INPS
Direzione Centrale delle Prestazioni
(Messaggio 29.11.2005 N° 39042)
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OGGETTO: |
Benefici previdenziali per i
lavoratori esposti al rischio chimico dello stabilimento ex ACNA di Cengio.
Modifiche alle procedure di nuova liquidazione e di ricostituzione di
pensioni |
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DIREZIONE CENTRALE DELLE PRESTAZIONI DIREZIONE CENTRALE SISTEMI INFORMATIVI E TELECOMUNICAZIONI AI DIRETTORI REGIONALI AI DIRETTORI PROVINCIALI e SUBPROVINCIALI AI DIRETTORI DELLE AGENZIE Con messaggio n. 34884 del 29 ottobre 2004 sono
state rilasciate le procedure di liquidazione e di ricostituzione delle
pensioni per l’attribuzione, alle pensioni con decorrenza anteriore al 1°
febbraio 2004, dei benefici previsti dall’articolo 3, comma 133, della legge
24 dicembre 2003, n. 350, “Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004)”, in favore dei
lavoratori esposti al rischio chimico da cloro, nitro e ammine dello
stabilimento ex ACNA di Cengio. Nel citato messaggio venivano riepilogate le modalità
operative, per l’attribuzione del beneficio previdenziale in argomento,
secondo i criteri applicativi contenuti nella circolare n.78 del 12 maggio
2004, che prevedeva la moltiplicazione per il coefficiente di 1,25, ai soli
fini della determinazione dell’importo della prestazione pensionistica e non
anche ai fini della maturazione del diritto di accesso alla medesima, in
favore dei lavoratori interessati, del periodo di esposizione al rischio
chimico da cloro, nitro e ammine, indipendentemente dagli anni di
esposizione. Con circolare n. 116 dell’11
novembre 2005, a seguito di una riconsiderazione della disposizione contenuta
nella citata legge 24 dicembre 2003, n. 350, articolo 3, comma 133, e della ratio
ad essa sottostante, il Ministero del lavoro ha precisato che in favore
dei lavoratori dello stabilimento ex Acna di Cengio, il periodo di
esposizione al rischio chimico da cloro, nitro e ammine, indipendentemente
dagli anni di esposizione, è moltiplicato per il coefficiente di 1,5 sia ai
fini della maturazione del diritto di accesso alla prestazione pensionistica
sia ai fini della determinazione dell’importo della medesima. Le modalità procedurali sono già state definite con il
citato messaggio n. 34884 del 29 ottobre 2004 al quale si rimanda. Si evidenziano ora le modifiche apportate alle procedure
di ricostituzione e di liquidazione delle pensioni per consentire di
attribuire il numero di settimane di incremento secondo i nuovi criteri
illustrati nella circolare n. 116 dell’11 novembre 2005. 1 – Procedura di ricostituzione delle pensioni PANNELLO MRCRET0 SETTIMANE: il numero di settimane relative alla gestione
“Q” sia di quota A e/o B non possono essere superiori ad 1/2 del numero di
settimane indicate nelle rispettive quote A e/o B. 2 – Procedura di liquidazione delle pensioni PANNELLO MNLCR11 SETTIMANE: il numero di settimane relative alla gestione
“Q” sia di quota A e/o B non possono essere superiori ad 1/2 del numero di
settimane indicate nelle rispettive quote A e/o B. IL DIRETTORE CENTRALE
DELLE
IL DIRETORE CENTRALE DEI
PRESTAZIONI
SISTEMI INFORMATIVI
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