INPS
Direzione Centrale delle Prestazioni
Messaggio 19 settembre 2005 n° 31778
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OGGETTO: |
Certificazione del diritto a pensione per i lavoratori ammessi a fruire dell’assegno straordinario a carico dei Fondi di solidarietà. |
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1. PREMESSA
In relazione ai numerosi quesiti posti dalle sedi territoriali si forniscono i seguenti chiarimenti.
Com’è noto, la legge di riforma del sistema pensionistico ha previsto la modifica dei requisiti di accesso al pensionamento di anzianità a decorrere dal 1 gennaio 2008.
In deroga a quanto stabilito, i beneficiari di assegno straordinario che perfezionano i requisiti per il diritto alla pensione di anzianità in data successiva al 31 dicembre 2007 potranno accedere, alla scadenza dell’assegno, alla pensione di anzianità avvalendosi della normativa previgente la riforma solo nel numero di 10.000 unità, in concorrenza anche con i lavoratori collocati in mobilità a norma delle disposizioni citate al comma 18, lettera a) della legge 243/2004. Si precisa in merito che il citato comma 18, lettera b) fa espresso riferimento ai lavoratori destinatari dei Fondi di solidarietà di settore di cui all'articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per i quali siano già intervenuti, alla data del 1° marzo 2004, gli accordi sindacali previsti alle lettere a) e b) dello stesso comma 28. L’art. 2, comma 28, lettera a) della legge 662/1996 prevede la “costituzione da parte della contrattazione collettiva nazionale di appositi fondi”. La data del 1° marzo 2004 si riferisce, quindi, agli accordi sindacali istitutivi del fondi, e non alla data di stipula dei singoli contratti aziendali. Pertanto, tutti i lavoratori ammessi ai Fondi istituiti prima del 1° marzo 2004 rientrano nella deroga in argomento. La legge 31 marzo 2005, n.43 all’art 7-quaterdecies, ha chiarito che il monitoraggio dell’INPS, volto a verificare il raggiungimento del numero massimo di 10.000 lavoratori aventi diritto a fruire dei benefici di cui al comma 18 dell’articolo 1 della legge 243/2004, deve essere riferito al momento di cessazione del rapporto di lavoro. Si ricorda al riguardo che l’assegno straordinario decorre dal primo giorno del mese successivo a quello della cessazione del rapporto di lavoro, ovvero dalla data di attivazione del Fondo di solidarietà, se successivo a quello della cessazione del rapporto di lavoro, come nel caso del Fondo di solidarietà degli ex dipendenti dei Monopoli. Questa Direzione, pertanto, ha provveduto ad effettuare il monitoraggio con riferimento alla data di accesso al Fondo di ciascun lavoratore. Con messaggi n.14952 dell’11 aprile 2005 e n.15744 del 18 aprile 2005, è stato illustrato il criterio di attuazione del monitoraggio previsto dall’art.1, comma 19, della legge 243/2005, volto a verificare il raggiungimento del numero massimo di 10.000 lavoratori aventi diritto a fruire dei benefici di cui al citato comma 18. E’ stato nel contempo comunicato alle strutture periferiche che, dal monitoraggio effettuato dalle sedi dell'Istituto e comunicato al Ministero del lavoro per l’individuazione dei potenziali destinatari della norma in argomento, è risultato che il numero, rilevato dalle sedi, deisoggetti beneficiari degli assegni straordinari - associato alla valutazione del numero dei potenziali beneficiari soggetti rientranti nella lettera a) del citato comma 18 (lavoratori collocati in mobilità) -,chepotranno usufruire, a decorrere dal 1 gennaio 2008, della normativa previgente la riforma per l’accesso al pensionamento di anzianità, è stato raggiunto. Al punto 3.1. del messaggio 14952 dell’11 aprile 2005, è stato infine precisato che, per coloro che cessano l’attività lavorativa in data successiva al 31 marzo 2005 e che maturano i requisiti per l’accesso al pensionamento di anzianità secondo la normativa previgente la riforma, in data successiva al 31 dicembre 2007, non è più possibile certificare il diritto alla pensione di anzianità, e conseguentemente procedere alla liquidazione dell’assegno straordinario, qualora non si siano preventivamente liberate posizioni fra quelle rientranti nei 10.000 rilevate nei monitoraggi precedentemente effettuati.
In effetti, per la natura dinamica dei rapporti e della persistenza nei medesimi fondi di solidarietà - si pensi ad esempio all’ipotesi di decesso o alla cessazione per nuova occupazione incompatibile con le prestazioni erogate dai fondi medesimi -, si ritiene opportuno proseguire con l’attività di monitoraggio avviata coni citati messaggi n.14952 dell’11 aprile 2005 e n.15744 del 18 aprile 2005.
2. MONITORAGGIO AI SENSI DELL’ART.1, COMMA 19, DELLA LEGGE 243/2004
A seguito di chiarimenti richiesti sul punto, si precisa che il diritto ad usufruire della deroga di cui al comma 18 sussiste solo se fra la scadenza dell’assegno straordinario e la decorrenza della pensione non vi è soluzione di continuità, ovvero se al momento dell’accesso al pensionamento il soggetto è ancora iscritto al Fondo di solidarietà.
Pertanto, il titolare di assegno straordinario che esca a qualunque titolo dal Fondo di solidarietà - in quanto, ad esempio, presta attività presso un’azienda con la quale vige il principio di incompatibilità - non è più incluso nel numero dei potenziali beneficiari della deroga.
Sono stati segnalati, inoltre, casi di lavoratori che escono dal Fondo di solidarietà in anticipo rispetto alla scadenza naturale inizialmente fissata.
Si tratta, ad esempio, di lavoratori che possono vantare periodi contributivi (quali, ad esempio, il servizio militare, la maternità, ovvero contribuzione versata nelle gestioni speciali dei lavoratori autonomi) che non sono stati conteggiati ai fini dell’accesso al Fondo di solidarietà, ovvero di lavoratori che, successivamente alla data di accesso al Fondo, hanno ottenuto la pensione di inabilità.
Tali lavoratori non sono più da annoverare, pertanto, nel numero dei 10.000 individuato, in quanto maturano i requisiti entro il 31 dicembre 2007.
Si segnala quindi l’opportunità di comunicare a questa Direzione Centrale il verificarsi di situazioni corrispondenti o analoghe alle casistiche descritte per consentire alla scrivente l’aggiornamento dei dati relativi al monitoraggio.
Pertanto, si rende necessaria comunque la comunicazione mensile delle eventuali nuove domande di accesso ai Fondi che, previa cessazione dal rapporto di lavoro, possano beneficiare delle deroghe previste dal citato comma 18 della legge 243/2004.
3. CERTIFICAZIONE DEL DIRITTO A PENSIONE PER I LAVORATORI AMMESSI A FRUIRE DELL’ASSEGNO STRAORDINARIO A CARICO DEI FONDI DI SOLIDARIETÀ DEL CREDITO, DEL CREDITO COOPERATIVO, DELLA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI ERARIALI, DEGLI EX DIPENDENTI DEI MONOPOLI.
In analogia a quanto stabilito dall’art. 1, comma 3 della legge 243/2004, anche nei confronti dei lavoratori destinatari della norma in argomento ammessi ai rispettivi Fondi di solidarietà l’INPS deve provvedere a certificare il diritto alla pensione alla scadenza dell’assegno straordinario.
La certificazione assume particolare rilievo per i lavoratori ammessi a fruire dell’assegno straordinario al fine di conseguire la pensione di anzianità.
Poiché la possibilità di accedere all’assegno straordinario è vincolata al conseguimento, alla scadenza dell’assegno straordinario, della prestazione pensionistica, la liquidazione dell’assegno straordinario equivale, per questa tipologia di lavoratori, alla certificazione del diritto alla pensione, nell’ipotesi in cui i beneficiari di tali prestazioni abbiano goduto delle prestazioni del Fondo senza soluzione di continuità sino al momento del pensionamento previsto.
Pertanto, l’informazione contenuta nella comunicazione emessa al momento della liquidazione dell’assegno straordinario, relativa alla data di maturazione del diritto a pensione, equivale alla certificazione del diritto a pensione, per quelle categorie di soggetti che percepiscono le prestazioni del fondo senza soluzione di continuità sino al momento del pensionamento.
4. CERTIFICAZIONE DEL DIRITTO A PENSIONE PER I LAVORATORI AMMESSI ALLE PRESTAZIONI DEL FONDO DI SOLIDARIETA’ PER IL PERSONALE GIA’ DIPENDENTE DA IMPRESE DI ASSICURAZIONI POSTE IN LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA.
Il D.M. 28 settembre 2000, n. 351, ha istituito il Fondo di solidarietà in argomento. Il citato decreto definisce, all’art. 7, le prestazioni in favore di coloro che alla data di entrata in vigore del decreto – 14 dicembre 2000 – erano alle dipendenze di imprese di assicurazione già poste in liquidazione coatta amministrativa.
In particolare, il comma 1, lettera b), del citato art.7 prevede l’erogazione di una somma aggiuntiva alle spettanze di fine rapporto in favore di coloro che, nel periodo di vigenza del fondo, maturino il diritto a pensione – la più prossima tra la vecchiaia e l’anzianità - entro un massimo di 7 anni (84 mesi) dalla data di risoluzione del rapporto di lavoro. Per questi lavoratori il Fondo di solidarietà provvede inoltre al versamento dei contributi al Fondo pensioni lavoratori dipendenti dell’INPS.
La circolare n.13 del 23 gennaio 2000 ha illustrato l’iter procedurale delle domande relative alla prestazione in argomento, che devono essere sottoposte alla deliberazione del Comitato Amministratore.
L’erogazione della prestazione, che avviene in unica soluzione, come è noto, è affidata alla Direzione Centrale Prestazioni a Sostegno del Reddito e alla Sede di Roma Centro, che utilizzano procedure automatizzate per acquisire le domande e calcolare e pagare le relative indennità.
I lavoratori che hanno usufruito della prestazione in argomento, finalizzata alla maturazione del diritto a pensione di anzianità secondo la normativa previgente la riforma ed hanno cessato l’attività lavorativa entro il 31 marzo 2005, sono inserti nel plafond dei 10.000.
Tali soggetti sono individuabili sull’archivio anagrafico unico ARCA in quanto beneficiari di PRESTAZIONI IMPRESE ASSICURATIVE –tipologia 7B.
Inoltre, in loro favore risultano accreditati contributi a titolo di Fondo di solidarietà imprese di assicurazione in liquidazione coatta amministrativa.
Si fa riserva di comunicare alle strutture periferiche interessate l’elenco nominativo dei lavoratori in questione.
5. CERTIFICAZIONE DEL DIRITTO A PENSIONE PER I BENEFICIARI DI ASSEGNO STRAORDINARIO TITOLARI DI ASSEGNO ORDINARIO DI INVALIDITA’ O DI PENSIONE D INVALIDITA’.
Come già chiarito con messaggi n. 4465 del 7 febbraio 2005 e n. 18008 del 18 maggio 2005, a seguito della sentenza della Corte di Cassazione n.9492 del 19 maggio 2004, i beneficiari di assegno straordinario che siano anche titolari di assegno ordinario di invalidità o di pensione di invalidità non possono essere ammessi, alla scadenza dell’assegno straordinario, a fruire della pensione di anzianità.
Pertanto, per i soggetti in questione, la data maturazione del diritto a pensione a suo tempo indicata con la lettera di comunicazione di liquidazione dell’assegno straordinario non equivale alla certificazione del diritto alla pensione di anzianità.
Si ribadisce che, in favore questi lavoratori, è possibile procedere alla liquidazione della pensione di anzianità alla scadenza dell’assegno ordinario di invalidità, ovvero alla revoca della prestazione di invalidità.
Il presente messaggio ha rilevanza esterna e deve essere pubblicato sul sito Internet dell’Istituto.
IL DIRETTORE CENTRALE NORI
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