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Finanza, Contabilità e Bilancio
Circolare 3 marzo 2005 n° 37
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OGGETTO: |
Art. 1, comma 146 della legge 30.12.2004, n. 311 (Finanziaria
2005).Disposizioni in materia di integrazioni salariali ordinarie per le
imprese industriali operanti nel settore dell’indotto automobilistico.
Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti. |
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SOMMARIO: |
Trattamento di cassa integrazione ordinaria del comparto
dell’indotto automobilistico.Monitoraggio del limite massimo delle unità
autorizzabili.Modalità operative.Istruzioni contabili |
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Il comma 146 dell'art. 1 della
legge finanziaria 2005 stabilisce che per le imprese industriali che svolgono
attività produttiva di fornitura o sub fornitura di componenti di supporto o
di servizio, a favore di imprese operanti nel settore
automobilistico, i periodi d i integrazione salariale ordinaria fruiti negli
anni 2003 e 2004 non vengono computati ai fini della determinazione del
limite massimo di utilizzo della integrazione
salariale ordinaria di cui all'art. 6, della legge 20 maggio 1975, n. 164,
entro il limite di 1.100 unità annue.
A)
IMPRESE DESTINATARIE E LORO CODIFICA Per la individuazione del
campo di applicazione della disposizione contenuta
nel comma sopra riportato si rimanda alle disposizioni diramate nella circ.
n. 43 del 9.3.2004, punto A). B)
FINANZIAMENTO Il finanziamento per la
copertura della norma in esame è a carico del bilancio dello Stato cap.
43/63 che stanzia 20.000.000 € in ciascuno degli anni 2005, 2006 e
2007. C)
CRITERI DI APPLICAZIONE DELLA NORMA La norma in argomento prevede
la neutralizzazione dei periodi fruiti d i CIGO nel 2003 e 2004 dalle
imprese dell'indotto automobilistico ai fini del computo dei limiti temporali
di intervento CIGO di cui all'art. 6 della legge 164/75 nel limite massimo d
i 1.100 unità annue. Tale limite è interpretato
ritenendo che il legislatore con tale disposizione abbia voluto riferirsi ad
unità/ore (e cioè 1.100 x 2.000 ore annue fruibili = 2.200.000 ore). Esaurito tale numero di
ore fruibili le domande ulteriori che pervengono dalle aziende dell'indotto
automobilistico ricadono, ai fini dei limiti temporali, nell'ambito della
normativa generale di cui all'art. 6 della legge 164/75. Per realizzare le finalità
della norma in esame è quindi necessario eseguire un monitoraggio su tutte le
aziende interessate ed istituire un polo di raccolta e di unificazione dei
dati. Tale polo è stato individuato nella Sede Regionale del Piemonte. D)
DOMANDE Sul modulo di domanda le
aziende dovranno specificare che la richiesta della CIGO riguarda i l comma
146 della legge 311/2004. Poiché esiste un plafond annuo
di ore (2.200.000) raggiunto i l quale le domande d i CIGO vanno esaminate
tenendo conto degli ordinari limiti temporali d i cui all'art. 6 della legge
164/75, è necessario che le Sedi territorialmente competenti protocollino con
data ed ora l'arrivo della domanda stessa. E)
MONITORAGGIO Al fine di verificare il
raggiungimento del limite di 1.100 unità annue è essenziale che i dati delle
ore richieste, distinte tra operai e impiegati, confluiscano presso la
Direzione Regionale del Piemonte, individuata come polo di raccolta
delle informazioni necessarie al controllo del limite suddetto. Del pari le Sedi dovranno
comunicare alla Direzione Regionale sia la conferma delle ore autorizzate sia
il numero delle ore respinte, in caso di negata o parziale autorizzazione,
sempre distinte tra operai e impiegati. Tale Sede Regionale terrà il
conto delle ore autorizzate che rientrano a far parte delle 2.200.000 ore
annue avendo cura di informare la Direzione Centrale Prestazioni a sostegno
del reddito nel momento in cui manchi il 10% delle 2.200.000 ore annue
autorizzabili. Infatti dopo tale data per le
successive domande si dovrà tenere conto del limite temporale di cui all'art.
6 della legge 164/75. La comunicazione delle ore
deve essere fatta utilizzando e-mail indirizzata a: Carla
Mazzarelli/8180/TO/INPS/IT. La verifica andrà
effettuata separatamente per ognuno degli anni 2005, 2006 e 2007. F)
PROCEDURE INFORMATICHE Le procedura informatiche sono
state aggiornate per recepire il nuovo trattamento. Le fasi di acquisizione delle
domande sono quelle già in uso per i modd. Igi 15, sui quali le aziende
dovranno indicare che intendono avvalersi di quanto disposto dal comma 146
dell’art. 1 della L30.12.2004 n. 311 (Finanziaria 2005). Il codice di intervento da utilizzare è il Codice
143. I codici evento compatibili
sono i seguenti: -
011 : crisi temporanea di mercato - 012
: mancanza di ordini, commesse e lavoro I periodi interessati alla richiesta devono
essere compresi tra il 27.12.2004 e il 05.01.2008. G)
MODALITA' OPERATIVE PER IL CONGUAGLIO DELLE INTEGRAZIONI SALARIALI
ORDINARIE EX ART. 1 COMMA 146 DELLA LEGGE 311/2004 (FINANZIARIA 2005) Per le operazioni di
conguaglio delle integrazioni salariali di cui sopra, autorizzate ai
sensi dell’art. 1 comma 146 legge n. 311/2004, le imprese opereranno
come segue: - esporranno
l’ammontare del trattamento CIG in uno dei righi in bianco del quadro “D”
del mod. DM10/2 preceduto dal codice di nuova istituzione “G832”
avente il significato di “conguaglio CIG ex art. 1, c. 146,
L.311/2004, soggetto al contributo addizionale; -
indicheranno l’importo relativo agli assegni per il nucleo familiare connessi
al trattamento salariale in argomento, in uno dei righi in bianco del quadro
“D” del mod. DM10/2 facendolo precedere dal codice di nuova
istituzione “G833” avente il significato di “conguaglio ANF
ex art. 1, c 146, L.311/2004” ; -
esporranno l’importo del contributo addizionale sulle integrazioni salariali
di cui trattasi, nei quadri “B/C” del modello
DM10/2, con il codice di nuova istituzione “E331” avente il
significato “contributo addizionale su trattamenti CIG ex art. 1, c.
146, L 311//2004”. Nessun dato dovrà essere esposto nelle caselle
“n. dipendenti”, “n. giornate” e “retribuzioni”. H)
ISTRUZIONI CONTABILI In considerazione del fatto
che gli oneri connessi con i trattamenti di integrazione salariale di che trattasi
sono posti a carico dello Stato come precisato al precedente punto B), gli
stessi vengono rilevati nell’ambito della “Gestione degli interventi
assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali” secondo le
istruzioni di seguito indicate. Gli importi per i trattamenti
ordinari di integrazione salariale evidenziati dai datori di lavoro nei
modelli DM 10/2 con il codice “G832”, secondo le modalità riportate al
precedente punto G), devono essere imputati al conto GAU 30/175,
se riferiti alla competenza dell’anno in corso, ovvero al conto GAU 30/115,
se riferiti alla competenza degli anni precedenti. Gli assegni per il nucleo
familiare connessi ai suddetti trattamenti, evidenziati con il codice “G833”,
devono essere imputati ai conti GAT 30/175, per la competenza
dell’anno in corso, e GAT 30/115 se relativi alla competenza degli
anni precedenti. Per la rilevazione del
contributo addizionale, relativo alle integrazioni salariali in
argomento, indicato con il codice “E331”, sono stati
istituiti i conti GAU 21/175, se di
competenza dell’anno in corso e GAU 21/115, se di competenza degli
anni precedenti. Naturalmente i conti GAU
30/115, GAT 30/115 e GAU 21/115 dovranno essere imputati a partire
dall’esercizio 2006. In allegato si riportano i
citati conti GAU 30/115, GAU 30/175, GAT 30/115, GAT 30/175, GAU 21/115 e GAU
21/175, tutti di nuova istituzione.
Il
Direttore Generale
Crecco |