INPS
Direzione Centrale delle
Entrate Contributive
Direzione Centrale
Sistemi Informativi e Telecomunicazioni
(Circolare 6.3.2006 n° 34)
Provvedimento dell’Agenzia delle
Entrate del 25 novembre 2005 pubblicato sul supplemento ordinario
alla G.U. n. 281 del 2.12.2005. Approvazione dello schema di
certificazione unica “CUD 2006”, con le relative istruzioni nonché definizione
delle
modalità di certificazione dei redditi diversi di natura
finanziaria.
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SOMMARIO: |
Precisazioni sulle modalità di
compilazione da parte dei datori di lavoro del riquadro relativo ai dati
previdenziali ed assistenziali INPS della certificazione CUD 2006.
Chiarimenti in merito alle istruzioni contenute nel provvedimento |
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Premessa L’Agenzia delle Entrate con il
provvedimento del 25 novembre 2005, G.U. n. 196 del 2.12.2005 (All. 1), ha
approvato lo schema di certificazione unica modello CUD 2006, unitamente alle
informazioni per il contribuente, da utilizzare ai fini dell’attestazione
dell’ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente, equiparati ed
assimilati, di cui agli articoli 49 e 50 del testo unico delle imposte sui
redditi (TUIR), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, corrisposti nell’anno 2005, ed assoggettati a tassazione
ordinaria o separata (arretrati di anni precedenti, indennità di fine
rapporto, compresi i relativi acconti ed anticipazioni, erogati nell’anno
2005 a seguito di cessazioni avvenute dal 1974, o non ancora avvenute e
prestazioni pensionistiche di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n.
124, erogate in forma di capitale) delle relative ritenute di acconto
operate, delle detrazioni effettuate, dei dati previdenziali e assistenziali
relativi alla contribuzione, versata o dovuta all’INPS e all’INPDAP e all’
IPOST. La certificazione CUD 2006
deve essere rilasciata, limitatamente ai dati previdenziali ed assistenziali
relativi all’INPS, anche dai datori di lavoro non sostituti d’imposta, già
tenuti alla presentazione delle denunce individuali delle retribuzioni dei
lavoratori dipendenti previste dall’art. 4 del D.L. 6 luglio 1978,n. 352,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1978, n. 467 (modello
01/M) ovvero alla presentazione del mod. DAP/12 per i dirigenti di aziende
industriali. La certificazione CUD 2006,
rilasciata dal datore di lavoro, può essere presentata dall’interessato
all’INPS ai fini degli adempimenti istituzionali. Nelle ipotesi in cui la certificazione venga rilasciata
agli eredi del sostituito, la stessa, per la parte previdenziale deve essere
intestata al titolare della posizione assicurativa. Termine per il rilascio della certificazione La certificazione unica dei
redditi di lavoro dipendente e di quelli a questo assimilati deve essere
consegnata al contribuente dai datori di lavoro o enti eroganti e dagli enti
pubblici o privati che erogano trattamenti pensionistici, entro il 15 marzo
del periodo d’imposta successivo a quello cui si riferiscono i redditi
certificati ovvero entro 12 giorni dalla richiesta del dipendente in caso di
cessazione del rapporto di lavoro. Devono essere certificati
anche i compensi corrisposti durante l’anno 2005 ai collaboratori
coordinati e continuativi iscritti alla gestione separata INPS di cui
all’art. 2, comma 26, legge 8 agosto 1995, n. 335. CUD 2006: Parte Previdenziale La parte C del CUD 2006 (Dati previdenziali e
assistenziali INPS), (All. 2) come già anticipato con la circolare n. 152 del
22 novembre 2004, è stata notevolmente semplificata, per effetto
dell’introduzione, dal 1° gennaio 2005, della denuncia EMens, prevista
dall’art. 44 del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito con la legge 24
novembre 2003, n. 326. Tuttavia, l’istituzione
dell’obbligo di presentazione delle denunce retributive mensili (EMens) non
ha fatto venir meno l’obbligo della certificazione CUD anche ai fini
previdenziali, obbligo previsto dal D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, art. 4,
comma 6 ter. Modalità di compilazione Per le modalità di
compilazione si rinvia alle istruzioni allegate al citato Provvedimento
dell’Agenzia delle Entrate (All. 3 - Istruzioni per il datore di lavoro, Ente
pensionistico o altro sostituto d’imposta). In merito alla compilazione
del riquadro dei dati previdenziali e assistenziali INPS, si evidenziano di
seguito le novità più significative e si forniscono alcune precisazioni con
riferimento alle predette istruzioni. Particolarità ·
Per gli operai agricoli a tempo determinato ed indeterminato
l’obbligo della certificazione dei dati previdenziali ed assistenziali viene
assolto dall’INPS in base ai dati comunicati dal datore di lavoro tramite le
dichiarazioni trimestrali della manodopera occupata. Il datore di lavoro è,
pertanto, esentato dal certificare i dati previdenziali ed assistenziali.
Tali lavoratori sono stati, per il momento, esclusi dalla denuncia Emens. ·
Per gli operai agricoli a tempo indeterminato dipendenti dalle
Cooperative previste dalla legge n. 240 del 1984 non dovranno essere
certificati i dati previdenziali relativi alle forme assicurative CIG, CIGS,
mobilità e ANF versate con il sistema DM10 (posizioni inquadrate con CSC
1.01.06). Per tali lavoratori, è invece prevista la denuncia EMens, per
effetto dell’allineamento di quest’ultima con il mod. DM10. ·
Per il lavoratori autonomi dello spettacolo, per effetto della
qualificazione autonoma del reddito non è previsto il rilascio del CUD. E’
tuttavia necessaria la presentazione delle denuncia EMens per i motivi sopra
detti. ·
Il CUD 2006, per i dati previdenziali, deve essere compilato
anche nei seguenti casi particolari:
·
Il CUD 2006, per i dati previdenziali, non deve essere
compilato nel caso in cui nell’intero anno il lavoratore ha svolto funzioni
pubbliche elettive o ha ricoperto cariche sindacali nazionali o provinciali
in relazione alle quali è stato collocato in aspettativa non retribuita
ai sensi dell’art. 31 della legge 20 maggio 1970, n.300. Per tale fattispecie
di lavoratori le informazioni saranno individuate nell’EMens. Dati previdenziali e
assistenziali INPS La parte C dei Dati
previdenziali e assistenziali INPS è stata suddivisa in due sezioni: ·
Sezione 1 per i lavoratori subordinati; ·
Sezione 2 per i collaboratori coordinati e continuativi SEZIONE 1 A)
Lavoratori subordinati 1)
Nel punto 1 del campo <Matricola aziendale> deve essere
indicato il numero di matricola attribuito dall’INPS al datore di lavoro. Nel
caso in cui nel corso dell’anno solare il datore di lavoro abbia versato
contributi per lo stesso dipendente utilizzando più posizioni aziendali
contrassegnate da matricole INPS diverse, devono essere compilati distinti
riquadri dei dati previdenziali ed assistenziali. 2)
Il punto 2 <Ente pensionistico INPS> va sempre barrato quando
i contributi pensionistici sono versati all’INPS [FPLD; ex Fondo di
previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto; ex Fondo
speciale di previdenza per i dipendenti dell’ENEL e delle Aziende Elettriche
private; ex Fondo speciale di previdenza per il personale addetto ai pubblici
servizi di telefonia in concessione; Fondo speciale di previdenza per il
personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea; Fondo speciale
di previdenza per i dipendenti delle Ferrovie dello Stato; Fondo di
previdenza per il personale addetto alle gestioni delle imposte di consumo
(dazieri); Gestione speciale ex enti pubblici creditizi]. A seguito dei
chiarimenti richiesti si precisa che nelle “Annotazioni” potrà essere
specificata l’iscrizione al Fondo (Fondo elettrici, telefonici, FF.SS. ecc). 3)
Il punto 3 <Altro ente pensionistico> deve essere barrato per
i lavoratori iscritti, ai fini pensionistici, ad enti diversi dall’INPS (ad
esempio: INPDAP, INPGI, ENPALS, forme pensionistiche estere, ecc). 4)
Nel punto 4 <Imponibile previdenziale> deve essere indicato
l’importo complessivo delle retribuzioni mensili dovute nell’anno solare, sia
intere che ridotte (stipendio base, contingenza, competenze accessorie, ecc.)
nonché l’importo complessivo delle competenze non mensili (arretrati relativi
ad anni precedenti dovuti in forza di legge o di contratto, emolumenti
ultra-mensili come la 13a o 14a mensilità ed altre gratifiche, premi di
risultato, importi dovuti per ferie e festività non godute, valori sottoposti
a ordinaria contribuzione riferiti a premi per polizze extra professionali,
mutui a tasso agevolato, utilizzo di autovetture o altri fringe benefits).
Relativamente
all’imponibile si forniscono i seguenti chiarimenti. Retribuzioni
convenzionali Per i
lavoratori per i quali gli adempimenti contributivi sono assolti su
retribuzioni convenzionali, devono essere indicate le predette retribuzioni
convenzionali.
Basi imponibili diverse per IVS ed altre forme Nel
caso in cui le forme contributive siano versate su basi imponibili diverse
(ad esempio, per i lavoratori occupati all’estero in Paesi con i quali vigono
convenzioni parziali, per i soci di cooperative ex DPR n. 602/70, per i
lavoratori soggetti al massimale di cui all’art. 2, co. 18, della legge n.
335/1995, fissato per l’anno 2005 in euro 84.049,00), la retribuzione da
indicare in tale punto deve essere quella assoggettata al contributo
IVS. Pertanto,
nell’ipotesi di un dipendente soggetto al massimale contributivo e
pensionabile, che ha superato nell’anno il relativo tetto imponibile,
sul mod. Cud 2006 deve essere esposto solo l’imponibile riferito
all’IVS nei limiti del massimale medesimo. Indennità sostitutiva del
preavviso L’indennità sostitutiva del preavviso per i cessati entro il 31
dicembre 2005 (ultimo giorno lavorato) va inclusa in tale campo anche per la
parte che copre l’anno 2006; ai fini del relativo accreditamento
contributivo, il periodo di riferimento viene specificato nell’elemento
<Preavviso> dell’ EMens. Arretrati
retribuzioni Gli
arretrati di retribuzione da includere in tale punto, sono unicamente quelli
corrisposti nell’anno 2005 a seguito di norme di legge o di contratto aventi
effetto retroattivo. Sono invece esclusi gli arretrati corrisposti nell’anno
2005 ma riferiti ad anni precedenti, liquidati a seguito di transazione,
conciliazione o sentenza che debbono essere assoggettati a contribuzione
utilizzando il DM10/V e imputati agli anni e/o ai mesi di spettanza,
utilizzando i modelli O1/M-vig, SA/vig ovvero per i periodi da 01.2005
utilizzando l’EMens. Per questa tipologia di arretrati dovrà essere
consegnata al lavoratore un certificazione sostituiva per la parte
previdenziale di quella eventualmente già emessa (O1/M-vig o CUD
sostitutivo). Fondi integrativi
Nel caso di lavoratori iscritti anche ai Fondi integrativi gestiti
dall’INPS (Fondo esattoriali, GAS e Porto di Genova e Trieste) dovrà essere
indicato il solo imponibile riferito alla contribuzione al F.P.L.D. Nelle
“Annotazioni” potrà essere riportata la circostanza di iscrizione anche ai
predetti Fondi. Premi di risultato
Relativamente
ai premi di risultato deve essere indicata la parte assoggettata a
contribuzione previdenziale ed assistenziale e non quella soggetta al
contributo di solidarietà del 10 per cento, non pensionabile (legge n. 67 del
1997). Imponibile relativo alla
contribuzione “aggiuntiva” art. 3, c. 5 e 6 D.Lgs. 564/96 (sindacalisti) In
considerazione del più ampio termine di versamento della contribuzione in
questione (30 settembre dell’anno successivo a quello di riferimento), nel
CUD 2006 dovrà essere indicato l’imponibile assoggettato a contribuzione
nell’anno 2005, ancorché riferito alla competenza 2004. Il periodo di
riferimento viene specificato nell’elemento <ContribsSindAnno>,
attributo “ANNO”, <Imponbile>, periodo <Dal> <Al>
dell’EMens. Imponibile relativo alla
contribuzione”figurativa” art.6, co.3, DM 28 aprile 2000, n. 157 (credito
cooperativo) e n. 158 (credito). Relativamente
ai periodi per i quali è stata versata la contribuzione correlata all’assegno
a sostegno del reddito, deve essere indicato l’importo complessivo della
retribuzione di riferimento. Nel caso in cui nell’anno 2005 siano state
corrisposte competenze (ad esempio premi di produzione) riferiti a periodi
antecedenti l’atto della risoluzione del rapporto di lavoro, le stesse
andranno aggiunte all’imponibile stesso. Le
informazioni riferite alla collocazione temporale dei predetti imponibili
sono desumibile dall’EMens. In tale ipotesi, infatti, deve essere
prodotta, per il mese in cui è stata versata oltre alla contribuzione
“figurativa” anche quella ordinaria, un’unica denuncia EMens composta
di due sezioni <DatiRetributivi> una identificata dal tipo lavoratore
CR o CF, l’altra dal tipo lavoratore “normalmente” utilizzato ovvero
caratterizzata dall’assenza del tipo lavoratore. Contribuzione atipica ex Dirigenti INPDAI In
tale punto deve essere riportato l’importo indicato nell’elemento
<Imponibile> contenuto in <ContribAtipica> dei
<DatiParticolari> della denuncia EMens. Lavoratori a domicilio In
tale punto deve essere riportato oltre all’imponibile indicato nel relativo
elemento dei <DatiRetributivi> anche l’imponibile riportato
nell’elemento <LavDomicilio> di <DatiParticolari> per le commesse
iniziate nel mese precedente quello cui si riferisce la denuncia EMens. Variabili retributive Si
rammenta che l’imponibile riferito al 2005 deve essere rettificato: degli
importi pagati o recuperati nel mese di gennaio 2005, ma riferiti al mese di
dicembre 2004; degli
importi pagati o recuperati nel mese di gennaio 2006, ma riferiti al mese di
dicembre 2005. Si
tratta degli importi indicati sul DM10 con i codici A000 e D000. Nella
denuncia EMens del mese di gennaio 2005 sarà stato utilizzato l’elemento: <VarRetributive>
con attributo anno 2004 e gli elementi <AumentoImponibile> o, in
alternativa, <DiminuzioneImponibile>. Tali
elementi hanno rettificato le certificazioni e le dichiarazioni dell’anno
2004. Nella
denuncia EMens del mese di gennaio 2006 sarà stato utilizzato l’elemento: <VarRetributive>
con attributo anno 2005 e gli elementi <AumentoImponibile> o, in
alternativa, <DiminuzioneImponibile>.
·
8,89 % (IVS) o diversa aliquota dovuta a fondi pensionistici; ·
0,30% (CIGS); ·
0,125% (contributo lavoratori aziende del credito e credito
cooperativo, D.M. n. 157 e 158 del 2000); ·
1% (IVS) sulla parte di retribuzione eccedente la prima fascia
pensionabile; ·
contributo integrativo per i lavoratori in miniera; ·
contributo di solidarietà del 2% a carico degli iscritti agli ex
fondi integrativi gestiti dall’INPS. Le
ritenute previdenziali ed assistenziali riferite a componenti variabili della
retribuzione (D.M. 7 ottobre 1993), per le quali gli adempimenti contributivi
vengono assolti nel mese di gennaio dell’anno successivo, non devono essere
riportate nel campo in questione.
Il
punto 10 deve essere barrato qualora in tutti i mesi dell’anno solare di
riferimento sia stata presentata la denuncia dei lavoratori EMens. In
relazione ai chiarimenti richiesti si precisa che non si tratta del mese in
cui è stata trasmessa la denuncia del lavoratore ma del mese riportato
nell’elemento <AnnoMeseDenuncia> contenuto nell’elemento <Azienda>,
cui si riferisce la <ListaDenunceIndividuali>
ovvero la <ListaCollaboratori>. Nel punto 11, alternativo al punto 10, devono essere
barrate le caselle relative ai singoli mesi dell’anno solare in cui non è
stata presentata la denuncia EMens. Ad esempio nel caso di assunzioni,
cessazioni, sospensioni avvenute nel corso dell’anno ovvero per i
lavoratori intermittenti. SEZIONE 2 B) Collaborazioni coordinate e continuative Questa sezione è riservata
alla certificazione dei compensi corrisposti, durante
l’anno 2005, ai collaboratori coordinati e continuativi, ivi compresi i
collaboratori a progetto, iscritti alla Gestione separata INPS, di cui
all’art. 2, comma 26, legge 8/8/1995, n. 335. Nel caso in cui, durante
l’anno, l’azienda committente abbia incorporato la precedente azienda
committente del collaboratore, con conseguente estinzione della medesima,
dovranno essere indicati i dati complessivi, come se l’azienda in questione
fosse stata l’unica nell’anno 2005 ad erogare i compensi, a versare i
contributi, eccetera. 9.
Nel punto 12 <Compensi
corrisposti al collaboratore> deve essere indicatoil totale dei
compensi corrisposti al collaboratore nel 2005, ma nei limiti del massimale
contributivo annuo, di cui all’art. 2, comma 18, legge n. 335/1995, pari per
il 2005 ad euro 84.049,00. Si rammenta che si devono considerare erogate nel
2005 anche le somme corrisposte entro il giorno 12 del mese di gennaio 2006,
ma relative all’anno 2005 (art. 48, art. 51, co. 1, D.P.R. n..917/1986). 10.
Nel punto 13 <Contributi
dovuti> deve essere indicatoil totale dei contributi dovuti
all’INPS in base alle aliquote vigenti nella Gestione Separata nell’anno
2005; nel punto 14 <Contributi a
carico del collaboratore trattenuti>il totale dei contributi trattenuti
al collaboratore per la quota a suo carico (un terzo dei contributi dovuti);
nel punto 15 <Contributi
versati> il totale dei contributi effettivamente versati dal
committente. 11.
Mesi per i quali è stata presentata la denuncia EMens, punto
16 “Tutti” e punto 17 “Tutti con l’esclusione di”. La
compilazione di questo campo, di nuova istituzione, è obbligatoria e riguarda
le denunce dei dati retributivi e contributivi del collaboratore trasmesse
con il flusso telematico EMens. La casella del punto 16 dovrà essere barrata
qualora le denunce telematiche siano state presentate in tutti i mesi del
2005, mentre nel punto 17, alternativo al punto 16, dovranno essere barrate
le caselle dei mesi in cui non è stata presentata la denuncia telematica. Al riguardo
valgono le considerazioni svolte nell’analogo punto della Sezione1 per i
lavoratori subordinati. A titolo d’esempio, nel caso di un collaboratore che
è stato retribuito trimestralmente e la cui denuncia EMens è stata presentata
solo in quattro mesi dell’anno, dovranno essere barrate le caselle relative
ai rimanenti otto mesi.
Il Direttore Generale
Crecco |
Note:
gli allegati sono reperibili sul sito Inps