Inps
Direzione Centrale delle Entrate Contributive
Direzione Centrale Organizzazione
Circolare 8 marzo 2005 n° 39
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OGGETTO: |
Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate pubblicato sul
supplemento ordinario alla G.U. n. 280 del 29.11.2004. Approvazione dello
schema di certificazione unica “CUD 2005”, con le relative istruzioni nonché
definizione delle modalità di certificazione dei redditi diversi di natura
finanziaria. |
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SOMMARIO: |
Precisazioni sulle modalità di compilazione da parte dei
datori di lavoro del riquadro relativo ai dati previdenziali ed assistenziali
INPS della certificazione CUD 2005. Chiarimenti in merito alle istruzioni
contenute nel provvedimento. |
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Premessa L’Agenzia
delle Entrate con il provvedimento del 29 novembre 2004, G.U. n. 280 del
15.11.2004, (All.1) ha approvato lo schema di certificazione unica modello
CUD 2005, unitamente alle informazioni per il contribuente, da utilizzare ai
fini dell’attestazione dell’ammontare complessivo dei redditi di lavoro
dipendente e dei redditi a questo assimilati, di cui agli articoli 49 e 50
del TUIR, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n.917, corrisposti nell’anno 2004, ed assoggettati a tassazione
ordinaria o separata – arretrati di anni precedenti, compresi i relativi
acconti ed anticipazioni, erogati nell’anno 2004 a seguito di cessazioni
avvenute a partire dal 1974, o non ancora avvenute e prestazioni
pensionistiche di cui al decreto legislativo n.124 del 1993 erogate in forma
di capitale - delle relative ritenute di acconto operate, delle detrazioni
effettuate, dei dati previdenziali e assistenziali relativi alla
contribuzione, versata o dovuta all’INPS e all’INPDAP e all’ IPOST. La certificazione CUD
2005 deve essere rilasciata, limitatamente ai dati previdenziali di
pertinenza dell’I.N.P.S., anche dai datori di lavoro non sostituti d’imposta,
già tenuti alla presentazione delle denunce individuali delle retribuzioni
dei lavoratori dipendenti previste dall’art. 4 del D.L. 6 luglio 1978, n.352,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1978, n.467 ( modello
01/M). La predetta certificazione
deve essere rilasciata per attestare i dati previdenziali ed assistenziali
versati o dovuti all’INPS per l’anno 2004 da parte dei datori di lavoro anche
non sostituti d’imposta, che occupano dirigenti ex INPDAI, già tenuti alla
presentazione del mod. DAP/12. Si
richiama l’attenzione delle sedi dell’Istituto sul disposto di cui all’art.
2.3 del provvedimento in oggetto il quale prevede che, per i periodi per i
quali non risultano acquisiti negli archivi dell’I.N.P.S. i flussi
informativi delle dichiarazioni di cui all’art. 4 del D.P.R.
n.322/98 e successive modificazioni, la certificazione CUD 2005, rilasciata
dal datore di lavoro, può essere presentata dall’interessato all’I.N.P.S. ai
fini della determinazione del diritto e della misura delle prestazioni nonché
degli altri adempimenti istituzionali. Per i medesimi periodi e agli
stessi fini, in attesa che vengano acquisiti negli archivi I.N.P.S. i flussi
informativi delle predette dichiarazioni unificate, i datori di lavoro
potranno presentare una dichiarazione a mezzo di supporto magnetico o in via
telematica secondo le istruzioni fornite dall’Istituto. L’art. 4 del provvedimento in
questione prevede che, qualora il sostituto d’imposta, a seguito di richiesta
conseguente alla cessazione del rapporto di lavoro avvenuta nel corso
dell’anno 2004, abbia già rilasciato il Mod CUD prima dell’approvazione del
nuovo schema di certificazione CUD 2005, dovrà consegnare una certificazione
integrativa contenente i dati previsti nella CUD 2005 e non presenti nel
modello di certificazione dell’anno precedente. La certificazione integrativa
può anche non essere comprensiva dei dati già certificati . Tuttavia i dati
previdenziali e assistenziali devono, invece, essere comprensivi anche di
quelli contenuti nella certificazione precedente. Lavoratori cessati nel corso
dell’anno 2005 Il provvedimento in oggetto,
all’art. 1.5 prevede che lo schema di certificazione CUD 2005 può essere
utilizzato anche per certificare i dati relativi a periodi successivi
all’anno 2004 fino all’approvazione di un nuovo schema di certificazione. In
tal caso i riferimenti agli anni 2004 e 2005 contenuti nello schema di
certificazione e nelle relative istruzioni devono intendersi riferiti ad anni
successivi. Lo stesso articolo prevede che
i dati previdenziali e assistenziali, per i periodi successivi al 2004,
potranno subire variazioni, in relazione a quanto disposto dall’art. 44,
comma 9, del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269,convertito con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, sulla mensilizzazione
dei flussi retributivi operante da gennaio 2005 (si vedano le circolari n.152
del 22.11.2004 e n.3 del 11.01.2005). A tale ultimo riguardo, si
precisa che i datori di lavoro, per i cessati nel corso del corrente anno, in
vigenza del periodo transitorio di avvio della mensilizzazione, potranno
attestare i dati previdenziali e assistenziali sia secondo lo schema di
certificazione CUD 2005 sia secondo il tracciato EMens. In tal caso potranno
riportare su stampa formato A4 i dati che hanno costituito il flusso EMens di
mensilizzazione per il soggetto interessato. In ogni caso per i dipendenti
cessati dovrà essere trasmesso all’INPS il flusso telematico EMens. Termine per il rilascio della
certificazione La certificazione unica dei
redditi di lavoro dipendente e di quelli a questo assimilati deve essere
consegnata al contribuente dai datori di lavoro o enti eroganti e dagli enti
pubblici o privati che erogano trattamenti pensionistici, entro il 15 marzo
del periodo d’imposta successivo a quello cui si riferiscono i redditi
certificati ovvero entro 12 giorni dalla richiesta del dipendente in caso di
cessazione del rapporto di lavoro. CUD 2005
“Certificazione di cui all’art. 4, commi 6-ter e 6-quater,del D.P.R. 22
luglio 1998, n. 322, relativa all’anno 2004” Lo schema di certificazione
CUD 2005 (All. 2), non presenta nel tracciato della Parte “C”, relativa ai
dati previdenziali e assistenziali INPS, novità rilevanti rispetto a quello
dell’anno precedente se non nella Sezione 3 nella parte relativa ai
contributi dovuti dove è stata istituita una nuova casella:”Bonus L.
243/2004” riguardo l’esposizione dei dati relativi all’incentivo per il
posticipo del pensionamento. Modalità
di compilazione Per le modalità di
compilazione si rinvia alle istruzioni allegate al citato Provvedimento
dell’Agenzia delle Entrate (All.3 - Istruzioni per il datore di lavoro, Ente
pensionistico o altro sostituto d’imposta -) In merito alla compilazione
del riquadro dei dati previdenziali e assistenziali INPS, si evidenziano di
seguito le novità più significative e si forniscono alcune precisazioni con
riferimento alle predette istruzioni. Si rammenta, inoltre, che I
dati previdenziali ed assistenziali devono essere indicati nella
certificazione separatamente facendo riferimento ad ogni matricola aziendale
utilizzata per il versamento dei contributi. SEZIONE
1 Qualifica
Assicurativa I punti
1,2,3 del campo “Qualifica Assicurativa” devono essere sempre compilati
quando sono presenti i dati previdenziali ed assistenziali INPS. Nel punto 2 “Tempo pieno o
parziale” si precisa che i codici “L,N,R” sono cessati. Per quanto riguarda il punto 3
si precisa che nel codice “D”, utilizzato per identificare i lavoratori a
tempo determinato sono anche compresi i particolari tipi di rapporto
evidenziati con i contratti di inserimento. Tipo
rapporto Il punto
20 “Tipo rapporto” va indicato solo per particolari tipi di rapporto di
lavoro per i quali sono previste agevolazioni contributive o altri casi
particolari. Ai fini della compilazione
della certificazione relativa all’anno 2004 si precisa che: è stato istituito il nuovo
codice “Tipo rapporto” “80” con il significato di “Lavoratori esclusi
dalla contribuzione IVS art.1, co.12,Legge 243/2004 (bonus per posticipo
pensionamento)”. Si precisa inoltre che il
codice 27 presente nella tabella riportata nelle istruzioni del modello CUD
2005 non è più in uso. Per quanto riguarda i
contratti di inserimento previsti dalD.Lgs.10 settembre 2003,n.276 (circolare
INPS n.51/2004) dovranno essere indicati i seguenti nuovi codici
secondo il tipo di agevolazione contributiva spettante: A0- Lavoratori assunti con
contratto di inserimento di età compresa tra i 18 e i 29 anni esclusi dai
benefici economici previsti dal D.Lgs n.276/2003 B1- Lavoratori assunti con
contratto di inserimento disoccupati di lunga durata di età compresa tra i 29
e i 32 anni per i quali al datore di lavoro compete la riduzione del 25% dei
contributi prevista dal D.Lgs n.276/2003 B2- Lavoratori assunti con
contratto di inserimento disoccupati di lunga durata di età compresa tra i 29
e i 32 anni per i quali al datore di lavoro compete la riduzione del 40% dei
contributi prevista dal D.Lgs n.276/2003 B3
- Lavoratori assunti con contratto di inserimento disoccupati di lunga durata
di età compresa tra i 29 e i 32 anni per i quali al datore di lavoro compete
la riduzione del 50% dei contributi prevista dal D.Lgs n.276/2003
B4 - Lavoratori assunti con contratto di
inserimento disoccupati di lunga durata di età compresa tra i 29 e i 32 anni
per i quali al datore di lavoro compete la riduzione del 100% dei contributi
prevista dal D.Lgs n.276/2003
C1
- Lavoratori assunti con contratto di inserimento con più di 50 anni di età
privi del posto di lavoro per i quali al datore di lavoro compete la
riduzione del 25% dei contributi prevista dal D.Lgs n.276/2003 C2
- Lavoratori assunti con contratto di inserimento con più di 50 anni di età
privi del posto di lavoro per i quali al datore di lavoro compete la
riduzione del 40% dei contributi prevista dal D.Lgs n.276/2003 C3
- Lavoratori assunti con contratto di inserimento con più di 50 anni di età
privi del posto di lavoro per i quali al datore di lavoro compete la
riduzione del 50% dei contributi prevista dal D.Lgs n.276/2003 C4
- Lavoratori assunti con contratto di inserimento con più di 50 anni di età
privi del posto di lavoro per i quali al datore di lavoro compete la
riduzione del 100% dei contributi prevista dal D.Lgs n.276/2003 D1
- Lavoratori assunti con contratto di inserimento che intendono riprendere
una attività lavorativa e che non abbiano lavorato per almeno due anni per i
quali il datore di lavoro beneficia della riduzione del 25% dei contributi
prevista da D.Lgs n.276/2003 D2
- Lavoratori assunti con contratto di inserimento che intendono riprendere
una attività lavorativa e che non abbiano lavorato per almeno due anni per i
quali il datore di lavoro beneficia della riduzione del 40% dei contributi
prevista da D.Lgs n.276/2003 D3
- Lavoratori assunti con contratto di inserimento che intendono riprendere
una attività lavorativa e che non abbiano lavorato per almeno due anni per i
quali il datore di lavoro beneficia della riduzione del 50% dei contributi
prevista da D.Lgs n.276/2003 D4
- Lavoratori assunti con contratto di inserimento che intendono riprendere una
attività lavorativa e che non abbiano lavorato per almeno due anni per i
quali il datore di lavoro beneficia della riduzione del 100% dei contributi
prevista da D.Lgs n.276/2003 E1
-Lavoratrici assunte con contratto di inserimento di qualsiasi età residenti
in area geografica il cui tasso di occupazione femminile sia inferiore almeno
del 20% di quello maschile o in cui il tasso di disoccupazione femminile
superi del 10% quello maschile per le quali il datore di lavoro beneficia
della riduzione del 25% dei contributi prevista dal D.Lgs n.276/2003 E2
-Lavoratrici assunte con contratto di inserimento di qualsiasi età residenti
in area geografica il cui tasso di occupazione femminile sia inferiore almeno
del 20% di quello maschile o in cui il tasso di disoccupazione femminile
superi del 10% quello maschile per le quali il datore di lavoro beneficia
della riduzione del 40% dei contributi prevista dal D.Lgs n.276/2003 E3
-Lavoratrici assunte con contratto di inserimento di qualsiasi età residenti
in area geografica il cui tasso di occupazione femminile sia inferiore almeno
del 20% di quello maschile o in cui il tasso di disoccupazione femminile
superi del 10% quello maschile per le quali il datore di lavoro beneficia
della riduzione del 50% dei contributi prevista dal D.Lgs n.276/2003 E4
- Lavoratrici assunte con contratto di inserimento di qualsiasi età residenti
in area geografica il cui tasso di occupazione femminile sia inferiore almeno
del 20% di quello maschile o in cui il tasso di disoccupazione femminile
superi del 10% quello maschile per le quali il datore di lavoro beneficia
della riduzione del 100% dei contributi prevista dal D.Lgs n.276/2003 F1
- Lavoratori assunti con contratto di inserimento riconosciuti affetti, ai
sensi della normativa vigente, da un grave handicap fisico, mentale o
psichico, per i quali il datore di lavoro beneficia della riduzione del 25%
dei contributi prevista dal D.Lgs n.276/2003 F2
- Lavoratori assunti con contratto di inserimento riconosciuti affetti, ai
sensi della normativa vigente, da un grave handicap fisico, mentale o
psichico, per i quali il datore di lavoro beneficia della riduzione del 40%
dei contributi prevista dal D.Lgs n.276/ F3
- Lavoratori assunti con contratto di inserimento riconosciuti affetti, ai
sensi della normativa vigente, da un grave handicap fisico, mentale o
psichico, per i quali il datore di lavoro beneficia della riduzione del 50%
dei contributi prevista dal D.Lgs n.276/2003 F4
- Lavoratori assunti con contratto di inserimento riconosciuti affetti, ai
sensi della normativa vigente, da un grave handicap fisico, mentale o
psichico, per i quali il datore di lavoro beneficia della riduzione del 100%
dei contributi prevista dal D.Lgs n.276/2003 SEZIONE 2
Retribuzioni particolari E’ stato istituito il nuovo
codice “tipo retribuzione particolare” Y3 con il significato di “Lavoratore
Fondo volo in possesso al 31.12.1995 di una anzianità contributiva inferiore
a 18 anni interi che ha aderito ai fondi complementari”. Come precisato nella circolare
140/2003 in data 27.11.2000 e in data 1.1.2003 sono diventati operativi
rispettivamente il Fondo di previdenza complementare PNT Piloti e Tecnici di
volo (Previvolo) e il Fondo di previdenza complementare per gli Assistenti di
volo (FONDAV), di cui al decreto legislativo n.124/1993 e successive
modificazione e integrazioni che ha dettato le norme per la costituzione dei
fondi complementari. I commi 3 e 4 dell’art. 1 del decreto legislativo
n.164/1997 prevedono che per il personale iscritto al Fondo volo, che alla
data del 31.12.1995, può far valere un'anzianità contributiva inferiore a 18
anni interi, il contributo di finanziamento del Fondo stesso è ridotto, a
regime, di 3,12 punti percentuali (di cui 1,028 a carico del lavoratore e
2,092 a carico del datore di lavoro), a condizione che le somme derivanti da
tale riduzione siano destinate al finanziamento dei fondi di previdenza
complementare previsti dal citato decreto legislativo n.124/1993. Pertanto, per tale personale
che al 31.12.1995 era in possesso di una anzianità contributiva inferiore a
18 anni interi di contributi in qualsivoglia gestione e ha aderito ai fondi
complementari (dipendenti identificati nel modello DM/10 con il codice X32)
deve essere indicato nel punto 26 del riquadro retribuzioni particolariil
nuovo codice Y3. SEZIONE 3
“ Accredito di contribuzioni
figurative” A seguito di chiarimenti
richiesti sulla compilazione di tale sezione per la parte riguardante gli
apprendisti si ribadisce che tali lavoratori hanno diritto all’accredito di
contribuzione figurativa (punti da 35 a 50) in relazione agli eventi di
malattia e infortunio , malattia ex lege n.88 del 1987, congedi per maternità
, congedi parentali riposi e permessi, congedi per la malattia del figlio ex
D.Lgs.26 marzo 2001, n.151. Gli Apprendisti sono esclusi e pertanto non hanno
diritto all’accredito di contribuzione figurativa, per ciò che concerne i
trattamenti di integrazione salariale, disoccupazione e mobilità. I punti 48 e 49 riguardano
i congedi di cui all’art. 42,comma 5, D.Lgs. n.151/2001. Come noto in base a
tale norma sono riconoscibili figurativamente i periodi di congedo per un
massimo di 2 anni nell’arco della vita lavorativa , per assistere il
familiare portatore di handicap grave. A tale proposito si precisa che
durante il congedo spettano una indennità corrispondente all’ultima
retribuzione percepita e la copertura figurativa per un importo
complessivo, pari per l’anno 2004, a euro 38.969,64. Al riguardo
si rinvia ad ulteriori istruzioni che saranno impartite con circolare
in corso di emanazione. BONUS L. 243/2004 (incentivo al
posticipo del pensionamento) In corrispondenza dei dati
relativi ai contributi dovuti è stata inserita, come accennato in
premessa, nel punto 55 la casella “Bonus” per i lavoratori che hanno
esercitato la facoltà prevista dall’art.1, co.12, della legge 29 agosto 2004,
n.243. In tale punto deve essere riportato l’importo dell’incentivo ( pari al
32,70 della retribuzione lorda) riferito ai contributi pensionistici maturati
nell’anno di competenza della certificazione. L’importo va arrotondato
all’unità di Euro. Per tale fattispecie nel punto 51 “trattenute per
contribuzione a carico del lavoratore” non va indicato l’importo dell’8,89 %
(IVS). In relazione alle richieste di
chiarimenti pervenute al riguardo si forniscono talune precisazioni in merito
alla compilazione della certificazione nei confronti dei lavoratori
beneficiari del bonus. Premesso che la
decorrenza del Bonus non può essere anteriore al 1.11.2004 si forniscono le
seguenti precisazioni per i lavoratori beneficiari di bonus da tale data. Le istruzioni di
carattere generale di compilazione del CUD prevedono che qualora per lo
stesso dipendente debbano essere certificate più situazioni assicurative (il
caso che qui ricorre è il cambiamento del tipo rapporto da
"assente" in "80" ) devono essere compilate o
certificazioni separate ovvero un'unica certificazione compilando ulteriori
righi, identificati da una numerazione progressiva. Comunque i dati
previdenziali e assistenziali devono essere indicati separatamente con
riferimento ad ognuna delle situazioni contributive. Pertanto:
punto 6 : barrare
IVS e DS punto 9 e 10:
Competenze correnti e altre competenze fino a quelle assoggettate a
contribuzione al 31.10.2004 punto 11:settimane
retribuite fino al 31.10.2004 punto 12:
per i rapporti part-time settimane utili alla misura pensione fino al
31.10.2004 (trasformazione ore in settimane) punto 13: giorni fino
al 31.10.2004 punti 14 e 15:
tutti ad esclusione di novembre e dicembre sez. 3 : va
compilata con riferimento agli eventi verificatisi al 31.10.2004
punto 6 : barrare
DS punto 9 e 10:
Competenze correnti e altre competenze relative ai mesi di novembre e
dicembre (compresa la tredicesima) assoggettate alle contribuzioni
minori (DS, CUAF....) punto 11:settimane
retribuite dal 1.11. al 31.12.10.2004 punto 12:
non è richiesta la compilazione in quanto dal 1.11. non sono dovuti i
contributi pensionistici punto 13: giorni
dal 1.11. al 31.12.2004 punti 14 e 15:
tutti ad esclusione di gennaio-ottobre punto 20: tipo
raporto 80 punto 22: TFR sez. 3 : va
compilata con riferimento agli eventi verificatisi dal 1.11. al 31.12.2004
(ancorchè non sia dovuta la contribuzione pensionistica può esistere
quella figurativa). Per il personale
iscritto a Fondi Speciali ovvero evidenze contabili separate, valgono le
stesse regole di cui sopra. Nella prima certificazione occorre compilare anche
la sez. 2 per le retribuzioni particolari per i periodi fino al
31.10.2004. Nella seconda certificazione tale sezione non va compilata. In ogni caso
nel punto 51 vanno riportati i contributi del lavoratore trattenuti fino al
periodo di competenza 31 ottobre 2004, mentre i contributi oggetto di
bonus (quota datore di lavoro e quota lavoratore) di competenza novembre e
dicembre 2004 , vanno riportati nella casella 55. SEZIONE
4 (Collaborazioni Coordinate e continuative) Collaborazioni
coordinate e continuative Come
noto questa sezione è riservata alla certificazione dei compensi corrisposti,
durante l'anno 2004, ai collaboratori coordinati e continuativi, ivi compresi
i collaboratori a progetto, iscritti alla Gestione Separata INPS, di cui
all'art. 2, comma 26, legge 8/8/1995, n. 335. Si
precisa che nel punto 58 (compensi corrisposti) l’importo dei compensi deve
essere indicato nei limiti del massimale contributivo annuo di cui all’art.
2, comma 18, della legge 335/1995 (anno 2004 euro 82.401,00). La sezione non va compilata
per i soggetti iscritti alla gestione titolari di reddito di lavoro autonomo
occasionale (art 44 L. 326/2003)
Il
Direttore Generale
Crecco |
Allegato
N.1
Allegato
N.2
Allegato
N.3
Note: i collegamenti rimandano al sito Inps