INPS
Direzione Centrale delle
Entrate Contributive
(Circolare 8.3.2006 n° 36)
Contribuzione di maternità ed Anf (ex Cuaf) per le aziende
che occupano lavoratori iscritti all’INPDAP.
Ulteriori chiarimenti. Modalità di compilazione delle
denunce da parte delle aziende che occupano dirigenti
iscritti all’INPS, all’ INPDAP e all’ex
INPDAI.
1) Misura
delle aliquote di contribuzione ex Cuaf e maternità per le
aziende che versano la contribuzione
pensionistica all’Inpdap.
Adempimenti
delle U.D.P., aziende con dipendenti.
2) Modalità
di compilazione del modello DM10/2 e
dell’EMENS
da parte delle aziende, classificate ai fini
previdenziali con c.s.c.
2.xx.xx, che occupano dirigenti iscritti
all’Inps all’Inpdap e all’ex inpdai.
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Premessa Con circolare n. 103 del 15
maggio 1996 è stato illustrato il quadro normativo (1) con il quale, con
effetto 1 gennaio 1996, è stata disposta l’elevazione al 32 per cento
dell’aliquota di finanziamento dovuta a favore del Fondo pensioni lavoratori
dipendenti con contestuale riduzione delle aliquote contributive di
finanziamento per le prestazioni temporanee a carico della gestione di cui
all’art. 24 della legge 9 marzo 1989,n. 88. Per effetto delle citate
disposizioni, la riduzione del contributo di maternità ed Anf ( ex Cuaf) è
stato fissato rispettivamente nella misura dello 0,57% e del 3,72%. Tuttavia, le suddette
riduzioni non hanno trovato applicazione per le categorie iscritte a regimi
pensionistici obbligatori diversi dal fondo pensioni lavoratori dipendenti. Tale situazione è stata
confermata dalle disposizioni successive (2) con le quali è stata fissata
l’elevazione dell’aliquota pensionistica applicabile agli iscritti all’Inpdap
senza prevedere lo stesso meccanismo compensativo di riduzione. Pertanto, sulla base di quanto
esposto, per gli iscritti alla gestione previdenziale Inpdap, le suddette
contribuzioni sono dovute nella misura non armonizzata. 1) Misura delle
aliquote di contribuzione di maternità ed ex Cuaf per le aziende che versano
la contribuzione pensionistica all’Inpdap. Adempimenti delle U.d.P. aziende
con dipendenti. A seguito di specifiche
istanze promosse da alcuni enti pubblici privatizzati e dalle aziende
speciali, costituite ai sensi della legge n. 142/90 e successive
modificazioni ed integrazioni, e da quelle fra queste trasformate, per
effetto del completamento del processo di privatizzazione, in società di
capitali di proprietà anche non interamente pubblica, la questione relativa
alla mancata armonizzazione dei contributi di maternità ed ex Cuaf per le
aziende tenute all’assolvimento della contribuzione pensionistica all’INPDAP
è stata oggetto di approfondimenti in sede ministeriale (3). Il Ministero del Lavoro e
delle Politiche Sociali, in relazione alla situazione di disparità di
trattamento venutasi a determinare, in particolare, con riferimento alle
aziende ex municipalizzate trasformate in S.p.A, ha ritenuto di sottoporre al
parere del Consiglio di Stato il quesito in merito alla armonizzazione delle
predette aliquote. il Consiglio di Stato, come
già comunicato con circolare n. 88 del 31 maggio 2004, punto 3.3, ha concluso
ritenendo, al riguardo, necessaria una apposita iniziativa legislativa
ed escludendo la possibilità della soluzione della mancata armonizzazione attraverso
strumenti di carattere esclusivamente amministrativi. Sulla base delle predette
conclusioni si riassumono di seguito le aliquote contributive, nella misura
non armonizzata, dovute per le categorie di lavoratori iscritti al regime
pensionistico INPDAP. Le u.d.p. aziende con
dipendenti provvederanno al recupero delle eventuali differenze contributive
per maternità e Anf (ex Cuaf), già evidenziate dalla procedura note di
rettifica, curando di attivare tutte le iniziative volte alla salvaguardia
dei crediti dell’Istituto per il predetto titolo. I ricorsi amministrativi in
gestione presso l’Area monitoraggio e gestione del contenzioso di
questa direzione verranno restituiti alle competenti direzioni provinciali o
sub-provinciali che dovranno definirli tenuto conto delle conclusioni
riportate nel suddetto parere. 1.1)
Contribuzione di maternità Aziende che
svolgono attività di natura industriale classificate, ai fini previdenziali,
con c.s.c 1.XX.XX e 2.01.02.
Aziende che svolgono attività diversa da quella del settore
industriale classificate ai fini previdenziali con c.s.c 7.XX.XX e 2.01.01.
Si rammenta che per il personale con la qualifica di dirigente,
in linea generale, non è dovuta la contribuzione per la maternità. 1.2) Contribuzione per ANF (ex CUAF) Relativamente al contributo per il finanziamento dell'assegno
per il nucleo familiare ANF (ex CUAF) continuerà ad essere dovuta la misura
non armonizzata del 6,20%, ridotta, con decorrenza 01.02.2001, dello 0,80%,
ai sensi dell'art. 120 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (4) ed
ulteriormente, dal 01.02.2006, dell’1%, ai sensi dell’art.
1, commi 361 e 362 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (5). Conseguentemente
dal 01.02.2006 la misura dell’aliquota è pari al 4,40%. Si rammenta che, ai fini dell'esatta determinazione
dell'aliquota, le posizioni assicurative aventi c.s.c. diverso da 2.XX.XX
dovranno essere contraddistinte dal c.a. “1A” . Infine,
secondo le disposizioni contenute nella circolare n.227 del 28 dicembre 1999,
le aziende speciali classificate con c.s.c. 2.XX.XX dovranno essere
contraddistinte dal c.a. “7R” qualora siano tenute al versamento della
contribuzione ANF (ex CUAF). 2) Modalità
di compilazione del modello DM10/2 e dell’EMens da parte delle aziende,
classificate ai fini previdenziali con c.s.c. 2.XX.XX, che occupano dirigenti
iscritti all’INPS, all’INPDAP e all’ex INPDAI.
Le aziende di che trattasi
possono occupare dirigenti iscritti ai fini pensionistici all’ INPS, alla
gestione ex-INPDAI e all’INPDAP. Per una corretta
individuazione delle singole gestioni cui è dovuta la relativa contribuzione,
si illustrano di seguito le modalità di esposizione sul modello DM10-2
del personale con qualifica di dirigente, dipendente dalle aziende in
oggetto. 2.1) Dirigenti iscritti al
regime pensionistico FPLD (INPS).
(c.s.c. 2.XX.XX indipendentemente dal c.a.)
* in assenza del c.a. 8F è
dovuto anche il contributo TFR. 2.2) Dirigenti iscritti al
regime pensionistico INPDAP
(c.s.c.2.XX.XX indipendentemente dal c.a.)
Fino al periodo di paga
01/2006
Dal periodo di paga 02/2006
Con la stessa decorrenza il t.c.
71 deve essere utilizzato anche per tutti i dipendenti (qualifica 1 e 2,
O e Y) che hanno optato per il mantenimento del trattamento
pensionistico e del TFR all’INPDAP. Sempre dal periodo di paga febbraio
2006 va utilizzato il t.c. 72 anche per tutti i dipendenti
(qualifica 1 e 2, O e Y) che hanno optato per il mantenimento del solo
trattamento pensionistico all’INPDAP. 2.3) Dirigenti aziende industriali
(regime pensionistico ex INPDAI)
(c.s.c.2.01.02 indipendentemente dal c.a.) Dirigenti
iscritti all'ex INPDAI al 31.12.2002 - Fondo Pensioni contabilità Separata-
Dirigenti aziende
industriali assunti dal 1.1.2003 iscritti al FPLD
* in
presenza di posizioni contraddistinte dal solo codice di autorizzazione “6B”
non sarà necessario utilizzare i C.T.C. “310” e “910”.
Il Direttore Generale
Crecco Note: (1) art.3, comma 23 della
legge 8 agosto 1995, n.335; D.M. 21 febbraio 1996 (2) art.1, comma 238, della
legge 23 dicembre 1996, n.662 (3) messaggio n.303 del 12
giugno 2002. (4) circolari n.
52/2001 e n. 115/2005 (5) circ. n. 3/2006 |