INPS
Struttura Studio e Ricerca per
lo Sviluppo delle Attività delle
Convenzioni Internazionali
(Circolare 8.3.2006 n° 39)
|
OGGETTO: |
Regolamentazione
comunitaria; disposizioni in materia di legislazione applicabile;
informazioni sulle legislazioni pensionistiche estere; utilizzo del
formulario E 303. |
|
|
SOMMARIO: |
Premessa: regolamentazione
comunitaria.
|
Premessa
Con messaggio n. 13887
del 6 maggio 2004, è stato comunicato che, a decorrere dal 1° maggio 2004, la
regolamentazione comunitaria di sicurezza sociale è applicabile tra i 15
Stati già facenti parte dell’Unione europea ed i nuovi Stati comunitari
(Repubblica ceca, Cipro, Estonia, Lettonia, Lituania, Malta, Polonia,
Slovenia, Slovacchia ed Ungheria). Il testo del Trattato di adesione,
ratificato con legge 24 dicembre 2003, n.380, è stato pubblicato sul
Supplemento Ordinario alla G. U. n. 17 del 22 gennaio 2004 – serie generale. Nel confermare le disposizioni
contenute nel messaggio suindicato, si ribadisce, in particolare, che il
regolamento C.E.E. n. 1408 del 14 giugno 1971 e il regolamento n. 574
del 21 marzo 1972, con le relative modifiche ed aggiornamenti, nonché le
relative disposizioni generali emanate da questo Istituto, sono applicabili
dal 1° maggio 2004 anche nei confronti dei nuovi Stati comunitari (vedi punto
1 del messaggio 13887/2004). Si forniscono, inoltre,
disposizioni in materia di legislazione applicabile ed informazioni in
merito alla legislazione polacca ed ungherese, alla periodicità dei pagamenti
delle pensioni estere, ai requisiti generali di età per il diritto a pensione
di vecchiaia secondo le legislazioni in vigore nei nuovi Stati comunitari con
i quali non erano già in vigore accordi bilaterali. La regolamentazione
comunitaria deve essere applicata nei confronti dei nuovi Stati comunitari
secondo le istruzioni a suo tempo emanate per la generalità degli altri
Stati membri, alle quali si rinvia. Si impartiscono, inoltre,
disposizioni in materia di indennità di disoccupazione. 1.
Legislazione applicabile; assoggettamento contemporaneo alle legislazioni di
due o più Stati. A decorrere dal 1° maggio
2004, trova applicazione nei confronti dei nuovi Stati il Titolo
II del regolamento 1408/71 (dall’articolo 13 all’articolo 17 bis), relativo
alla determinazione della legislazione applicabile, le cui disposizioni sono
basate sul principio fondamentale per il quale i lavoratori sono soggetti
alla legislazione di un solo Stato membro, indipendentemente dal numero di
Stati in cui esercitano la loro attività. L’unica eccezione è
prevista dall’art. 14 quater, paragrafo 1, lettera b) del suindicato
regolamento, concernente la legislazione applicabile alle persone che, sul
territorio di determinati Stati membri, esercitano simultaneamente
un’attività autonoma ed un’attività subordinata. Tali eccezioni sono indicate
nell’allegato VII del regolamento 1408/1971 (vedi allegato n. 1). Nei casi previsti
dall’allegato VII, la persona è soggetta simultaneamente alla legislazione di
entrambi gli Stati nei quali svolge la sua attività lavorativa, in deroga al
principio della unicità della legislazione applicabile. Non essendo contemplato
l’esonero da alcun regime assicurativo, non deve pertanto essere rilasciato
alcun certificato relativo all’applicazione della legislazione previdenziale
(formulario E101). Al riguardo, tuttavia, è
previsto l’obbligo per le Istituzioni designate dalle autorità competenti dei
due Stati membri, le cui legislazioni sono in definitiva contemporaneamente
applicabili, di fornirsi reciproca informazione, secondo quanto stabilito
dall’articolo 12 bis, punto 8, del regolamento CEE n. 574/72. Ne consegue che le Sedi
INPS e le Istituzioni dell’altro Stato - la cui legislazione è applicabile
contemporaneamente a quella italiana - sono tenute a scambiarsi reciprocamente
le necessarie informazioni. L’allegato n. 10 del
regolamento n. 574/72 indica le Istituzioni e gli Organismi designati dalle
Autorità competenti dei 25 Stati, preposti alla determinazione della
legislazione applicabile. 2.
Periodi assicurativi polacchi di insegnamento e di studio
universitario. Si forniscono notizie
concernenti la contribuzione polacca corrispondente a periodi di studio
universitario, nonché informazioni relative ai periodi di insegnamento,
indicati alla lettera S dell’allegato VI del regolamento CEE n.
1408/71, recante il titolo “modalità particolari di applicazione delle
legislazioni di taluni Stati membri”. 2.1 Periodi
assicurativi polacchi di insegnamento. In virtù della citata lettera
“ S “ dell’Allegato VI relativa alla legislazione polacca in materia di
diritto degli insegnanti al pensionamento anticipato, “i periodi di
insegnamento completati in base alla legislazione di un altro Stato membro
sono considerati periodi di insegnamento completati in base alla legislazione
polacca e la cessazione di un rapporto di lavoro di insegnante, posta in
essere in base alla legislazione di un altro Stato membro, è considerata
cessazione di un rapporto di lavoro di insegnante in base alla legislazione
polacca”. Pertanto,
occorre porre in evidenza i periodi assicurativi eventualmente
risultanti presso questo Istituto corrispondenti all’attività di
insegnamento. Secondo
i chiarimenti forniti dall’ente polacco, agli insegnanti è riconosciuto un
trattamento pensionistico, indipendentemente dal requisito dell’età, purché
risultino perfezionati determinati requisiti contributivi. A tal
fine è irrilevante la distinzione fra insegnanti di ruolo e insegnanti non di
ruolo presso istituti pubblici e insegnanti presso istituti privati. 2.2
Periodi assicurativi polacchi di studio universitario. I periodi di studio
universitario svolti in Polonia possono, a determinate condizioni, essere
considerati periodi assicurativi polacchi. Tali periodi possono essere
totalizzati, per il raggiungimento del diritto a pensione, con i periodi
assicurativi italiani tenendo presente quanto comunicato con messaggio n.
15883 del 25 gennaio 1995. Resta confermato, al riguardo,
il principio in base al quale sono state trasmesse le disposizioni del
messaggio n. 30254 del 17 febbraio 1997, relativo ai periodi di contribuzione
austriaca per attività scolastica (Schule) ai fini dell’accertamento del
diritto a pensione di anzianità. A tal proposito, è stato
comunicato che tutti i periodi di attività scolastica che sono riscattati
onerosamente dall’interessato - poiché assimilabili alla contribuzione da
riscatto prevista dalla normativa italiana - devono essere ritenuti validi
per il diritto alla pensione di anzianità. Con il citato messaggio n.
30254 è stato altresì precisato che la contribuzione accreditata
figurativamente e, quindi, non a titolo oneroso, non deve essere presa in
considerazione, tenuto conto della impossibilità di valutare
nell’assicurazione italiana, ai fini del conseguimento del diritto a pensione
di anzianità, periodi figurativi diversi da quelli previsti dalla
legislazione attualmente in vigore. Pertanto,
i periodi assicurativi polacchi in oggetto non possono essere presi in
considerazione ai fini del perfezionamento del diritto alla pensione di
anzianità, quale che sia la loro valenza alla stregua dell’ordinamento
straniero. Le
istituzioni polacche competenti indicano i periodi di studio universitario
sul formulario E 205 PL al punto 8, nella colonna “periodi considerati come
periodi assicurativi ”. 3.
Legislazione pensionistica polacca ed ungherese. Si trasmette (vedi allegati n.
2 e n. 3) una sintesi - elaborata essenzialmente sulla base di una
pubblicazione della Commissione europea dell’anno 2005, riferentesi al 1°
maggio 2004 - dalla quale possono essere rilevati la natura delle prestazioni
pensionistiche erogate a carico delle assicurazioni polacca ed ungherese, le
relative caratteristiche nonché i requisiti soggettivi e oggettivi per
il diritto alle prestazioni a carico delle assicurazioni polacca ed
ungherese. Si fa presente, inoltre, che secondo quanto recentemente comunicato
dall’ Ente previdenziale polacco ( Z.U.S.), a decorrere dal 1° gennaio 2006,
le pensioni di invalidità polacche sono trasformate in pensione di vecchiaia
al compimento dell'età prevista per il diritto a pensione di vecchiaia (60
anni per le donne e 65 anni per gli uomini). La trasformazione della pensione di invalidità in pensione di vecchiaia
avviene anche nel caso in cui non risultino perfezionati i requisiti
contributivi normalmente previsti per il diritto a pensione di vecchiaia. 4. Effetti
dell’Atto di adesione dei nuovi Stati comunitari all’Unione europea nei
confronti degli eventi pregressi. Ai sensi dell’articolo 95 del
regolamento n. 1408/71, in materia di eventi pregressi, vige il principio di
carattere generale secondo cui è possibile acquisire un diritto a prestazioni
in virtù della regolamentazione comunitaria, anche se tale diritto si
riferisce ad eventi verificatisi anteriormente al 1° maggio 2004. La decorrenza di tale diritto
e dei relativi effetti economici non può essere fissata in data anteriore
all’entrata in vigore dell’Atto di adesione all’Unione Europea dei 10 nuovi
Stati membri. 5.
Autorità e Istituzioni competenti. Gli allegati 1, 2, 3 e 4 del
regolamento n. 574/72 sono stati opportunamente integrati con le indicazioni
delle Autorità, Istituzioni e Organismi competenti dei nuovi Stati. Gli Organismi di collegamento
e le Istituzioni competenti per le pensioni degli Stati ai quali è
applicabile la regolamentazione comunitaria dal 1° maggio 2004 sono
stati acquisiti nell'archivio C.I. 81 "Istituzioni
estere", accessibile dalla Stazione di lavoro per le Convenzioni
Internazionali. Per l'individuazione degli enti interessati si potrà inoltre
consultare la "INTRANET" dell'Istituto sotto le voci
Area Internazionale / Convenzioni Internazionali / Indirizzi utili /
Indirizzi delle Istituzioni previdenziali estere. 6. Formulari
della serie E 200. I formulari comunitari sono
stati adattati alle esigenze dei nuovi Stati aderenti all’Unione europea, per
renderne possibile la compilazione. Per i formulari della
serie E 200, in attesa della pubblicazione delle nuove versioni,
devono essere utilizzati quelli attualmente a
disposizione.
7.
Periodicità dei pagamenti degli importi pensionistici:Malta, Cipro, Austria,
Ungheria. In relazione a specifiche
richieste pervenute, si fa presente che è previsto che il numero delle rate
mensili di pensione erogate annualmente sia indicato al punto 6.4 del
formulario E 210. E’ previsto, altresì, che gli importi pensionistici annui
siano indicati sul formulario E 211. Tuttavia, qualora dal
fascicolo di pensione non risultino evidenti né il numero delle rate mensili
della pensione estera, né il suo importo annuo, può essere utile tenere
presenti le informazioni ricevute da alcune Istituzioni estere che di seguito
si riportano. L’istituzione maltese –
International Relations Unit Department of Social Security - provvede
al pagamento degli importi pensionistici ogni 4 settimane per 13 rate
annuali. La competente istituzione
cipriota ha fatto presente che le pensioni di invalidità, vecchiaia e
superstiti sono pagate mensilmente per 13 rate mensili annuali. Le pensioni austriache di
invalidità, vecchiaia e superstiti sono pagate mensilmente per 14 rate
mensili annuali. Il sistema pensionistico
ungherese prevede il pagamento delle pensioni di invalidità, vecchiaia e
superstiti con periodicità mensile nonché l’attribuzione di una tredicesima
mensilità annuale. Gli importi pensionistici indicati sul formulario E 210
non comprendono l’importo aggiuntivo corrisposto a titolo di tredicesima
mensilità. 8. Requisiti
generali di età per il diritto alla pensione di vecchiaia. Si allega (vedi allegato n. 4)
schema riepilogativo dei requisiti generali di età per il diritto alla
pensione di vecchiaia previsti negli Stati membri ai quali è applicabile la
regolamentazione comunitaria a decorrere dal 1° maggio 2004, come risultanti
dalla summenzionata pubblicazione della Commissione europea edita nell’anno
2005, riferentesi al 1° maggio 2004, integrata dalle informazioni acquisite
direttamente dalle competenti istituzioni estere. 9. Utilizzo del formulario E 303 da parte di cittadini dei
nuovi Stati membri dell’Unione europea. Con riferimento ai casi
segnalati da parte di alcune Sedi, si ritiene opportuno puntualizzare un
aspetto relativo all’utilizzo del formulario E 303 da parte di cittadini degli
Stati membri di nuova adesione, che potrebbe eventualmente dare luogo ad una
violazione delle norme italiane esistenti sull’accesso al mercato del lavoro. Ci si riferisce al caso di
chi, titolare di un’indennità di disoccupazione nel Paese di provenienza,
voglia usufruire di tale beneficio in Italia, essendo in possesso del modello
E303 rilasciato dall’ Istituzione di uno dei nuovi Stati membri. La legge
24 dicembre 2003 n.380, di ratifica del Trattato di adesione all’Unione
Europea dei dieci nuovi Paesi ha comportato che, dal primo maggio 2004,
nei confronti dei cittadini degli Stati neocomunitari, trovino applicazione
tutte le disposizioni vigenti di diritto comunitario in materia di libera
circolazione dei lavoratori ad eccezione degli artt. da 1 a 6 e 11
del regolamento n.1612/68, la cui applicazione rimane sospesa per i
primi due anni dalla data di adesione, nel caso in cui, come è avvenuto
per l’Italia, i vecchi Stati membri decidano in tal senso. Tale sospensione
non vale per la Repubblica di Malta e la Repubblica di Cipro, per le quali
non si è reso necessario un periodo transitorio, come già indicato nel
messaggio n. 13887 del 6/5/2004 punto 4. Tenuto conto di quanto sopra,
l’Italia applica le misure nazionali per disciplinare l’accesso dei cittadini
degli Stati neocomunitari al proprio mercato del lavoro, analogamente a
quanto previsto, per i cittadini di Paesi terzi, dal regolamento (CE)
n.859/2003 del 14 maggio 2003 (vedi considerando 10 e 13 del regolamento
stesso). Al fine di regolamentare la
fase transitoria, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con
circolare n. 14/2004, ha emanato le disposizioni applicative del DPCM 20
aprile 2004 “Programmazione dei flussi di ingresso dei lavoratori cittadini
dei nuovi Stati membri della UE nel territorio dello Stato per l’anno 2004”,
indicando le procedure da seguire per l’accesso al mercato del lavoro per i
cittadini degli otto Paesi neocomunitari interessati e, con circolare
n.2/2005, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.26 del 2 febbraio 2005, ha
stabilito la programmazione dei flussi di ingresso per l'anno 2005. Su vari aspetti della materia,
questo Istituto ha già fornito le necessarie istruzioni con la circolare n.
33 del 21 febbraio 2005, alla quale si rimanda. Tutto ciò premesso, nel caso
di cittadini cechi, estoni, lettoni, lituani, ungheresi, polacchi, slovacchi
e sloveni che entrano in Italia con il formulario E303, rilasciato dalle
Istituzioni del proprio Paese, le sedi dell'Istituto non
potranno erogare loro l'indennità di disoccupazione ai sensi dell’art.
69 del Regolamento 1408/71, proprio perché i cittadini in questione non hanno
titolo ad accedere al mercato del lavoro italiano, per effetto della
sospensione delle disposizioni comunitarie sulla libera circolazione dei
lavoratori. Per completezza
d’informazione, si ritiene opportuno sottolineare che il regime transitorio
sopra citato si può estendere fino a sette anni dalla data di adesione:
infatti, dopo i primi due anni, sono possibili due ulteriori fasi, rispettivamente
di tre e di due anni. Si fa pertanto riserva di successive disposizioni alla
scadenza della prima fase (30 aprile 2006). Il Direttore Generale Crecco |
||
|
|
|
|