INPS
Direzione Centrale delle Entrate Contributive
(Circolare 15.3.2006 n° 43)
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OGGETTO: |
Determinazione per l’anno 2006 delle retribuzioni
convenzionali di cui all’art. 1 e 4, co.1, del decreto-legge 31.7.1987, n.
317, convertito con modificazioni in legge 3.10.1987, n. 398 per i lavoratori
all’estero in Paesi non legati all’Italia da accordi in materia di sicurezza
sociale. Regolarizzazioni contributive. |
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SOMMARIO: |
Pubblicazione, in allegato, del DM. 31.01.2006 (G.U. del
10 febbraio 2006, n. 34) di determinazione delle retribuzioni convenzionali
valide per i lavoratori italiani all’estero in Paesi non legati all’Italia da
convenzioni in materia di sicurezza sociale. Ambito territoriale di
applicazione e istruzioni operative. Istruzioni per la regolarizzazione del
mese di gennaio2006. |
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A) RETRIBUZIONI
CONVENZIONALI PER L’ANNO 2006. Con D.M. 31 gennaio 2006 (in G.U.
del 10 febbraio 2006, n. 34), che si allega, sono state determinate le
retribuzioni convenzionali di cui all'art. 4, co. 1, del decreto-legge 31
luglio 1987, n. 317, convertito con modificazioni in legge 3 ottobre 1987, n.
398 che devono essere prese a riferimento per il calcolo dei contributi
dovuti per l’anno 2006 a favore dei
lavoratori operanti all’estero in Paesi extracomunitari non legati all’Italia
da accordi di sicurezza sociale, ovvero per le assicurazioni obbligatorie non
contemplate nei predetti accordi ove esistenti. Campo di applicazione Si ricorda che l’ambito territoriale di applicazione
della legge n. 398/1987 è diverso da quello degli Stati membri della CE. Come è noto, fanno parte della Comunità europea i
seguenti Stati: Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania,
Gran Bretagna, Grecia, Irlanda, Spagna, Lussemburgo, Olanda, Portogallo,
Spagna, Svezia nonché a far tempo dal 1° maggio 2004- a seguito dell’entrata
in vigore del Trattato di adesione all’Unione Europea stipulato tra gli Stati
membri dell’Unione e 10 nuovi Stati- Repubblica Ceca, Repubblica di Cipro,
Estonia, Lettonia, Lituania, Malta, Polonia, Slovenia, Slovacchia, Ungheria. Come precisato nel messaggio n. 13877 del 6 maggio 2004,
l’adesione dei dieci nuovi Stati dell’Unione Europea comporta, tra l’altro,
l’applicazione nei confronti degli stessi del Regolamento C.E.E. n. 1408/71 e
la contestuale sospensione di tutti i precedenti accordi bilaterali già in
vigore . Ne consegue che la convenzione italo-slovena del 7
luglio 1997, in vigore dal 1 agosto 2002 – che è l’unico accordo bilaterale
stipulato tra l’Italia e uno dei dieci nuovi Stati – a decorrere dal 1°
maggio 2004 è sospesa e, conseguentemente, da tale data, si applica nei
rapporti con la Slovenia la relativa regolamentazione comunitaria. Peraltro, si fa presente che l’Autorità Italiana e
Slovena hanno concordato che le proroghe dei distacchi già richieste prima
dell’adesione della Slovenia alla Unione Europea, si portano a termine in
applicazione della preesistente convenzione. Sono esclusi inoltre dall’ambito di applicazione della
legge n. 398/1987 anche i Paesi aderenti all’accordo SEE, che continua
attualmente ad essere applicato nei rapporti con il Liechtenstein, la
Norvegia, e l'Islanda, che quindi risultano per tale motivo destinatari della
normativa comunitaria. Per quanto attiene alla Convenzione europea di sicurezza
sociale, essa rimane di fatto tuttora applicabile solo nei rapporti con la
Turchia. Si precisa, infine, che il 1° giugno 2002 è
entrato in vigore l’Accordo tra la Comunità europea e i suoi Stati membri e
la Confederazione svizzera sulla libera circolazione delle persone (circolare
n. 118 del 25/06/2002). Per effetto delle disposizioni sul coordinamento dei
sistemi di sicurezza sociale contenute nel predetto accordo a partire dalla
stessa data trovano applicazione nei rapporti con la Svizzera i regolamenti
CEE n. 1408/71 e n. 574/72. Ai sensi di quanto previsto dall’ art. 13 del
regolamento 1408/71 i lavoratori interessati dall’applicazione dello stesso
accordo possono essere soggetti alla legislazione di un solo Stato tra quelli
interessati. Conseguentemente nell’ipotesi di distacco di lavoratori
italiani in Svizzera non trovano più applicazione i pregressi accordi
italo-svizzeri né, in via residuale, il regime delle retribuzioni
convezionali previsto dalla legge 398/87 per le forme assicurative non
regolate dalle convenzioni. Il regime di sicurezza sociale che deve essere applicato
è quello italiano e pertanto la contribuzione dovuta per tutte le
assicurazioni dovute deve essere calcolata sulla base delle retribuzioni
effettive (messaggio n. 00112 del 3/10/2003). Il regime delle retribuzioni convenzionali previsto
dalla legge n. 398/1987 si applica in via residuale anche per le
assicurazioni non contemplate dalle convenzioni in materia di sicurezza
sociale vigenti (cfr. circolare
n. 87 del 15 marzo 1994). Si richiamano in proposito le convenzioni di sicurezza
sociale stipulate dall’Italia con Paesi extracomunitari: Argentina, Australia, Brasile, Canada e Quebec,
Capoverde, Israele, Jersey e Isole del Canale (Guernsey, Alderney, Herm e
Iethou), (ex) Jugoslavia (Bosnia-Erzegovina, Jugoslavia, Macedonia),
Slovenia, Principato di Monaco, Tunisia, Uruguay, USA e Venezuela, Stato
Città del Vaticano, Croazia. Le tabelle retributive per l’anno 2006. Le tabelle retributive, allegate al decreto in
esame, non presentano novità di impostazione rispetto a quelle
dell’anno precedente. Si precisa, al riguardo, che per motivi
tecnici le tabelle riportate nella presente circolare
presentano una diversa formulazione grafica. Retribuzioni convenzionali. Le retribuzioni di cui al decreto citato costituiscono
come noto base di riferimento per la liquidazione delle prestazioni
pensionistiche, delle prestazioni economiche di malattia e maternità nonché
per il trattamento ordinario di disoccupazione per i lavoratori rimpatriati. Come precisato in premessa dette retribuzioni sono prese
a riferimento per i lavoratori operanti nei Paesi extracomunitari non legati
all’Italia da accordi di sicurezza sociale e, solo in via residuale per i
lavoratori occupati in Paesi con i quali vigono accordi parziali, per le
assicurazioni minori non contemplate dalle convenzioni. Come stabilito dall’art. 2 del D.M. 31 gennaio 2006 – il
quale, in sostanza, ripete il testo dei precedenti decreti ministeriali di
determinazione delle retribuzioni convenzionali – “per i lavoratori per i
quali sono previste fasce di retribuzione, la retribuzione convenzionale
imponibile è determinata sulla base del raffronto con la fascia di
retribuzione nazionale corrispondente, di cui alle tabelle citate all’art. 1”. Al riguardo, si richiama il parere a suo tempo espresso
dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali (v. circolare
n. 72 del 21 marzo 1990) secondo cui , ai fini dell’attuazione della
disposizione relativa alle fasce di retribuzione , per “retribuzione
nazionale” deve intendersi il trattamento mensile determinato dividendo per
12 mensilità il trattamento da contratto collettivo previsto per il lavoratore
, “comprensivo degli emolumenti riconosciuti per accordo tra le parti”,
con esclusione dell’indennità estero. I valori convenzionali individuati nelle tabelle sono
divisibili in ragione di 26 giornate in caso di assunzioni, risoluzioni del
rapporto di lavoro, trasferimenti da o per l’estero nel corso del mese,
secondo quanto previsto all’art. 3 del DM in esame. Al di fuori dei predetti casi i valori in questione non
sono frazionabili (es. rapporto di lavoro a tempo parziale). In merito all’applicazione di tali disposizioni, si
richiamano le precisazioni fornite con circolari n. 141 R.C.V. del 20/6/1989
e n. 72 del 21/3/1990. I valori contenuti nella tabella allegata sono espressi
in Euro e, ai fini dell’individuazione delle retribuzioni imponibili da
assoggettare a contribuzione, devono essere arrotondati all’unità di Euro
secondo quanto stabilito dalla delibera del Consiglio di Amministrazione
dell’Istituto n. 1123 del 17 novembre 1998. Si veda al riguardo la circolare
n. 208/2001. Relativamente all’ambito di applicabilità del regime
introdotto dall’art. 36 della legge 21.11.2000, n. 342 (comma 8 bis dell’art.
51 del T.U.I.R.) si rinvia a quanto stabilito nel punto A della circolare
n. 86/2001. Per quanto attiene all’indennità sostitutiva del
preavviso si precisa che anche per tale emolumento l’obbligo contributivo
deve essere assolto secondo il sistema convenzionale. Per le modalità di calcolo
della contribuzione si rinvia a quanto disposto con messaggio
n. 00159 del 30.12.2003. B) REGOLARIZZAZIONI CONTRIBUTIVE Le aziende che per il mese di gennaio 2006 hanno
operato in difformità dalle istruzioni di cui al punti A) della presente
circolare possono regolarizzare tali periodi ai sensi della deliberazione n.
5 del Consiglio di amministrazione dell’Istituto del 26/3/1993, approvata con
D.M. 7/10/1993 (cfr. circolare
n. 292 del 23/12/1993 ) . La regolarizzazione deve essere effettuata entro il
giorno 16 del terzo mese successivo a quello di emanazione della presente
circolare . Ai fini della compilazione del modello DM 10/2 con il
quale viene effettuata la regolarizzazione in questione, le aziende
interessate si atterranno alle seguenti modalità: -
calcoleranno le differenze in più tra le retribuzioni convenzionali
in vigore al 1.1.2006 e quelle assoggettate a contribuzione per lo stesso
mese; -
porteranno in aumento delle retribuzioni imponibili del mese in cui
viene effettuata la regolarizzazione, le differenze come sopra determinate,
calcolando i contributi dovuti sui totali ottenuti in base alle aliquote
previste per il settore di appartenenza e vigenti per i relativi periodi di
paga -
le retribuzioni imponibili del mese in cui viene effettuata la
regolarizzazione saranno riportate nell’elemento <imponibile> del mese
stesso dell’EMens. Si riportano, in allegato, il decreto ministeriale e le
tabelle delle retribuzioni per l’anno 2006, individuate con riferimento ai
contratti collettivi nazionali di lavoro in vigore per le diverse categorie,
raggruppati per settori di riscontrata omogeneità.
Il Direttore Generale
Crecco |
Note: gli allegati sono reperibili sul sito Inps