INPS

Direzione Centrale

delle Entrate Contributive

(Messaggio 19.12.2006 n° 33645)

 

 

 

 

OGGETTO:

Fondo Speciale per il personale dipendente dalle Ferrovie dello Stato S.p.A.

 

 

Con la circolare n. 124 del 6 agosto 2004  l’Istituto ha confermato che è obbligatoriamente iscritto al Fondo speciale, costituito ai sensi dell’art. 43, comma 1, della legge n. 488/1999, tutto il personale dipendente da Ferrovie dello Stato S.p.A., già iscritto alla data del 31 marzo 2000 e quello nuovo assunto dal 1 aprile 2000.

Infatti, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con un parere reso al riguardo, ha ribadito che la formulazione dell’art. 1, comma 1, lett. b, del D.M. 15/06/2000, non consente una interpretazione estensiva tale da comprendere tra gli iscritti al Fondo speciale, costituito ai sensi dell’art. 43, co. 1, della citata legge, anche i lavoratori nuovi  assunti dalle società frutto di processi di scorporo avviati da Ferrovie dello Stato S.p.A.

In relazione alle conclusioni assunte in sede ministeriale, Ferrovie dello Stato S.p.A. ha sottoposto all’esame dell’Istituto ulteriori osservazioni.

Tenuto conto che la problematica relativa alla iscrivibilità al Fondo in esame era già stata definita in sede ministeriale secondo gli indirizzi contenuti nella circolare in premessa, l’Istituto ha riproposto ai Ministeri vigilanti la questione riportando le argomentazioni esposte da Ferrovie dello Stato S.p.A..

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, d’intesa con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, con nota del 16 gennaio 2006, prot. n. 24/VII/0000798, ha confermato il precedente orientamento ritenendo di non rinvenire elementi di valutazione nuovi rispetto a quelli posti a fondamento dei chiarimenti in precedenza forniti.

Nel confermare interamente, alla luce di quanto esposto, i contenuti della circolare n. 124/2004 con la quale è stato chiarito che i lavoratori nuovi assunti dalle società del gruppo Ferrovie devono essere assicurati al Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti, si ribadisce che hanno titolo all’iscrizione Fondo Speciale solo i lavoratori nuovi assunti dalla società Ferrovie dello Stato S.p.A..

Al fine di procedere alla esatta individuazione di tali lavoratori  si precisa che, tenuto conto delle operazioni societarie realizzate successivamente al 1 aprile 2000 e nel rispetto del criterio espresso nei chiarimenti ministeriali, hanno titolo all’iscrizione i nuovi assunti: dal 01/04/2000 al 30 giugno 2001 dalla società “Ferrovie dello Stato S.p.A.” ( c.f. 01585570581), trasformata con effetto 1 luglio 2001 in Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. (R.F.I.),  e dal 01/07/2001 i nuovi assunti dalla società “Ferrovie dello Stato S.p.A.” (c.f. 06359501001).

Tenuto conto delle diverse fattispecie emerse nelle more della definizione della problematica descritta,  con il presente messaggio si illustrano, le nuove modalità  alle quali le aziende interessate dovranno attenersi per le regolarizzazioni di cui trattasi.

Dette modalità annullano e sostituiscono integralmente quelle in precedenza fornite con la circolare di cui in premessa.

 

Modalità operative.

 

Per il recupero delle somme versate indebitamente al Fondo speciale Ferrovie dello Stato S.p.a.,le aziende dovranno utilizzare la procedura delle regolarizzazioni contributive.

A tal fine  compileranno tanti modelli DM10/V di tipo “G” (modello di annullamento), quanti sono gli anni interessati alla regolarizzazione, riportandovi la matricola aziendale contraddistinta dal c.a. 4F.

 

Per il versamento delle contribuzioni dovute al F.P.L.D., le società interessate, per ciascuno dei modelli di tipo “G”  redatti, provvederanno a compilare, secondo la prassi già in uso, un modello DM10/V di tipo “C” (modello principale). contraddistinto dalla nuova matricola aziendale .

 

L’eventuale credito che scaturirà dalle operazioni di  cui sopra, potrà essere portato a compensazione dei contributi dovuti, fino a concorrenza dello stesso, con la normale procedura di recupero crediti.

 

 

Il Direttore Centrale

Luigi Ziccheddu