INPS
Direzione Centrale delle Entrate Contributive
Circolare 23 febbraio 2005 n° 34
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OGGETTO: |
Determinazione, per l’anno 2005, delle retribuzioni
convenzionali di cui agli artt. 1 e 4, comma 1, del decreto-legge 31 luglio
1987, n. 317, convertito, con modificazioni, in legge 3 ottobre 1987, n. 398,
per i lavoratori all’estero in Paesi non legati all’Italia da accordi in
materia di sicurezza sociale - Regolarizzazioni contributive. |
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SOMMARIO: |
Pubblicazione, in allegato, del D.M. 17 gennaio 2005 (G.U.
del 28 gennaio 2005, n. 22) di determinazione delle retribuzioni
convenzionali valide per i lavoratori italiani all’estero in Paesi non legati
all’Italia da convenzioni in materia di sicurezza sociale - Ambito
territoriale di applicazione e istruzioni operative - Istruzioni per la
regolarizzazione del mese di gennaio 2005. |
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A) RETRIBUZIONI CONVENZIONALI
PER L’ANNO 2005 Con D.M. 17 gennaio 2005 (in
G.U. del 28 gennaio 2005, n. 22), che si allega, sono state determinate le
retribuzioni convenzionali di cui all'art. 4, comma 1, del decreto-legge 31
luglio 1987, n. 317, convertito con modificazioni in legge 3 ottobre 1987, n.
398 che devono essere prese a riferimento per il calcolo dei contributi
dovuti per l'anno 2005 a favore dei lavoratori operanti all'estero in Paesi
extracomunitari non legati all'Italia da accordi di sicurezza sociale, ovvero
per le assicurazioni obbligatorie non contemplate nei predetti accordi ove
esistenti. Campo di applicazione Si ricorda che l'ambito
territoriale di applicazione della legge n. 398/1987 è diverso da quello
degli Stati membri della CEE. Come è noto, fanno parte della
Comunità europea i seguenti Stati: Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia,
Francia, Germania, Gran Bretagna, Grecia, Irlanda, Spagna, Lussemburgo,
Olanda, Portogallo, Spagna, Svezia nonché, a far tempo dal 1° maggio 2004 – a
seguito dell’entrata in vigore del Trattato di adesione all’Unione Europea
stipulato tra gli Stati membri dell’Unione e 10 nuovi Stati – Repubblica
Ceca, Repubblica di Cipro, Estonia, Lettonia, Lituania, Malta, Polonia,
Slovenia, Slovacchia, Ungheria. Come precisato nel messaggio
n. 13877 del 6 maggio 2004, l’adesione dei dieci nuovi Stati all’Unione
Eropea comporta, tra l’altro, l’applicazione nei confronti degli stessi del
Regolamento C.E.E. n. 1408/71 e la contestuale sospensione di tutti i
precedenti accordi bilaterali già in vigore. Ne consegue che la convenzione
italo–slovena del 7 luglio 1997, in vigore dal 1° agosto 2002 - che è l’unico
accordo bilaterale stipulato tra l’Italia ed uno dei dieci nuovi Stati - a
decorrere dal 1° maggio 2004 è sospesa e, conseguentemente, da tale data, si
applica nei rapporti con la Slovenia la relativa regolamentazione
comunitaria. Peraltro, si fa presente che
l’Autorità Italiana e Slovena hanno concordato che le proroghe dei distacchi
già richieste prima dell’adesione della Slovenia alla Unione Europea, si
portano a termine in applicazione della preesistente convenzione. Sono esclusi inoltre
dall'ambito di applicazione della legge n. 398/1987 anche i Paesi aderenti
all'accordo SEE, che continua attualmente ad essere applicato nei rapporti
con il Liechtenstein, la Norvegia, e l'Islanda, che quindi risultano per tale
motivo destinatari della normativa CEE. Per quanto attiene alla
Convenzione europea di sicurezza sociale, essa rimane di fatto tuttora
applicabile solo nei rapporti con la Turchia. Si precisa, infine, che il 1°
giugno 2002 è entrato in vigore l'accordo tra la Comunità europea e i suoi
Stati membri e la Confederazione svizzera sulla libera circolazione delle
persone (circolare n. 118 del 25 giugno 2002). Per effetto delle disposizioni
sul coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale contenute nel predetto
accordo a partire dalla stessa data trovano applicazione nei rapporti con la
Svizzera i regolamenti CEE n. 1408/71 e n. 574/72. Ai sensi di quanto previsto
dall'art. 13 del regolamento n. 1408/71 i lavoratori interessati
dall'applicazione dello stesso accordo possono essere soggetti alla
legislazione di un solo Stato tra quelli interessati. Conseguentemente nell'ipotesi
di distacco di lavoratori italiani in Svizzera non trovano più applicazione i
pregressi accordi italo-svizzeri nè, in via residuale, il regime delle
retribuzioni convezionali previsto dalla legge n. 398/1987 per le forme
assicurative non regolate dalle convenzioni. Il regime di sicurezza sociale
che deve essere applicato è quello italiano e pertanto la contribuzione
dovuta per tutte le assicurazioni dovute deve essere calcolata sulla base
delle retribuzioni effettive (messaggio n. 00112 del 3 ottobre 2003). Il regime delle retribuzioni
convenzionali previsto dalla legge n. 398/1987 si applica in via residuale
anche per le assicurazioni non contemplate dalle convenzioni in materia di
sicurezza sociale vigenti (cfr. circolare n. 87 del 15 marzo 1994). Si richiamano in proposito le
convenzioni di sicurezza sociale stipulate dall'Italia con Paesi
extracomunitari: Argentina, Australia, Brasile,
Canada e Quebec, Capoverde, Israele, Jersey e Isole del Canale (Guernsey,
Alderney, Herm e Iethou), (ex) Jugoslavia (Bosnia-Erzegovina, Jugoslavia,
Macedonia), Principato di Monaco, Tunisia, Uruguay, USA e Venezuela, Stato
Città del Vaticano, Croazia. Le tabelle retributive per
l'anno 2005 Le tabelle retributive,
allegate al decreto in esame, non presentano novità di impostazione rispetto
a quelle dell’anno precedente. Retribuzioni convenzionali Le retribuzioni di cui al
decreto citato costituiscono come noto base di riferimento per la
liquidazione delle prestazioni pensionistiche, delle prestazioni economiche
di malattia e maternità nonchè per il trattamento ordinario di disoccupazione
per i lavoratori rimpatriati. Come precisato in premessa
dette retribuzioni sono prese a riferimento per i lavoratori operanti nei
Paesi extracomunitari non legati all'Italia da accordi di sicurezza sociale
e, solo in via residuale per i lavoratori occupati in Paesi con i quali
vigono accordi parziali, per le assicurazioni minori non contemplate dalle
convenzioni. Come stabilito dall’art. 2 del
D.M. 17 gennaio 2005 – il quale, in sostanza, ripete il testo dei precedenti
decreti ministeriali di determinazione delle retribuzioni convenzionali – “per
i lavoratori per i quali sono previste fasce di retribuzione, la retribuzione
convenzionale imponibile è determinata sulla base del raffronto con la fascia
di retribuzione nazionale corrispondente, di cui alle tabelle citate all’art.
1”. Al riguardo, si richiama il
parere a suo tempo espresso dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
(v. circolare n. 72 del 21 marzo 1990) secondo cui, ai fini dell’attuazione
della disposizione relativa alle fasce di retribuzione, per “retribuzione
nazionale” deve intendersi il trattamento mensile determinato dividendo per
12 il trattamento da contratto collettivo previsto per il lavoratore, “comprensivo
degli emolumenti riconosciuti per accordo tra le parti”, con esclusione
dell’indennità estero. I valori convenzionali
individuati nelle tabelle sono divisibili in ragione di 26 giornate in caso
di assunzioni, risoluzioni del rapporto di lavoro, trasferimenti da o per
l'estero nel corso del mese, secondo quanto previsto all'art. 3 del D.M. in
esame. In merito all'applicazione di
tali disposizioni, si richiamano, comunque, le precisazioni fornite con
circolari n. 141 R.C.V. del 20 giugno 1989 e n. 72 del 21 marzo 1990. I valori contenuti nella
tabella allegata sono espressi in euro e, ai fini dell'individuazione delle
retribuzioni imponibili da assoggettare a contribuzione, devono essere
arrotondati all'unità di euro secondo quanto stabilito dalla delibera del
Consiglio di amministrazione dell'Istituto n. 1123 del 17 novembre 1998. Si
veda al riguardo la circolare n. 208/2001. Relativamente all'ambito di
applicabilità del regime introdotto dall'art. 36 della legge 21 novembre
2000, n. 342 (comma 8-bis dell'art. 51 del TUIR) si rinvia a quanto stabilito
nel punto A della circolare n. 86/2001. Per quanto attiene
all'indennità sostitutiva del preavviso si precisa che anche per tale
emolumento l'obbligo contributivo deve essere assolto secondo il sistema
convenzionale. Per le modalità di calcolo
della contribuzione si rinvia a quanto disposto con messaggio n. 00159 del 30
dicembre 2003. B) REGOLARIZZAZIONI
CONTRIBUTIVE Le aziende che per il mese di
gennaio 2005 hanno operato in difformità dalle istruzioni di cui al punto A)
della presente circolare possono regolarizzare tali periodi ai sensi della
deliberazione n. 5 del Consiglio di amministrazione dell'Istituto del 26
marzo 1993, approvata con D.M. 7 ottobre 1993 (cfr. circolare n. 292 del 23
dicembre 1993). La regolarizzazione deve
essere effettuata entro il giorno 16 del terzo mese successivo a quello di
emanazione della presente circolare. Ai fini della compilazione del
modello DM 10/2 con il quale viene effettuata la regolarizzazione in
questione, le aziende interessate si atterranno alle seguenti modalità: - calcoleranno le differenze
in più tra le retribuzioni convenzionali in vigore al 1° gennaio 2005 e
quelle assoggettate a contribuzione per lo stesso mese; - porteranno in aumento delle
retribuzioni imponibili del mese in cui viene effettuata la regolarizzazione,
le differenze come sopra determinate, calcolando i contributi dovuti sui
totali ottenuti in base alle aliquote previste per il settore di appartenenza
e vigenti per i relativi periodi di paga. Si riportano, in allegato, il
decreto ministeriale e le tabelle delle retribuzioni per l'anno 2005,
individuate con riferimento ai contratti collettivi nazionali di lavoro in
vigore per le diverse categorie, raggruppati per settori di riscontrata
omogeneità.
Il Direttore Generale
Crecco |