INPS
Direzione Centrale delle Prestazioni
(Messaggio 7 dicembre 2004 n° 39791)
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OGGETTO: |
Spedizionieri doganali gia’ iscritti al Fondo
previdenziale e assistenziale soppresso dal 1° gennaio 1998 dalla legge 16
luglio 1997, n. 230. Benefici pensionistici per lavoro svolto con esposizione
all’amianto previsti dall’articolo 13 della legge 27 marzo 1992,
n. 257, modificata dalla legge 4 agosto 1993, n. 271. |
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Il
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, cui era stata sottoposta la
questione riguardante la possibilita’ di applicare la disciplina legislativa
in oggetto agli spedizionieri doganali, gia’ iscritti al Fondo previdenziale
e assistenziale degli spedizionieri doganali, soppresso dal 1° gennaio 1998
dalla legge 16 luglio 1997, n. 230, su conforme parere del Ministero
dell’economia e delle finanze, ha fatto presente quanto segue. Le
disposizioni di cui all’articolo 13 della legge n. 257/1992 sono da
intendersi nel senso della riferibilita’ dell’intera disciplina ai soli
lavoratori dipendenti e, riguardando il predetto Fondo soggetti iscritti agli
albi delle libere professioni, l’eventuale estensione agli spedizionieri
doganali della disciplina recata dalla citata norma di legge non puo’ essere
definita in via interpretativa ma richiede una modifica della normativa
vigente. Cio’,
come chiarito dallo stesso Dicastero, in coerenza con le considerazioni
formulate per i lavoratori autonomi, iscritti alla Gestione speciale per gli
artigiani. Il
citato parere ministeriale esclude, quindi, la possibilita’ di riconoscere il
beneficio in parola per esposizione all’amianto riferita ad attivita’ svolta
quale spedizioniere doganale con iscrizione al soppresso Fondo. Si
chiarisce che il beneficio di cui trattasi e’ riconosciuto per periodi di
esposizione all’amianto riguardante attivita’ subordinata di spedizioniere
doganale, con iscrizione all’assicurazione generale obbligatoria dei
lavoratori dipendenti, su pensioni non a carico del soppresso Fondo. Tenuto
conto che, secondo quanto chiarito dal Ministero del lavoro e delle politiche
sociali, il legislatore ha inteso tutelare l’esposizione patita durante il
periodo di attivita’ lavorativa subordinata, ai fini del riconoscimento del
beneficio di cui trattasi, per l’esposizione riferita ad attivita’
subordinata, su pensioni non a carico del soppresso fondo, a nulla rileva la
circostanza che alla data di entrata in vigore della legge gli interessati
svolgessero attivita’ di spedizioniere doganale. Il Direttore Centrale
Prestazioni
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