Inps
Direzione Centrale
delle Entrate Contributive
Circolare 25 febbraio 2005 n° 36
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OGGETTO: |
Artigiani ed esercenti attività commerciali:-
Contribuzione per l’anno 2005. |
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SOMMARIO: |
1. Misura dei contributi dovuti
per l'anno 2005. 2. Agevolazioni contributive. 3. Modalità e termini di
versamento. |
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1. MISURA DEI CONTRIBUTI
DOVUTI PER L’ANNO 2005
1.1 - Contribuzione I.V.S. sul
minimale di reddito Per l'anno 2005, il reddito
minimo annuo da prendere in considerazione ai fini del calcolo del contributo
IVS dovuto dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali è pari a €.
13.133,00 Tale valore è stato ottenuto -
sulla base delle disposizioni contenute nell'art.1, comma 3, della legge 2
agosto 1990, n.233 - moltiplicando per 312 il minimale giornaliero di retribuzione
da utilizzare per il calcolo dei contributi in favore degli operai dei
settori artigianato e commercio in vigore al 1° gennaio 2005 (€.39,94) ed
aggiungendo al prodotto l'importo di €.671,39 così come disposto dall'art.6
della legge 31 dicembre 1991, n.415 . La contribuzione IVS dovuta
sul minimale sopraindicato deve essere calcolata in base alle seguenti
aliquote percentuali: A) Artigiani -
17,20 % per i titolari di qualunque età e per i collaboratori di
età superiore ai 21 anni; -
14,20 % per i collaboratori di età non superiore ai 21 anni; B) Commercianti - 17,59 %
per i titolari di qualunque età e per i collaboratori di età
superiore ai 21 anni; - 14,59 % per i
collaboratori di età non superiore ai 21 anni. Si fa presente che le
percentuali che precedono sono state determinate ai sensi dell’art.59, comma
15, della legge 27 dicembre 1997, n.449, che ha disposto l’aumento delle
aliquote contributive in argomento di 0,8 punti percentuali, con decorrenza
dall’1 gennaio 1998. La medesima norma prevede l’elevazione di ulteriori 0,2
punti percentuali ogni anno, a decorrere dall’1 gennaio 1999, fino al
raggiungimento di 19 punti percentuali. Si precisa altresì che, per i
commercianti, le aliquote sono comprensive degli aumenti disposti dall’art.2,
comma 215 della legge 23 dicembre 1996, n.662 (0,30%) e dell'aliquota
contributiva dello 0,09%, di cui all’art.72 della legge 28 dicembre 2001, n.
448 e successive modifiche ed integrazioni (1) La riduzione contributiva al
14,20% (artigiani) e al 14,59% ( commercianti) è applicabile fino a tutto il
mese in cui il collaboratore interessato compie i 21 anni.
In conseguenza di quanto
sopra, il contributo minimo è determinato come segue: Artigiani: - €. 2.258,88 annui per
i titolari di qualunque età e per i collaboratori di età superiore ai 21
anni; - €. 1.864,89 per i
collaboratori di età non superiore ai 21 anni; Commercianti: - €. 2.310,09 annui per
i titolari di qualunque età e per i collaboratori di età superiore ai 21
anni; - €.
1.916,10 per i collaboratori di età non superiore ai 21 anni. Per i periodi inferiori
all'anno solare, i contributi sono rapportati a mese. Pertanto, gli importi
contributivi minimi mensili sono pari rispettivamente a €. 188,24 e a
€.155,41 per gli artigiani e a €. 192,51 e € 159,68
commercianti I redditi ed i relativi
contributi minimi devono essere riferiti ad ogni singolo soggetto operante
nell'impresa. 1.2 - CONTRIBUTI IVS SUL
REDDITO ECCEDENTE IL MINIMALE Il contributo per l'anno 2005
è dovuto sulla totalità dei redditi d'impresa prodotti nel 2004 per la quota
eccedente il predetto minimale di €. 13.133,00 annui. Le aliquote contributive sono
le seguenti: A. Artigiani - 17,20 % del reddito
superiore a €. 13.133,00 e fino €.
38.641,00 - 18,20 % del
reddito superiore a €. 38.641,00 e fino
al massimale di €. 64.402,00 (v. successivo punto 1.3).
Per i collaboratori di età non
superiore ai 21 anni, le aliquote di cui sopra sono ridotte rispettivamente
al 14,20% e al 15,20%. B. Commercianti 17,59 % del reddito
superiore a €.13.133,00 e fino a €.
38.641,00 - 18,59 % del reddito
superiore a €.38.641,00 e fino al massimale di €. 64.402,00 (v. successivo
punto 1.3). Per i collaboratori di età non
superiore ai 21 anni, le aliquote di cui sopra sono ridotte rispettivamente
al 14,59% e al 15,59%.
Come è già stato precisato al punto 1, si fa presente che, per i commercianti,
le aliquote suddette comprendono l'aumento disposto dall’art.2 , comma 215,
della legge 23 dicembre 1996, n.662 (0,30%), e dall'aliquota
contributiva dello 0,09%. A tal
riguardo si evidenzia che il comma 272 della legge 30.12.2004
n.311 (legge finanziaria 2005) ha differito dal 31 dicembre 2006 al 31
dicembre 2009 l’obbligo del versamento della suddetta aliquota aggiuntiva
istituita dall’art. 5 del decreto legislativo del 28 marzo 1996 n. 207, ai
fini dell’indennizzo per la cessazione definitiva dell’attività
commerciale . L'aumento dell'aliquota di un
punto percentuale per i redditi superiori a €.38.641,00 annui è stato
disposto dall’art. 3 ter della legge 14 novembre 1992, n.438. Il contributo in argomento -
denominato contributo a conguaglio - sommato al contributo sul minimale di
reddito di cui al precedente punto 1) deve essere considerato come acconto
delle somme dovute sulla totalità dei redditi d'impresa prodotti nel 2005 (si
veda in proposito il seguente punto 1.4).
1.3 - REDDITO IMPONIBILE
MASSIMO Il comma 4 dell’art. 1 della
citata legge n.233/1990 stabilisce che, in presenza di un reddito d'impresa
superiore al limite di retribuzione annua pensionabile cui si applica la
percentuale massima di commisurazione della pensione prevista per
l'assicurazione generale obbligatoria IVS dei lavoratori dipendenti (2%), la
quota di reddito eccedente tale limite, per il 2005 pari a €. 38.641,00 viene
presa in considerazione, ai fini del versamento dei contributi previdenziali,
fino a concorrenza di un importo pari a 2/3 del limite stesso. Per l'anno 2005, pertanto, il
massimale di reddito annuo entro il quale sono dovuti i contributi IVS è pari
a €. 64.402,00 ( €.38.641,00 più €.25.761,00) . Le aliquote contributive sono
quelle indicate nel precedente punto 2). In conseguenza, il contributo
massimo è il seguente: Artigiani €.11.334,75 annui per i
titolari di qualunque età e per i collaboratori di età superiore ai 21
anni (17,20% di €. 38.641,00 più 18,20% di €.
25.761,00; per i collaboratori di età non
superiore ai 21 anni, il contributo è ridotto a €.
9.402,69 annue ( 14,20% di €.38.641,00 più
15,20% di € 25.761,00 ). Commercianti €. 11.585,92 annui per i
titolari di qualunque età e per i collaboratori
di età superiore ai 21 anni 17,59% di €.
38.641,00 più 18,59% di €.25.761,00, per i collaboratori di età non
superiore ai 21 anni, il contributo è ridotto a €.
9.653,86 annui (14,59% di €.38.641,00 più 15,59% di €.25.761,00 ). Per i periodi di assicurazione
inferiori all'anno, il massimale deve essere rapportato a mese. Gli importi contributivi
massimi sono pertanto i seguenti: Artigiani - €. 944,56 mensili, per
i soggetti ai quali si applicano le aliquote del 17,20% e del 18,20%; - €. 783,56 mensili,per i
soggetti ai quali si applicano le aliquote ridotte 14,20%e del 15,20% Commercianti - €. 965,49 mensili, per i
soggetti ai quali si applicano le aliquote del 17,59% e del 18,59%; - €. 804,49 mensili,per i soggetti
ai quali si applicano le aliquote ridotte 14,59% e del 15,59% Si ricorda che quelli
sopraindicati sono limiti individuali, da riferire ad ogni singolo soggetto
operante nell'impresa e non massimali globali, da riferire all'impresa
stessa. Preme evidenziare che i
predetti limiti individuali riguardano esclusivamente i soggetti iscritti
alla Gestione con decorrenza anteriore al primo gennaio 1996 o che possono
far valere anzianità contributiva a tale data. Viceversa, ai sensi
dell’art. 2, comma 18, della legge n. 335/1995, per i lavoratori privi di
anzianità contributiva al 31 dicembre 1995, iscritti con decorrenza
gennaio 1996 o successiva, il massimale annuo è pari, per il 2005, ad
€. 84.049,00 e tale massimale non è frazionabile in
ragione mensile (2). 1.4 - CONTRIBUZIONE A SALDO Ai sensi della legge n.438/92,
il contributo IVS dovuto da artigiani e commercianti: a) è calcolato
sulla totalità dei redditi d'impresa denunciati ai fini IRPEF (e non
più soltanto su quello derivante dall'attività che dà titolo all'iscrizione
nella gestione di appartenenza ); b) è rapportato ai redditi
d'impresa prodotti nello stesso anno al quale il contributo si riferisce
(quindi - per i contributi dell'anno 2005 - ai redditi 2005, da denunciare al
fisco nel 2006). In conseguenza di quanto
sopra, qualora la somma dei contributi sul minimale e di quelli a conguaglio
versati alle previste scadenze sia inferiore a quanto dovuto sulla totalità
dei redditi d'impresa realizzati nel 2005, è dovuto un ulteriore contributo a
saldo da corrispondere entro i termini di pagamento delle imposte sui redditi
delle persone fisiche. In riferimento all’imponibile
contributivo si fa rinvio alle disposizioni di carattere generale, in
materia di reddito d’impresa, contenute nella circolare n.102
del 12 giugno 2003.
1.5 - IMPRESE CON
COLLABORATORI Si ricorda che, nel caso in
cui il titolare si avvalga anche dell'attività di familiari collaboratori, i
contributi eccedenti il minimale vanno determinati nella seguente maniera: a)
imprese familiari legalmente costituite: sia i contributi per il titolare,
sia quelli per i collaboratori debbono essere calcolati tenendo
conto della quota di reddito denunciata da ciascuno ai fini fiscali; b)
aziende non costituite in imprese familiari: il titolare può attribuire a
ciascun collaboratore una quota del reddito denunciato ai fini
fiscali; in ogni caso, il totale dei redditi attribuiti ai collaboratori non
può superare il 49% del reddito globale dell'impresa; i contributi per il
titolare e per i collaboratori debbono essere calcolati tenendo conto della
quota di reddito attribuita a ciascuno di essi . 1.6 - CONTRIBUZIONE PER LE
PRESTAZIONI DI MATERNITÀ Il contributo in epigrafe, per
effetto di quanto disposto dall’art.49, comma 1, della legge 23 dicembre 1999
n.488 e successive modifiche ed integrazioni è fissato nella misura di €.
0,62 mensili, per ciascun soggetto iscritto alla gestione di appartenenza.
Nei moduli di pagamento in
corso di emissione, il contributo per le prestazioni di maternità è stato
sommato agli importi dovuti per la contribuzione IVS sul minimale
di reddito. 1.7 – AFFITTACAMERE E
PRODUTTORI DI ASSICURAZIONE DI TERZO E QUARTO GRUPPO Coloro che esercitano
l'attività di affittacamere ed i produttori di terzo e quarto gruppo (3)
iscritti alla Gestione dei commercianti, non sono soggetti all'osservanza del
minimale annuo di reddito; di conseguenza gli stessi sono tenuti al solo
versamento dei contributi a percentuale IVS calcolati
sull'effettivo reddito, maggiorati dell'importo della contribuzione, dovuta
per le prestazioni di maternità, pari a €. 0,62 mensili . 2. Agevolazioni contributive Continuano ad applicarsi,
anche per l’anno 2005, le disposizioni di cui all’art.59, comma 15, della
legge 27 dicembre 1997, n.449, relative alla riduzione del 50% dei contributi
dovuti dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali con più di sessantacinque
anni di età, già pensionati presso le gestioni INPS.
Si richiamano, a tal
proposito, i chiarimenti e le direttive fornite con la circolare n.
63 del 17.3.1998 e circolare n.33
del 15.2.1999. Con particolare riferimento
all’individuazione dei soggetti aventi titolo all’agevolazione contributiva
si confermano integralmente le disposizioni contenute nella circolare n.
175 del 29.7.1998. 3 - TERMINI E MODALITÀ DI
PAGAMENTO Anche nell’esercizio 2005
tutti gli artigiani e gli esercenti attività commerciali devono corrispondere
i contributi tramite i modelli di pagamento unificato F24, alle scadenze che
seguono: - 16 maggio, 16 agosto, 16
novembre 2005 e 16 febbraio 2006, per il versamento delle quattro rate dei
contributi dovuti sul minimale di
reddito;
- entro i termini previsti per
il pagamento delle imposte sui redditi delle persone fisiche in riferimento
ai contributi dovuti sulla quota di reddito eccedente il minimale, a titolo
di saldo 2004, primo acconto 2005 e secondo acconto 2005.
Il Direttore Generale
Crecco (1) il comma
272 della legge 30.12.2004 n.311 (legge finanziaria 2005) ha differito dal 31
dicembre 2006 al 31 dicembre 2009 l’obbligo del versamento dell’aliquota
aggiuntiva dell’0,09 istituita dall’art. 5 del decreto legislativo del 28
marzo 1996 n. 207. (2)
Vedasi circolare 102 del 12 gennaio 2003. (3)
vedasi circolare n.
12 del 22 gennaio 2004. |