LaPrevidenza.it

 

INPS

Direzione Centrale delle Prestazioni

(Messaggio 29.11.2005 N° 39042)

 

 

 

 

OGGETTO:

Benefici previdenziali per i lavoratori esposti al rischio chimico dello stabilimento ex ACNA di Cengio. Modifiche alle procedure di nuova liquidazione e di ricostituzione di pensioni

 

 

DIREZIONE CENTRALE

DELLE PRESTAZIONI

 

DIREZIONE CENTRALE

SISTEMI INFORMATIVI E TELECOMUNICAZIONI

 

 

AI DIRETTORI REGIONALI

AI DIRETTORI PROVINCIALI e SUBPROVINCIALI

AI DIRETTORI DELLE AGENZIE

 

 

 

 

Con messaggio n. 34884 del 29 ottobre 2004  sono state rilasciate le procedure di liquidazione e di ricostituzione delle pensioni per l’attribuzione, alle pensioni con decorrenza anteriore al 1° febbraio 2004, dei benefici previsti dall’articolo 3, comma 133, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004)”, in favore dei lavoratori esposti al rischio chimico da cloro, nitro e ammine dello stabilimento ex ACNA di Cengio.

 

Nel citato messaggio venivano riepilogate le modalità operative, per l’attribuzione del beneficio previdenziale in argomento, secondo i criteri applicativi contenuti nella circolare n.78 del 12 maggio 2004, che prevedeva la moltiplicazione per il coefficiente di 1,25, ai soli fini della determinazione dell’importo della prestazione pensionistica e non anche ai fini della maturazione del diritto di accesso alla medesima, in favore dei lavoratori interessati, del periodo di esposizione al rischio chimico da cloro, nitro e ammine, indipendentemente dagli anni di esposizione.

 

Con circolare n. 116 dell’11 novembre 2005, a seguito di una riconsiderazione della disposizione contenuta nella citata legge 24 dicembre 2003, n. 350, articolo 3, comma 133, e della ratio ad essa sottostante, il Ministero del lavoro ha precisato che in favore dei lavoratori dello stabilimento ex Acna di Cengio, il periodo di esposizione al rischio chimico da cloro, nitro e ammine, indipendentemente dagli anni di esposizione, è moltiplicato per il coefficiente di 1,5 sia ai fini della maturazione del diritto di accesso alla prestazione pensionistica sia ai fini della determinazione dell’importo della medesima.

 

Le modalità procedurali sono già state definite con il citato messaggio n. 34884 del 29 ottobre 2004  al quale si rimanda.

Si evidenziano ora le modifiche apportate alle procedure di ricostituzione e di liquidazione delle pensioni per consentire di attribuire il numero di settimane di incremento secondo i nuovi criteri illustrati nella circolare n. 116 dell’11 novembre 2005.

 

 

1 – Procedura di ricostituzione delle pensioni

 

PANNELLO MRCRET0

 

SETTIMANE: il numero di settimane relative alla gestione “Q” sia di quota A e/o B non possono essere superiori ad 1/2 del numero di settimane indicate nelle rispettive quote A e/o B.

 

 

2 – Procedura di liquidazione delle pensioni

 

PANNELLO MNLCR11

 

SETTIMANE: il numero di settimane relative alla gestione “Q” sia di quota A e/o B non possono essere superiori ad 1/2 del numero di settimane indicate nelle rispettive quote A e/o B.

 

IL DIRETTORE CENTRALE DELLE                              IL DIRETORE  CENTRALE DEI

             PRESTAZIONI                                                 SISTEMI INFORMATIVI

                   Nori                                                                  Spadaccia 

 

 

 

 

 

 

Inizio

 

 LaPrevidenza.it