INPS
Direzione Centrale delle Prestazioni
Direzione Centrale Sistemi Informativi e Telecomunicazioni
Progetto per la Gestione, lo Sviluppo e il Coordinamento
dell’Area Agricola
(Circolare 16 febbraio 2005 numero 31)
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OGGETTO: |
articolo 1, comma 12, legge 23 agosto 2004, n.
243.: incentivo al posticipo al pensionamento. Applicazione del beneficio
agli operai del settore agricolo. |
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SOMMARIO: |
Premessa. Disposizioni normative. Agevolazioni. Codice contratto. |
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Premessa. La legge 23 agosto 2004, n.
243, di riforma del sistema previdenziale, introduce un particolare incentivo
(cosiddetto “bonus”) a cui possono accedere i lavoratori dipendenti del
settore privato qualora abbiano maturato i requisiti richiesti dalla tabella
B di cui all’art. 59, commi 6 e 7, della legge n. 449 del 1997 e siano
iscritti all’AGO o a fondi sostitutivi della medesima. Il “bonus” consiste nella
corresponsione, in busta paga, di un importo pari alla contribuzione IVS che
il datore di lavoro e il lavoratore stesso devono versare all’ente
previdenziale, senza che tale importo concorra a formare la base imponibile
ai fini IRPEF. Disposizioni normative. La legge 23 agosto 2004, n.
243 all’art. 1, comma 12. recita: “Per il periodo
2004-2007, al fine di incentivare il posticipo del pensionamento, ai fini del
contenimento degli oneri nel settore pensionistico, i lavoratori dipendenti
del settore privato che abbiano maturato i requisiti minimi indicati alle
tabelle di cui all'articolo 59, commi 6 e 7, della legge 27 dicembre 1997, n.
449, per l'accesso al pensionamento di anzianità, possono rinunciare
all'accredito contributivo relativo all'assicurazione generale obbligatoria
per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti e
alle forme sostitutive della medesima. In conseguenza dell'esercizio della
predetta facoltà viene meno ogni obbligo di versamento contributivo da parte
del datore di lavoro a tali forme assicurative, a decorrere dalla prima
scadenza utile per il pensionamento prevista dalla normativa vigente e
successiva alla data dell'esercizio della predetta facoltà. Con la medesima
decorrenza, la somma corrispondente alla contribuzione che il datore di
lavoro avrebbe dovuto versare all'ente previdenziale, qualora non fosse stata
esercitata la predetta facoltà, è corrisposta interamente al lavoratore.” Il comma 13 stabilisce che,
nei confronti dei lavoratori che si siano avvalsi della facoltà di cui al
comma 12, il trattamento liquidato all’atto del pensionamento debba essere
pari a quello che sarebbe spettato alla data di inizio del periodo di esonero
dal versamento dei contributi per effetto della suddetta facoltà, maggiorato
degli aumenti perequativi nel frattempo intervenuti. Le modalità di
attuazione delle disposizioni relative all’incentivo in esame sono state
stabilite con il Decreto Ministeriale del 6 ottobre 2004 pubblicato sulla
G.U. n. 235/2004. Nel Decreto all’art. 2 è
previsto che il lavoratore interessato al posticipo del pensionamento deve
dare comunicazione formale al proprio datore di lavoro e alla Sede
territoriale dell’Istituto previdenziale. L’Istituto previdenziale,
entro 30 giorni dalla richiesta del lavoratore all’azienda o
dall’acquisizione della documentazione integrativa, provvede ad inviare al
datore di lavoro e, per conoscenza, al lavoratore il certificato di possesso
dei requisiti per l’ottenimento dell’incentivo indicando la decorrenza e la
scadenza dell’incentivo stesso Con circolari n.
149 e n.
150 dell’11 novembre 2004 sono state fornite le istruzioni applicative
della predetta disciplina. Con il messaggio 4687 del 9
febbraio 2005 è stata resa nota la disposizione del Ministero del lavoro che
chiarisce che i soggetti che hanno optato per il bonus non possono revocare
l’opzione, tuttavia è loro consentito di cambiare azienda e continuare a
beneficiare dell’incentivo. Agevolazioni. Al lavoratore che ha optato
per l’incentivo per il posticipo del pensionamento e ne abbia diritto, il
datore di lavoro deve corrispondere una somma pari alla contribuzione che
avrebbe dovuto versare all’ente previdenziale, sia a proprio carico sia a
carico del lavoratore. Come precisato nella nota
prot. n. 5767/G/86/256 del 6 ottobre 2004 del Ministro del Lavoro e delle
Politiche Sociali l’ammontare del bonus è pari ai contributi effettivamente
versati ( quota a carico del datore di lavoro e quota a carico del
lavoratore) al netto di eventuali sgravi. Il bonus in argomento potrà
essere determinato dal datore di lavoro applicando all’imponibile retributivo
denunciato nella dichiarazione trimestrale le seguenti aliquote contributive
valide per l’anno 2005:
Anchel'aliquota aggiuntiva
dell’1% a carico del lavoratore prevista, dell’ art. 3-ter della legge
14 novembre 1992, n.438 sull’eccedenza annua della retribuzione, deve far
parte del bonus. Si precisa altresì che i
contributi a carico del datore di lavoro sono dovuti nelle seguenti misure:
Codice contratto. Per la gestione delle
agevolazioni citate e della posizione assicurativa dei lavoratori interessati
viene istituito il codice contratto “079” lavoratore beneficiario del bonus
da indicare nei modelli di dichiarazione trimestrale, a decorrere dal
IV° trimestre 2004.
Il
Direttore Generale
Crecco |
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