INPS
Direzione Centrale
Prestazioni a Sostegno
del Reddito
Coordinamento Generale
Medico Legale
(Circolare 3.3.2006 n° 32)
Legge
n. 104/1992 - Agevolazioni a favore dei genitori, parenti o affini di persone
handicappate gravi
e dei
lavoratori portatori di handicap grave. Certificazione provvisoria. Prime
istruzioni.
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Sono pervenute alle scriventi Strutture Centrali
richieste di chiarimenti in merito alla certificazione provvisoria, ponendo
specifici quesiti: 1. i medici dell'Ospedale possono/non possono essere
riconosciuti come "medico specialista, nella patologia denunciata,
in servizio presso la ASL che assiste il minore"; 2. il certificato dello specialista ASL, per essere
idoneo a sostituire la certificazione delle Commissioni ASL ai fini
dell'accoglimento da parte dell'INPS di richieste di autorizzazioni
provvisorie per usufruire dei benefici della Legge 104, deve / non deve
specificare, oltre la diagnosi, lo stato di Handicap Grave ai sensi della
legge in oggetto o perlomeno lo stato di necessità di assistenza;
4. i certificati prodotti dagli assicurati, per
coloro che assistono, devono /non devono essere sottoposti ad approvazione
del medico INPS;
Occorre, in primis, specificare cosa si intende
per “medico dell'Ospedale”, perché è cosa diversa dire che si tratta: A. del medico dipendente dell’ospedale che visita ambulatoriamente, in
tale veste, la persona oggetto di valutazione per handicap ovvero B. del medico che segue in corsia il soggetto per quel ricovero alla
conclusione del quale si stia procedendo all’emissione di certificato
provvisorio di handicap in situazione di gravità (validità 6 mesi), in attesa
del giudizio definitivo da parte della competente Commissione ASL, così come
perfezionato dalla Commissione medica di verifica. A tal fine, il distinguo appare importante perché
nel primo caso il medico ospedaliero che segue il soggetto, per poter
validamente emettere la certificazione provvisoria, deve essere specialista
nella disciplina medica/chirurgica cui afferisce la patologia che qualifica -
anche se provvisoriamente - il soggetto menomato/minorato quale “portatore
di handicap in situazione di gravità”; nel secondo caso, il requisito
specialistico transita dal medico al reparto in cui
il soggetto è stato ricoverato: in sostanza è sufficiente che quest’ultimo
sia “specializzato” nelle patologie di interesse. Si rammenta comunque, ad ogni buon conto, che i
permessi o congedi per l’assistenza a persone in condizione di handicap
non spettano durante i periodi di ricovero. Il “medico dell’Ospedale” come sopra inteso - a
cui è riconoscibile la potestà certificatoria in trattazione - non è soltanto
quello degli ospedali gestiti direttamente dalle AASSLL, ma anche il
medico della struttura di ricovero pubblica o privata
equiparata alla pubblica, vale a dire: 1. aziende ospedaliere (ospedali costituiti in
azienda ai sensi dell'art. 4, comma 1 del D.L. 502/92), nonché istituti di
ricovero e cura a carattere scientifico pubblici (art. 42 legge 833/78); 2. strutture ospedaliere private equiparate alle
pubbliche e cioè: § policlinici universitari (art. 39 legge 833/78) § istituti di ricovero e cura a carattere
scientifico privati (art. 42 legge 833/78); § ospedali classificati o assimilati ai sensi
dell'art. 1, ultimo comma, della legge 132/68 (art. 41 legge 833/78); § istituti sanitari privati qualificati presidi USL
(art. 43, 2 comma, legge 833/78 e DPCM 20.10.1988); § enti di ricerca (art. 40 legge 833/78). In ogni caso, lo specialista - agendo in
virtù della facoltà allo stesso ascritta ex del d.l. 27 agosto 1993, n. 324
come recepito dalla legge di conversione 27 ottobre 1993, n. 423 – non può
esimersi dall’attribuire alla mera diagnosi clinica la qualificazione di natura
anche medico legale idonea ad attestare che “colui che presenta una
minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è
causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione
lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di
emarginazione” Legge 5 febbraio 1992, n. 104 – art. 3. Soggetti
aventi diritto, comma 1 versi nelle circostanze descritte al comma 3
del medesimo articolo di legge: “Qualora la minorazione, singola o
plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da
rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e
globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione
assume connotazione di gravità.” In buona sostanza, non rileva la patologia
in sé per sé considerata, bensì le difficoltà socio-lavorative, relazionali e
situazionali che la stessa determina e che vanno esplicitate nel certificato
con relativa assunzione di responsabilità di quanto attestato in verità, scienza
e coscienza. In riferimento al terzo quesito, è da
tener presente che le commissioni mediche di cui all'articolo 1 della legge
15 ottobre 1990, n. 295- quando si pronunciano in tema di accertamento
dell’handicap in situazione di gravità - vengono integrate ai sensi dell’art.
4 comma 1 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 dall’operatore sociale e
dall’esperto. Il giudizio, che collegialmente si esprime
in tale sede, può a ben diritto considerarsi in certa misura di “rango
superiore” a quello formulato dello specialista ASL. In buona sostanza, la Commissione
emette un giudizio che la legge stessa le demanda e, ancorché il procedimento
non sia ancora concluso, in realtà solo gli effetti -da tale
giudizio prodotti - sono sospesi, in attesa del perfezionamento dell’iter. Si ritiene, pertanto, che sia possibile
riconoscere transitoriamente la prestazione richiesta: tuttavia,
l’incompletezza (temporanea) dell’iter procedurale non può essere senza
conseguenza alcuna. Qualora, infatti, la Commissione medica di verifica non
dovesse ritenere di condividere il riconoscimento della gravità
dell’handicap, si dovrà procedere al recupero delle prestazioni erogate,
poiché divenute indebite. E’ pertanto necessario che il lavoratore
rilasci dichiarazione in cui si dichiara consapevole che, in caso di
provvedimento definitivo negativo, è tenuto alla restituzione di quanto
fruito dopo la scadenza dei primi sei mesi, periodo, questo da
considerare come massimo fruibile, in attesa della conclusione del
procedimento, attraverso la certificazione provvisoria degli specialisti come
sopra individuati e quella della Commissione ASL. Riguardo alle ulteriori questioni poste ai
successivi punti, si premette che la legge non individua per l’Istituto
possibilità di rettificare il giudizio espresso né nella certificazione
provvisoria né in quella definitiva rilasciata dalla prevista Commissione
ASL: sicché, quando tali documenti vengano eventualmente sottoposti
all’attenzione dei Dirigenti medici, questi ultimi non possono esprimere
un giudizio di merito sull’”handicap” e/o sulla “situazione di gravità” che
accetti o meno quello formulato da chi è titolato per legge a farlo. Tuttavia, la certificazione suddetta - insieme ad
altra eventuale esibita dal richiedente a dimostrazione di quanto sostenuto -
andrà sottoposta ai Dirigenti medici in servizio presso i CML delle Sedi per
opportuna cognizione e relativo giudizio di congruità fra patologia di specie
e fruibilità dei benefici ex art. 33 della legge 104/92, quando - con
riferimento alle disposizioni impartite con Circ.18 febbraio 1999, n. 37
e con Circ. 17 luglio 2000, n. 133 - il lavoratore
richiedente abbia nel proprio nucleo familiare altre persone che possano
prestare assistenza al disabile e che alleghino fatti di salute impeditivi di
tale assistenza ovvero, in via consulenziale, in ogni altro caso
ritenuto problematico. Il Direttore Generale Crecco |