INPS
Direzione Centrale delle Prestazioni
Direzione Centrale Sistemi Informativi e Telecomunicazioni
(Messaggio 4 febbraio 2005 numero 4050)
|
OGGETTO: |
Nuova misura dell’assegno per l’assistenza personale e
continuativa. |
|
Il decreto 15
ottobre 2004 del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 281 del 30 novembre 2004 (allegato 1, come
risulta a seguito del Comunicato di rettifica pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 303 del 28 dicembre 2004), ha fissato in euro 406,99 la nuova
misura dell’assegno per l’assistenza personale e continuativa, che l’Istituto
eroga ai pensionati di inabilità ai sensi dell’articolo 5 della legge 12
giugno 1984, n. 222. La nuova misura
decorre dal 1° gennaio 2004. Le procedure di
liquidazione e di ricostituzione delle pensioni sono state aggiornate, per
l’attribuzione dell’assegno nella nuova misura, in data 14 gennaio 2005. Le pensioni già in
pagamento verranno ricostituite con procedura centrale, senza che si renda necessario
alcun intervento da parte delle Sedi.
Allegato MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE
SOCIALI Decreto 15 ottobre 2004. Rivalutazione delle prestazioni economiche
erogate dall'INAIL, con decorrenza 1° gennaio 2004, per il settore industria. IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE
SOCIALI di concerto con IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Visto l'art. 116 del testo unico delle
disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro
e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, modificato dall'art. 1 della legge 10
maggio 1982, n. 251, dall'art. 20 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, e
dall'art. 11 della legge 30 dicembre 1991, n. 412; Visto l'art. 11 del decreto legislativo 23
febbraio 2000, n. 38, che, tra l'altro, ha stabilito che con effetto
dall'anno 2000 e a decorrere dal 1° luglio di ciascun anno la retribuzione di
riferimento per la liquidazione delle rendite corrisposte dall'INAIL ai
mutilati e agli invalidi del lavoro relativamente a tutte le gestioni di
appartenenza dei medesimi, e' rivalutata annualmente sulla base della
variazione effettiva dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e
impiegati intervenuta rispetto all'anno precedente e che tali incrementi
annuali verranno riassorbiti nell'anno in cui scattera' la variazione
retributiva minima non inferiore al 10 per cento fissata all'art. 20, commi 3
e 4, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, rispetto alla retribuzione presa a
base per l'ultima rivalutazione effettuata ai sensi del medesimo art. 20; Visto il decreto ministeriale 31 luglio
2003, concernente la rivalutazione delle prestazioni economiche dell'INAIL
dal 1° luglio 2003 per il settore industria; Vista la delibera del Presidente -
Commissario straordinario dell'INAIL n. 464 del 21 giugno 2004; Visto che si e' verificata una variazione
pari all'11,92 per cento tra la retribuzione media giornaliera del 2003
rispetto a quella del 1998, stabilita con decreto ministeriale 4 maggio 1999; Decreta: Art. 1. A norma dell'art. 116 del testo unico delle
disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro
e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, modificato dall'art. 1 della legge 10
maggio 1982, n. 251, dall'art. 20 della legge 28 febbraio 1986, n. 41,
dall'art. 11 della legge 30 dicembre 1991, n. 412 e dall'art. 11 del decreto
legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, la retribuzione media giornaliera e'
fissata in euro 58,86 ai fini della determinazione del minimale e del
massimale della retribuzione annua, i quali, di conseguenza, sono stabiliti,
a decorrere dal 1° gennaio 2004, nella misura di euro 12.360,60 e di euro
22.955,40. Per i componenti lo stato maggiore della
navigazione marittima e della pesca marittima, il massimale della
retribuzione annua risulta stabilito, rispettivamente, in euro 33.055,78 per
i comandanti e per i capi macchinisti, in euro 28.005,59 per i primi
ufficiali di coperta e di macchina ed in euro 25.480,49 per gli altri
ufficiali. Ai fini della riliquidazione delle rendite,
prevista dal primo comma del citato art. 11 del decreto legislativo 23
febbraio 2000, n. 38, i coefficienti annui di variazione sono determinati
nelle seguenti misure: anno 2002 e precedenti
...............1,0209; anno 2003
.................................1,0000. Art. 2. A norma dell'art. 76 del decreto del
Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, modificato dall'art. 6
della legge 10 maggio 1982, n. 251, ed ai sensi dell'art. 11 del decreto
legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, l'assegno per l'assistenza personale
continuativa, a decorrere dal 1° gennaio 2004, e' fissato in euro 406,99. Art. 3. A norma dell'art. 85 del decreto del
Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, modificato dall'art. 7
della legge 10 maggio 1982, n. 251, ed ai sensi dell'art. 11 del decreto
legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, l'assegno una volta tanto da
corrispondere, in caso di morte per infortunio o malattia professionale, agli
aventi diritto, a decorrere dal 1° gennaio 2004, e' fissato in euro 1.630,73. Il presente decreto sara' trasmesso alla
Corte dei conti per il visto e per la registrazione e sara' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 15 ottobre 2004 Il Ministro del lavoro e delle politiche
sociali Maroni Il Ministro dell'economia e delle finanze Siniscalco Registrato alla Corte dei conti il 16
novembre 2004 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei
servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 6, foglio n. 233. |