratore, detraendo dal compenso
dovuto quanto percepito dal lavoratore medesimo a titolo di indennità di
mobilità, indennità di disoccupazione ordinaria o speciale, o altra indennità
o sussidio la cui corresponsione è collegata allo stato di disoccupazione o
inoccupazione, e detraendo dai contributi dovuti per l’attività lavorativa
l’ammontare dei contributi figurativi eventualmente previsti. L’agenzia di somministrazione
chiederà quindi direttamente alla sede dell’INPS competente in relazione alla
residenza-domicilio del lavoratore, le informazioni necessarie ai fini della
concreta applicazione della disposizione sopra citata, secondo quanto
specificato ai successivi punti 5 e 6. A seguito dell’abrogazione (2)
del comma 6 dell’art. 13 in commento - il quale rinviava a norme regionali
che disciplinassero la materia - tale disposizione è diventata operativa in
data 15 maggio 2005. Nel rinviare alla circolare
del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 41 del 23 ottobre 2004
(allegato 2) per ogni altro aspetto, con la presente si forniscono le
modalità operative per la concreta attuazione di quanto previsto dall’art.
13, c. 1, lett. b) del D. Lgs. n. 276/2003. 1. Lavoratori
interessati. Il regime di cui all’articolo
13, c. 1, lett. b), può operare nel caso di inserimento di lavoratori
appartenenti alla categoria dei lavoratori svantaggiati, come individuati
dall’art. 2, c. 1, lett. k) del D. Lgs. n. 276/2003 (1), i quali siano anche: percettori di indennità
ordinaria di disoccupazione con requisiti normali; percettori di trattamenti
speciali di disoccupazione (edilizia e frontalieri italiani in Svizzera); lavoratori rimpatriati da
paesi extracomunitari, percettori di trattamento ordinario di disoccupazione; a)
percettori di indennità ordinaria di disoccupazione con requisiti
normali; b)
percettori di trattamenti speciali di disoccupazione (edilizia e
frontalieri italiani in Svizzera); c)
lavoratori rimpatriati da paesi extracomunitari, percettori di
trattamento ordinario di disoccupazione; d)
percettori di indennità di mobilità; e)
percettori di assegno ASU (o LSU); f)
percettori di sussidi straordinari e/o indennità speciali di
sostegno al reddito (3). Per le assunzioni di
lavoratori percettori di indennità di mobilità, i quali non rientrino nella
categoria generale dei lavoratori svantaggiati (1), possono trovare
applicazione - nel rispetto delle condizioni di legge - i benefici di cui
alla legge n. 223/1991. Si chiarisce, infine, che non
risultano interessati dalla disposizione in commento i lavoratori titolari di
CIG o CIGS, sul presupposto che i relativi trattamenti non sono collegati ad
uno stato di inoccupazione o disoccupazione in atto. 2. Contenuto e durata
dei benefici. L’art. 13, c. 1, lett. b) del
D. Lgs. n. 276/2003 è espressione di una politica di cosiddetto workfare in
quanto indirizzata a sostenere la presa in carico e l’assunzione, per il
tramite delle agenzie private di somministrazione di lavoro, dei percettori
di una serie di sussidi e indennità pubbliche. In particolare, le agenzie di
somministrazione possono in primo luogo determinare il trattamento
retributivo del lavoratore, detraendo dal compenso dovuto quanto percepito
dal lavoratore medesimo a titolo di indennità o sussidio. Al riguardo, il
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha chiarito (4) che, durante
il rapporto di lavoro, il lavoratore continua a ricevere direttamente
dall’Istituto il sopra richiamato trattamento. In secondo luogo, l’agenzia di
somministrazione di lavoro può detrarre dai contributi complessivamente
dovuti per l’attività lavorativa per ciascun lavoratore l’ammontare dei
contributi figurativi, limitatamente ai lavoratori percettori del trattamento
di mobilità o del trattamento di disoccupazione ordinaria o speciale. A tal fine, i datori di lavoro
si avvarranno dei dati, specificati al punto 5, forniti dall’Istituto,
applicando sulla retribuzione presa a riferimento, per il periodo di
spettanza del beneficio, l’aliquota del 32,70%. Le citate forme di
incentivazione, per espressa previsione di legge, competono solamente a
fronte di assunzioni con contratto di durata non inferiore a nove mesi e, in
ogni caso, per un periodo massimo di dodici mesi. Si fa inoltre presente che le
misure agevolative in esame non possono comunque trovare applicazione oltre
il termine di scadenza del trattamento previdenziale o assistenziale a favore
del lavoratore, né dal momento in cui il lavoratore dovesse decadere dal
trattamento a suo favore nelle ipotesi esaminate al successivo punto 3. Secondo lo stesso principio di
“contestualità” della prestazione e dell’agevolazione in esame, occorre
sottolineare altresì che quest’ultima può decorrere solamente da quando il
lavoratore matura il diritto alla prestazione. Si sottolinea, infine, che
l’incentivazione di cui all’art. 13, c. 1, lett. b) del D. Lgs. n. 276/2003
non si applica con riguardo ai lavoratori svantaggiati che, durante
l’erogazione del trattamento, maturino i requisiti per il trattamento
pensionistico di vecchiaia o di anzianità. 3. Decadenza dalle
indennità o dai sussidi. I lavoratori, ai quali sia
stato garantito il reinserimento nel mercato del lavoro da parte delle
agenzie autorizzate alla somministrazione, decadono dai trattamenti di
mobilità, di disoccupazione ordinaria o speciale, o da altra indennità o
sussidio la cui corresponsione è collegata allo stato di disoccupazione o
inoccupazione, nei seguenti casi: - rifiutino
di essere avviati a un progetto individuale di reinserimento nel mercato del
lavoro ovvero rifiutino di essere avviati a un corso di formazione
professionale autorizzato dalla regione o non lo frequentino regolarmente,
salvo casi di forza maggiore; - non
accettino l’offerta di un lavoro inquadrato in un livello retributivo non
inferiore del 20 per cento rispetto a quello delle mansioni di provenienza;
tale disposizione non si applica ai lavoratori inoccupati; - non
abbiano provveduto a dare preventiva comunicazione alla competente sede
dell’INPS del lavoro prestato ai sensi dell’articolo 8, commi 4 e 5 del
decreto legge n. 86/1988, convertito dalla legge n 160/1988; tale
disposizione non si applica ai lavoratori inoccupati. Tali disposizioni trovano
applicazione nel caso in cui le attività lavorative o di formazione offerte
ai lavoratori siano congrue rispetto alle competenze e alle qualifiche degli
stessi e si svolgano in un luogo che sia raggiungibile in 80 minuti, con
mezzi pubblici, dalla residenza. I responsabili dell’attività
formativa ovvero le agenzie di somministrazione di lavoro dovranno comunicare
direttamente all’INPS e al Servizio per l’impiego competente ai fini della
cancellazione dalle liste di mobilità, i nominativi dei lavoratori che
possono essere ritenuti decaduti dai trattamenti previdenziali. L’INPS sospenderà
cautelativamente l’erogazione del trattamento, dandone comunicazione agli
interessati, i quali entro trenta giorni potranno produrre ricorso alle
Direzioni provinciali del lavoro territorialmente competenti che decidono, in
via definitiva, nei venti giorni successivi alla data di presentazione del
ricorso. Tale decisone è comunicata al Servizio per l’impiego e all’INPS. 4. Principi generali per
la concreta attuazione del sistema di incentivazione previsto. Come già anticipato, ai fini
dell’assolvimento degli obblighi contributivo-previdenziali, la norma dispone
che le agenzie di somministrazione di lavoro possono detrarre dai contributi
complessivamente dovuti per l’attività lavorativa, determinati sulla base del
compenso complessivo spettante al lavoratore (compenso dovuto dall’agenzia
più trattamento previdenziale o assistenziale), l’ammontare dei contributi
figurativi limitatamente ai lavoratori percettori del trattamento di mobilità
o del trattamento di disoccupazione ordinaria o speciale Al riguardo, si evidenzia che
le agenzie di somministrazione sono in ogni caso tenute al rispetto dei
minimali contributivi di legge (5). Su tale base saranno
determinati i contributi complessivamente dovuti in base all’intera aliquota
contributiva (sia la quota a carico del datore di lavoro che quella a carico
del lavoratore) prevista per il settore di appartenenza (Terziario), senza
operare alcuna riduzione. Contestualmente, le agenzie di
somministrazione conguaglieranno l’importo, pari alla contribuzione
figurativa connessa al trattamento di mobilità o di disoccupazione ordinaria
o speciale spettante al lavoratore, nel limite della contribuzione
complessivamente riferita a ciascun soggetto. 5. Adempimenti a carico
dei datori di lavoro. Le agenzie di somministrazione
di lavoro, ai fini dell’accesso alle misure di cui all’art. 13, c. 1, lett.
b) del D. Lgs. n. 276/2003 inoltreranno alla Sede competente per territorio
apposita domanda per conoscere, relativamente a ciascun lavoratore: - l’ammontare,
al lordo IRPEF, della prestazione erogata mensilmente dall’Istituto al
lavoratore e la relativa durata; - la
retribuzione da prendere a riferimento per il calcolo della contribuzione
figurativa (32,70%) e la durata di quest’ultima (6). 6. Adempimenti a carico
delle sedi. La sede competente,
concretizzando sia all’interno sia all’esterno le necessarie e più opportune
sinergie, accerterà gli elementi sopra elencati e fornirà sollecitamente
idonea attestazione alla richiedente agenzia di somministrazione. 7. Modalità operative.
Codifica aziende. Le posizioni contributive
relative ai datori di lavoro ammessi alla disciplina in commento saranno
contrassegnate, oltre che dal già previsto codice di autorizzazione 9A e
c.s.c. 7.07.08, anche dal codice di autorizzazione “8A”, avente il nuovo
significato di “agenzia di somministrazione di lavoro ex art. 13, c. 1,
lett. b) D. Lgs. n. 276/2003”. 7.1 Modalità di
compilazione del mod. DM10/2. Ai fini della compilazione del
DM10/2, i datori di lavoro si atterranno alle istruzioni che seguono. A) Esporranno i lavoratori in
parola nel quadro “B-C” del DM10/2 utilizzando i nuovi codici tipo
contribuzione che seguono, preceduti dall’apposito codice qualifica (1, 2, O,
Y):
Inoltre, i datori di lavoro
riporteranno: - nella
casella “n. dipendenti” il numero dei lavoratori interessati; - nella
casella “n. giornate” il numero delle giornate ovvero delle ore retribuite; - nella
casella “retribuzioni” l’ammontare delle retribuzioni complessive spettanti,
comprensive dell’importo corrispondente alla prestazione erogata
dall’Istituto; - nella
casella “somme a debito del datore di lavoro” esporranno i contributi
complessivamente dovuti per i lavoratori interessati calcolati in base
all'intera aliquota contributiva prevista per il settore di appartenenza (sia
la quota a carico del datore di lavoro che quella a carico del lavoratore),
senza operare alcuna riduzione. B)
Porteranno a conguaglio l’importo totale del beneficio spettante,
corrispondente alla contribuzione figurativa calcolata secondo le indicazioni
contenute al punto 2, comunque nei limiti della contribuzione
complessivamente dovuta riferita a ciascuno dei lavoratori, utilizzando nel
quadro “D” del mod. DM10/2 il codice di nuova istituzione “L608”, avente il
significato di “agevolaz. ex art. 13, c. 1, lett. b) D. Lgs. 276/2003”. Posto che lo sgravio
corrispondente alla contribuzione figurativa opera anche per la quota del
lavoratore (8,89%), di tale beneficio dovrà in concreto usufruire il
lavoratore stesso. Di conseguenza, il datore di
lavoro non dovrà operare la trattenuta nei limiti della quota di beneficio di
spettanza del lavoratore. 7.2. Regolarizzazione
dei periodi pregressi. Le agenzie di somministrazione
che, nelle more dell’emanazione della presente circolare, hanno assolto la
contribuzione secondo le modalità ordinarie, potranno recuperare le somme
relative a periodi pregressi, comunque non anteriori a “maggio 2005”. A tal fine, esporranno
l’importo del contributo nel quadro “D” del mod. DM10/2 con il codice “L609”,
avente il significato di “arr. ex art. 13, c. 1, lett. b) D. Lgs.
276/2003”. Tale operazione potrà essere
effettuata entro il giorno 16 del terzo mese successivo a quello di
emanazione della presente circolare (7). Le agenzie di somministrazione
si atterranno, inoltre, alle medesime modalità nei casi in cui ricevano la
documentazione di cui al punto 6 successivamente al termine utile per la
presentazione del modello DM10/2 relativo al mese in cui sia avvenuta l’assunzione
dei soggetti interessati dalla norma in trattazione. 7.3. Modalità di
compilazione del mod. E-mens. Premesso che nei confronti dei
lavoratori sarà accreditata la contribuzione obbligatoria dovuta in relazione
al rapporto di lavoro, i datori di lavoro, ai fini della composizione del
flusso E-mens, dovranno indicare nell’elemento <Tipo Contribuzione> i
particolari codici tipo contribuzione sopra elencati (M1, M2 e M3) e
nell’elemento <Imponibile> l’intero imponibile esposto nel DM10/2. 7.4. Riflessi sulla
posizione assicurativa del lavoratore. Come illustrato ai punti
precedenti, i periodi di attività prestata alle dipendenze delle agenzie di
somministrazione possono essere caratterizzati da una duplice modalità di
erogazione dei compensi: il trattamento retributivo effettivo, che viene
corrisposto dall’agenzia di somministrazione e l’indennità economica di
mobilità o di disoccupazione (ordinaria o speciale) ovvero altra indennità o
sussidio correlati allo stato di disoccupazione o inoccupazione, che vengono
liquidati direttamente dall’Istituto. Poiché il lavoratore instaura
con l’agenzia di somministrazione un rapporto di lavoro subordinato, ai
corrispondenti periodi di attività sono connesse una retribuzione imponibile
(al lordo del trattamento previdenziale erogato dall’Istituto) e la relativa
contribuzione obbligatoria. Le più volte citate indennità
economiche corrisposte dall’INPS vengono recuperate a cura del datore di
lavoro dal compenso dovuto all’interessato per l’attività prestata, facendo
venire meno le condizioni per l’accredito della contribuzione figurativa ad
esse di norma correlata. Da quanto sopra consegue che i
periodi lavorativi in trattazione sono coperti esclusivamente da
contribuzione obbligatoria e come tali devono essere utilizzati ai fini
previdenziali. Non devono essere pertanto
prese in considerazione ai predetti fini le informazioni (da archivio PT)
relative ai periodi indennizzati, qualora coincidenti con quelli dichiarati
nelle denunce mensili (mod. E-Mens, per i tipi contribuzione M1, M2 e M3). 8. Istruzioni contabili. L’onere per l’agevolazione
contributiva di che trattasi, essendo pari alla contribuzione figurativa
connessa al trattamento di mobilità o di disoccupazione ordinaria o speciale
spettante al lavoratore, è posto a carico del Fondo pensioni lavoratori
dipendenti e quindi va imputato, in corrispondenza dei codici “L608” e
“L609”del mod. DM 10/2 di cui ai precedenti punti 7.1 e 7.2, al conto FPR
37/100, di nuova istituzione (allegato 3). Le disposizioni vigenti
prevedono, infatti, che al Fondo pensioni lavoratori dipendenti siano
trasferite le somme relative alla contribuzione figurativa da parte delle
Gestioni cui fanno carico i trattamenti sopra citati.
Il
Direttore Generale
Crecco
Allegato 1 DECRETO LEGISLATIVO 10 settembre 2003, n. 276
(aggiornato con le modifiche
apportate dal D. Lgs. n. 251/2004 e dalla L. n. 80/2005) Stralcio Art. 13. - Misure di incentivazione del raccordo
pubblico e privato
1. Al fine di garantire
l'inserimento o il reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori
svantaggiati, attraverso politiche attive e di workfare, alle agenzie
autorizzate alla somministrazione di lavoro è consentito: a) operare in deroga al regime
generale della somministrazione di lavoro, ai sensi del comma 2 dell'articolo
23, ma solo in presenza di un piano individuale di inserimento o
reinserimento nel mercato del lavoro, con interventi formativi idonei e il
coinvolgimento di un tutore con adeguate competenze e professionalità, e a
fronte della assunzione del lavoratore, da parte delle agenzie autorizzate
alla somministrazione, con contratto di durata non inferiore a sei mesi; b) determinare altresì, per un
periodo massimo di dodici mesi e solo in caso di contratti di durata non
inferiore a nove mesi, il trattamento retributivo del lavoratore, detraendo
dal compenso dovuto quanto eventualmente percepito dal lavoratore medesimo a
titolo di indennità di mobilità, indennità di disoccupazione ordinaria o
speciale, o altra indennità o sussidio la cui corresponsione è collegata allo
stato di disoccupazione o inoccupazione, e detraendo dai contributi dovuti
per l’attività lavorativa l’ammontare dei contributi figurativi nel caso di
trattamenti di mobilità e di indennità di disoccupazione ordinaria o
speciale. 2. Il lavoratore
destinatario delle attività di cui al comma 1 decade dai trattamenti di
mobilità, qualora l’iscrizione nelle relative liste sia finalizzata
esclusivamente al reimpiego, di disoccupazione ordinaria o speciale, o da
altra indennità o sussidio la cui corresponsione è collegata allo stato di
disoccupazione o inoccupazione, quando: a) rifiuti di essere avviato a
un progetto individuale di reinserimento nel mercato del lavoro ovvero
rifiuti di essere avviato a un corso di formazione professionale autorizzato
dalla regione o non lo frequenti regolarmente, fatti salvi i casi di
impossibilità derivante da forza maggiore; b) non accetti l’offerta di un
lavoro inquadrato in un livello retributivo non inferiore del 20 per cento
rispetto a quello delle mansioni di provenienza; c) non abbia provveduto a dare
preventiva comunicazione alla competente sede I.N.P.S. del lavoro prestato ai
sensi dell’articolo 8, commi 4 e 5 del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86,
convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160. 3. Le disposizioni di
cui al comma 2 si applicano quando le attività lavorative o di formazione
offerte al lavoratore siano congrue rispetto alle competenze e alle
qualifiche del lavoratore stesso e si svolgano in un luogo raggiungibile in
80 minuti con mezzi pubblici da quello della sua residenza. Le disposizioni
di cui al comma 2, lettere b) e c) non si applicano ai lavoratori inoccupati. 4. Nei casi di cui al
comma 2, i responsabili della attività formativa ovvero le agenzie di
somministrazione di lavoro comunicano direttamente all’I.N.P.S., e al
servizio per l'impiego territorialmente competente ai fini della
cancellazione dalle liste di mobilità, i nominativi dei soggetti che possono
essere ritenuti decaduti dai trattamenti previdenziali. A seguito di detta
comunicazione, l’I.N.P.S. sospende cautelativamente l’erogazione del
trattamento medesimo, dandone comunicazione agli interessati. 5. Avverso gli atti di
cui al comma 4 è ammesso ricorso entro trenta giorni alle direzioni
provinciali del lavoro territorialmente competenti che decidono, in via
definitiva, nei venti giorni successivi alla data di presentazione del
ricorso. La decisione del ricorso è comunicata al competente servizio per
l’impiego ed all’I.N.P.S.
7. Le disposizioni di
cui ai commi da 1 a 5 si applicano anche con riferimento ad appositi soggetti
giuridici costituiti ai sensi delle normative regionali in convenzione con le
agenzie autorizzate alla somministrazione di lavoro, previo accreditamento ai
sensi dell'articolo 7. 8. Nella ipotesi di cui
al comma 7, le agenzie autorizzate alla somministrazione di lavoro si
assumono gli oneri delle spese per la costituzione e il funzionamento della
agenzia stessa. Le regioni, i centri per l’impiego e gli enti locali
possono concorrere alle spese di costituzione e funzionamento nei limiti
delle proprie disponibilità finanziarie. Allegato 2 MINISTERO DEL LAVORO E DELLE
POLITICHE SOCIALI Circolare 23 ottobre 2004, n.
41 Applicazione delle misure di
incentivazione del raccordo pubblico e privato di cui all'articolo 13 del
decreto legislativo n. 276 del 2003. (Gazzetta Ufficiale n. 280
del 29/11/2004) L'art. 13 del decreto
legislativo n. 276 del 2003 prevede una serie di misure di incentivazione,
economica e normativa, del raccordo tra operatori pubblici e operatori
privati del mercato del lavoro. Tali misure sono finalizzate all'inserimento
ovvero al reinserimento nel mercato del lavoro, mediante politiche attive e
di c.d. workfare, dei gruppi di «lavoratori svantaggiati» di cui all'art. 2,
comma 1, lettera k), del decreto. Ai fini della individuazione
dei soggetti destinatari delle misure di cui all'art. 13 e delle modalità per
l'applicazione dei relativi incentivi, si forniscono i seguenti chiarimenti. 1. Soggetti destinatari delle
misure di politica attiva del lavoro - Condizioni e modalità di applicazione
degli incentivi (art. 13, comma 1). Il comma 1 dell'art. 13 del
decreto legislativo n. 276 del 2003 si riferisce ai gruppi di «lavoratori
svantaggiati», intendendosi per tali tutti i soggetti indicati all'art. 2,
comma 1, lettera k), del decreto stesso, che a sua volta rinvia all'art. 2,
lettera f), del regolamento (CE) n. 2204/2002 della Commissione del 12
dicembre 2002, relativo alla applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato
CE agli aiuti di Stato a favore della occupazione, nonché all'art. 4, comma
1, della legge n. 381 del 1991. Alla stregua di questa ampia
definizione si considerano «lavoratori svantaggiati»: a) i lavoratori che abbiano
difficoltà a entrare, senza assistenza, nel mercato del lavoro ai sensi del
citato regolamento CE n. 2204, ed in particolare:
b) gli invalidi fisici,
psichici e sensoriali, gli ex degenti di istituti psichiatrici, i soggetti in
trattamento psichiatrico (legge n. 381 del 1991); c) i minori in età lavorativa
in situazioni di difficoltà familiare (legge n. 381 del 1991); d) i condannati ammessi
alle misure alternative alla detenzione previste dagli articoli 47, 47-bis,
47-ter e 48 della legge 26 luglio 1975, n. 354, come modificati dalla legge
10 ottobre 1986, n. 663 (legge n. 381 del 1991). In attesa di leggi regionali
che disciplinino la materia, per la precisa individuazione dei lavoratori di
cui all'art. 2, comma 1, lettera k), del decreto operano peraltro i limiti,
anche definitori, stabiliti nelle convenzioni di cui al comma 6 dell'art. 13.
Per tutte le persone che
integrano il concetto di «lavoratore svantaggiato», così come precisato,
opera il regime di incentivazione normativa di cui all'art. 13, comma 1,
lettera a), del decreto legislativo n. 276/2003, alla stregua del quale le
agenzie di somministrazione di lavoro, autorizzate in base alle procedure di
cui agli articoli 4 e 5, possono «operare in deroga al regime generale della
somministrazione di lavoro, ai sensi del comma 2 dell'art. 23». Questa deroga opera tuttavia,
sempre ai sensi dell'art. 13, comma 1, lettera a), appena citato, solo:
In attesa di leggi regionali,
le convenzioni previste dal comma 6 dell'art. 13, identificano i piani
individuali di inserimento e le funzioni del tutore. La lettera b) dell'art. 13,
comma 1, del decreto legislativo stabilisce un'ulteriore misura di
incentivazione, distinta anche se non alternativa a quella di cui alla
lettera a), relativa a gruppi di lavoratori svantaggiati che siano
destinatari di trattamenti previdenziali o assistenziali la cui erogazione
sia collegata allo stato di disoccupazione o in occupazione definiti ai sensi
del decreto legislativo n. 181 del 2000 così come modificato e integrato dal
decreto legislativo n. 297 del 2002, e specificatamente:
La disposizione di cui al
comma 1, lettera b), dell'art. 13 trova applicazione unicamente a favore dei
lavoratori svantaggiati che, durante l'erogazione del trattamento, non
maturino i requisiti per il trattamento pensionistico di vecchiaia o di
anzianità. Le misure di incentivazione di
cui al comma 1, lettera b), dell'art. 13, si applicano comunque a condizione
che l'agenzia autorizzata alla somministrazione di lavoro assuma il
lavoratore svantaggiato con contratto di lavoro subordinato non inferiore a
nove mesi. Sebbene la disposizione di
legge non lo indichi espressamente, anche in questo caso risulta sempre
possibile subordinare in via convenzionale, e in attesa delle leggi
regionali, le misure in questione a un piano individuale di inserimento o
reinserimento, a specifici percorsi formativi e alla presenza di un tutore
ovvero di figure con adeguate competenze e professionalità. Le predette misure di
incentivazione di cui al comma 1, lettera b), dell'art. 13, si articolano
secondo le seguenti modalità:
In attesa di leggi regionali,
l'operare, alternativo ovvero cumulativo degli incentivi di cui alle lettere
a) e b) dell'art. 13, comma 1, del decreto, e' stabilito nelle convenzioni di
cui al comma 6 dello stesso art. 13. Per quanto riguarda i rapporti
di natura commerciale tra utilizzatore e agenzia di somministrazione opera
l'art. 21, comma 1, lettera i), del decreto legislativo n. 276 del 2003, là
dove precisa la «assunzione dell'obbligo dell'utilizzatore di rimborsare al
somministratore gli oneri retributivi e previdenziali da questa
effettivamente sostenuti in favore dei prestatori di lavoro». 2. Decadenza dai trattamenti
di indennità nelle ipotesi di cui all'art. 13, comma 1, lettera b). Il lavoratore destinatario
delle attività di cui al comma 1, lettera b), dell'art. 13, decade dai
trattamenti di mobilità (ma solo qualora l'iscrizione nelle relative liste
sia finalizzata esclusivamente al reimpiego), di disoccupazione ordinaria o
speciale, o da altra indennità o sussidio la cui corresponsione e' collegata
allo stato di disoccupazione o in occupazione, quando:
Detto regime di decadenza
trova applicazione allorché le attività lavorative o di formazione offerte al
lavoratore siano congrue rispetto alle competenze e alle qualifiche del
lavoratore stesso, ai sensi delle convenzioni di cui al comma 6 dell'art. 13,
e si svolgano in un luogo raggiungibile in 80 minuti con mezzi pubblici da
quello della sua residenza. I responsabili della attività
formativa ovvero le agenzie di somministrazione di lavoro comunicano
direttamente all'I.N.P.S., e al servizio per l'impiego territorialmente
competente ai fini della cancellazione dalle liste di mobilità, i nominativi
dei soggetti che possono essere ritenuti decaduti dai trattamenti
previdenziali. A seguito di detta
comunicazione l'I.N.P.S. sospende cautelativamente l'erogazione del
trattamento medesimo, dandone comunicazione agli interessati. E' ammesso
ricorso entro trenta giorni alle direzioni provinciali del lavoro
territorialmente competenti che decidono, in via definitiva, nei venti giorni
successivi alla data di presentazione del ricorso. La decisione del ricorso
e' comunicata al competente servizio per l'impiego ed all'I.N.P.S. 3. Modalità di applicazione
dell'art. 13: le convenzioni di cui al comma 6 e la disciplina regionale. Come dispone espressamente
l'art. 86, comma 12, del decreto legislativo n. 276 del 2003, la previsione
di cui all'art. 13 ha carattere sperimentale. In attesa di leggi regionali
che disciplinino la materia, gli incentivi di cui alle lettere a) e b)
dell'art. 13 possono operare esclusivamente nell'ambito di convenzioni tra
una o più agenzie autorizzate alla somministrazione di lavoro, anche
attraverso le associazioni di rappresentanza e con l'ausilio delle agenzie
tecniche strumentali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, e i
comuni, le province o le regioni stesse, nel rispetto dei principi fissati
dallo stesso art. 13. A tale proposito, si chiarisce che l'agenzia tecnica
strumentale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che stipulerà
le convenzioni di cui al capoverso precedente, e' individuata in Italia
Lavoro sulla base dell'art. 30 della legge n. 448/2001, il quale prevede che
il Ministero si avvale di Italia Lavoro per la promozione e la gestione di
azioni nel campo delle politiche attive del lavoro e dell'assistenza tecnica
ai servizi per l'impiego. Le sperimentazioni avviate
prima della entrata in vigore del decreto legislativo n. 276 del 2003 non
possono peraltro che rientrare nell'apparato normativo e concettuale
dell'art. 13 essendo stati abrogati gli articoli 1-11 della legge n. 196 del
1997, su cui si basavano dette sperimentazioni, di modo che l'art. 13 e' da
ritenersi pienamente operativo anche con riguardo a ipotesi di convenzione e
intese tra operatori pubblici e privati sottoscritte prima del 24 ottobre
2003 che risultano ora assorbite, anche dal punto di vista procedurale, dalla
disciplina di cui all'art. 13. Le misure di incentivazione di
cui all'art. 13 si applicano altresì con riferimento ad appositi soggetti
giuridici costituiti ai sensi delle normative regionali in convenzione con le
agenzie autorizzate alla somministrazione di lavoro, previo accreditamento ai
sensi dell'art. 7 del decreto. Ai fini della definizione
delle convenzioni, comuni, province e regioni possono operare in raccordo con
il Comitato per il sostegno e l'incentivazione delle attività derivanti dalla
applicazione dell'art. 13 (decreto del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali in data 18 novembre 2003, in allegato). Il Comitato svolge funzioni
di sostegno e incentivazione alle attività di raccordo pubblico - privato in
questione, operando quale organismo preposto al monitoraggio e alla
valutazione delle sperimentazioni attuate su base locale. Roma, 23 ottobre 2004 Il Ministro: Maroni
Allegato 3 VARIAZIONI AL PIANO DEI CONTI
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