INPS
Direzione Centrale delle Entrate Contributive
(Circolare
23.2.2006 n° 29)
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OGGETTO: |
Articolo 8, decreto
legislativo 16 settembre 1996, n. 564 - Copertura dei periodi di non attività
connessi a rapporti di lavoro prestato con contratto a part-time dai
lavoratori dipendenti iscritti al FPLD ed alle altre forme pensionistiche
gestite dall’INPS. Criteri di autorizzazione ai versamenti volontari. |
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SOMMARIO: |
Vengono
chiariti i criteri per l’applicazione dell’articolo 8 del decreto
legislativo 16 settembre 1996, n. 564.In presenza del previsto requisito
contributivo i versamenti volontari sono ammessi in tutte le
fattispecie di rapporto di lavoro a tempo parziale |
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Premessa L’articolo 8 del decreto legislativo 16 settembre 1996,
n. 564, nel testo integrato dall’articolo 3, comma 1, lettera d), del decreto
legislativo 29 giugno 1998, n. 278 (v. allegato n. 1), concede, a
domanda, a tutti i lavoratori iscritti all'assicurazione generale
obbligatoria per l’IVS ed alle forme di essa sostitutive ed esclusive, la
possibilità di coprire di assicurazione, mediante riscatto o versamenti
volontari, i periodi successivi al 31 dicembre 1996, non coperti da
contribuzione obbligatoria, durante i quali non viene prestata attività
lavorativa per gli effetti derivanti dal contratto di lavoro a part-time di
tipo verticale, orizzontale e ciclico. Le istruzioni di cui alla presente circolare, che tratta
le sole modalità di esercizio della facoltà dei versamenti volontari,
riguardano pertanto gli assicurati del FPLD, gli iscritti in apposita
evidenza contabile separata del predetto Fondo (autoferrotranviari,
elettrici, telefonici, dipendenti degli Enti creditizi, dirigenti ex INPDAI),
i lavoratori assicurati ai Fondi “Volo” e “Dazio” (sostitutivi dell’AGO),
nonché gli iscritti al Fondo Ferrovieri. LE DIVERSE TIPOLOGIE DEL RAPPORTO DI
LAVORO A TEMPO PARZIALE
Fino all’emanazione del decreto legislativo 28 febbraio
2000, n. 61 il rapporto di lavoro a tempo parziale – che comporta prestazione
lavorativa resa in periodi predeterminati nel corso della settimana, del mese
o dell’anno con una durata inferiore a quella ordinaria prevista dai
contratti collettivi - è stato disciplinato dal D.L. 30 ottobre 1984, n. 726,
convertito nella legge 19 dicembre 1984, n. 863. Secondo tale ultima norma il rapporto a tempo parziale
era distinto in tre diverse tipologie: ·
il part-time orizzontale,
conattività prestata quotidianamente ad orario ridotto; ·
il part-time verticale, con
prestazione lavorativa concentrata in alcuni giorni della settimana; ·
il part-time ciclico, con
concentrazione dell’attività in alcune settimane del mese o per alcuni mesi
dell’anno, alternata a periodi di non attività. Il citato D.Lgs. n. 61/2000 - all’articolo 1, comma 2 -
nel ridefinire il concetto di lavoro a tempo parziale, distingue tale
tipologia di prestazione in: ·
“part-time di tipo orizzontale”, quando la riduzione dell’orario di lavoro
previsto per il tempo pieno avviene su base giornaliera; ·
“part-time di tipo verticale”, quando l’attività lavorativa viene prestata a
tempo pieno solo in periodi prefissati nel corso della settimana, del mese o
dell’anno. Appare evidente che il D.Lgs. n. 61/2000 ha accorpato
nel part-time verticale due delle forme di prestazione lavorativa già
individuate dall’articolo 5 della legge 19 dicembre 1984, n. 863: ·
il part-time di tipo verticale, che comportava prestazione lavorativa ad
orario pieno o ridotto, concentrata in alcuni giorni della settimana; ·
il part-time di tipo ciclico, con prestazioni concentrate in alcune settimane
del mese o in alcuni mesi dell’anno. Secondo la previsione del D.Lgs. n. 61/2000 (v. articolo
1, comma 3), i contratti collettivi possono peraltro consentire che
l’attività regolata da un contratto di lavoro a tempo parziale possa essere
prestata secondo una combinazione (cosiddetto part-time misto) delle due
tipologie di part-time (orizzontale e verticale) sopra indicate. Ne consegue che le prestazioni lavorative a tempo parziale
potranno essere rese in periodi prestabiliti (alcuni giorni della settimana,
alcune settimane del mese o alcuni mesi dell’anno), anche ad orario ridotto,
con le possibili, seguenti situazioni lavorative:
VALUTAZIONE DEI PERIODI DI PART-TIME AI
FINI PENSIONISTICI
L’articolo 9, comma 4, del D.Lgs. n. 61/2000 ha
confermato il criterio della duplice valutazione dei periodi di lavoro a
part-time ai fini della verifica del requisito per il diritto a pensione e
del calcolo del relativo ammontare. Il requisito contributivo per il diritto a pensione deve essere peraltro accertato secondo i principi
generali dell’assicurazione obbligatoria IVS e nel rispetto dei criteri
fissati dall’articolo 7, commi da 1 a 5, della legge n. 638/1983, come
modificato dall’articolo 1, comma 2, della legge n. 389/1989. Non è infatti
ammessa alcuna deroga alle disposizioni che disciplinano la determinazione
dell’anzianità contributiva utile ai fini del diritto a pensione, ancorché
riferita a periodi di lavoro a tempo parziale. Detti periodi verranno valutati per intero ai fini del diritto a pensione in presenza di una
retribuzione media settimanale almeno pari all’importo del “minimale” di
retribuzione previsto per l’anno considerato, fermo restando che – in difetto
– verrà riconosciuto un numero di contributi pari al rapporto fra imponibile
retributivo annuo e minimale settimanale vigente nello stesso anno (v.
allegato n. 2). L’anzianità contributiva dei periodi di attività a
part-time da utilizzare per il calcolo dell’importo della pensione è invece proporzionale all’orario di
lavoro svolto e risulta dal rapporto fra le ore retribuite in ciascun anno
solare ed il numero delle ore settimanali previste dal contratto per i
lavoratori a tempo pieno. La valutazione proporzionale dell’anzianità contributiva
utile ai fini della misura della pensione è prevista anche quando la
prestazione lavorativa sia stata svolta unicamente a part-time. Sull’argomento
si rinvia alla circolare n. 158 del 29 luglio 1999 ed alla circolare n.
123 del 27 giugno 2000 (in particolare al punto 8.2). APPLICABILITÀ DELLA NORMA A TUTTE LE
TIPOLOGIE DI RAPPORTO A PART-TIME
Le condizioni richieste dalla norma per esercitare la
facoltà dei versamenti volontari (non effettuazione della prestazione
lavorativa e assenza di contribuzione obbligatoria) possono apparire non
realizzabili nei casi di part-time orizzontale e di part-time
verticale con svolgimento di attività in alcuni giorni della settimana.
Secondo quanto previsto dall’articolo 5 del DPR 26 aprile 1957, n. 818,
infatti, sono da considerare coperte da contribuzione anche le settimane
parzialmente lavorate e retribuite. Ciò consente agli interessati di maturare
un’anzianità contributiva, utile ai fini del diritto a pensione, pari alla
durata del periodi di attività a tempo parziale, salvi gli eventuali effetti
prodotti dall’applicazione dell’articolo 7 della legge 11 novembre 1983, n.
638 nei casi di retribuzione media settimanale inferiore al limite minimo
previsto per il riconoscimento della copertura assicurativa. Fermo restando quanto disposto dal citato articolo 5,
tuttavia, anche nelle forme di part-time orizzontale e verticale con
prestazione in ciascuna settimana si verificano: ·
assenza di attività lavorativa (la prestazione non viene resa per una parte di giornata o di settimana), ·
assenza di retribuzione (essa non
viene corrisposta per le ore o giornate non lavorate) ·
assenza di contribuzione (il versamento contributivo è ovviamente correlato
alla retribuzione corrisposta in rapporto alla sola prestazione lavorativa). Nei casi di tempo parziale caratterizzato da prestazione
lavorativa alternata a periodi di non attività sono chiaramente individuabili
i periodi coperti da contribuzione e quelli privi di copertura (le anzianità
contributive utili per diritto e misura della pensione coincidono). Nel part-time
orizzontale ed in quello verticale con attività svolta in alcuni giorni di
ciascuna settimana, invece, l’assenza della prestazione lavorativa viene
evidenziata dal confronto fra anzianità contributiva utile per il diritto a
pensione ed anzianità contributiva utile per la relativa misura (il numero
delle settimane non lavorate corrisponde alla differenza fra i due valori).
Risultano quindi realizzate le condizioni di non effettuazione della
prestazione lavorativa e di assenza della contribuzione obbligatoria
richieste dalla norma per l’accesso ai versamenti volontari. Il numero delle settimane utili per la misura della
pensione, che viene determinato sulla base dell’orario contrattuale previsto
per il full-time, rappresenta di fatto l’anzianità contributiva di una
attività prestata a “tempo pieno”, alla quale corrispondono una retribuzione
ed una contribuzione “allineate” al valore teorico che si sarebbe realizzato
nel caso di lavoro ad orario intero. NATURA DEI VERSAMENTI VOLONTARI NELLE
DIVERSE TIPOLOGIE DI PART-TIME
Come detto, la norma in esame riconosce (come
alternativa alla facoltà di riscatto) la possibilità di effettuare versamenti
volontari a tutti i lavoratori occupati a tempo parziale. Pertanto, in
presenza del requisito contributivo richiesto, deve essere garantito
l’esercizio di tale facoltà a prescindere dalla tipologia del contratto che
disciplina le modalità di svolgimento della relativa prestazione. Ne consegue che, in relazione alla collocazione
temporale dell’attività lavorativa ed agli effetti che ne derivano ai fini
della verifica dei requisiti per il diritto a pensione e del calcolo della
relativa misura, anche i versamenti volontari assumeranno una valenza diversa
se riferiti a periodi: ·
di totale assenza della prestazione nella settimana (part-time verticale); ·
di attività settimanale con orario ridotto (part-time orizzontale e misto). Nella prima ipotesi, i versamenti volontari – oltre che
attribuire un imponibile ai periodi interessati – aumenteranno contemporaneamente
l’anzianità contributiva utile per il diritto e per la misura della pensione. Nella seconda ipotesi, invece, l’esercizio della facoltà
in esame produrrà, di norma, un incremento della sola anzianità contributiva
utile per la misura della pensione e la contestuale integrazione della
retribuzione dell’anno interessato, salvi gli eventuali effetti prodotti
dall’incremento retributivo sull’anzianità utile per il diritto alla pensione
(articolo 7 della legge n. 638/1983). REQUISITI PER L’AUTORIZZAZIONE AI
VERSAMENTI VOLONTARI
L’articolo 8 in esame, al comma 2, stabilisce che
possono essere autorizzati ai versamenti volontari per i periodi di
occupazione a tempo parziale successivi al 31 dicembre 1996, i lavoratori
iscritti all'assicurazione generale obbligatoria per l’IVS ed alle forme di
essa sostitutive ed esclusive che facciano valere almeno un anno di contribuzione effettiva nel quinquennio
precedente la data della relativa domanda. Occorre altresì ricordare che, secondo il comma 3 del
medesimo articolo 8, gli interessati devono provare lo stato di occupazione a
tempo parziale per tutto il periodo che intendono coprire e/o integrare in
forma volontaria. Tuttavia, considerato che lo status di lavoratore a tempo
parziale è rilevabile direttamente dagli archivi di questo Istituto, si
ritiene che nessuna particolare documentazione debba essere prodotta in tal
senso dagli interessati. In merito agli effetti derivanti dalla contribuzione
volontaria in esame potranno verificarsi le seguenti ipotesi: a)
il versamento avrà funzione di copertura
- utile ai fini del diritto e della misura della pensione - nei casi di
part-time verticale con prestazioni lavorative a tempo pieno in alcune
settimane del periodo richiesto, intervallate da settimane interamente non
lavorate; b)
il versamento avrà, di norma, funzione integrativa - utile ai fini della misura della pensione - nei
casi di part-time orizzontale con prestazioni lavorative in ogni settimana
del periodo richiesto, salva l’ipotesi in cui il versamento, incrementando
l’imponibile annuo, riduca o annulli gli effetti prodotti dall’applicazione
dell’articolo 7 della legge n. 638/1983 ed assuma perciò efficacia anche ai
fini del diritto a pensione; c)
il versamento avrà funzione integrativa
- utile ai fini della misura della pensione -per i periodi di attività
lavorativa settimanale ad orario ridotto e funzione di copertura - utile ai fini del diritto e della misura della
pensione - per i periodi interamente non lavorati, nei casi di part-time misto. EFFICACIA
DELL’AUTORIZZAZIONE, TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA E DECADENZA DALLA
FACOLTÀ Considerato che i lavoratori a tempo parziale possano
essere ammessi ai versamenti volontari non solo in costanza di attività
lavorativa ma anche sulla base di un requisito contributivo ridotto, è di
tutta evidenza che la relativa autorizzazione sarà finalizzata unicamente
alla copertura dei periodi di attività a part-time. Pertanto, al fine di verificare la validità della
richiesta e di determinare correttamente il contributo volontario da versare,
si ritiene che tale particolare autorizzazione - finalizzate alla copertura
intera e/o integrativa dei periodi di non attività, correlati allo specifico
rapporto di lavoro a tempo parziale - debba essere rilasciata sulla base di
apposite domande di volta in volta prodotte dagli interessati con riferimento
ad anni già conclusi ed a situazioni contributive consolidate. Allo scopo è stato predisposto uno specifico modulo di
domanda (v. allegato n. 3), che consente agli interessati di indicare i
periodi di part-time per i quali viene richiesta l’autorizzazione ai
versamenti volontari. Lo stesso modulo potrà essere utilizzato da coloro che,
avendo cessato l’attività lavorativa, intendono richiedere anche
l’autorizzazione alla prosecuzione volontaria. Il modello dovrà essere riprodotto a cura delle Sedi e
messo a disposizione degli interessati. Con successiva comunicazione verrà
resa nota la disponibilità in INTERNET/INTRANET della versione editabile del
modello in esame. Gli interessati potranno essere autorizzati ai
versamenti volontari in esame a condizione che presentino domanda di
autorizzazione, pena la decadenza, entro i 12 mesi successivi alla data di
scadenza ordinaria del termine per la consegna ai lavoratori della
certificazione CUD riferita all’anno interessato. Si sottolinea che, una volta decorso il suddetto
termine, non sarà più possibile coprire il relativo periodo con versamenti
volontari, ma potrà essere esercitata la sola facoltà di riscatto, ai sensi
del comma 1 del medesimo articolo 8. VERIFICA DEL REQUISITO CONTRIBUTIVO E CALCOLO DEL
CONTRIBUTO VOLONTARIO È appena il caso di ricordare che, ai fini della
verifica del requisito contributivo necessario al rilascio dell’autorizzazione,
dovranno essere prese in considerazione tutte le settimane durante le quali è
stata svolta attività lavorativa, ancorché a tempo parziale, cioè le
settimane utili ai fini del diritto a
pensione, nel rispetto, ovviamente, della previsione del più volte
citato articolo 7 della legge n. 638/1983. Una volta verificato il requisito contributivo ed
individuato il numero delle settimane per le quali può essere autorizzato il
versamento, l’importo del contributo volontario dovuto dovrà essere quantificato
sul valore medio settimanale della retribuzione imponibile percepita dal
richiedente nell’anno interessato. A tal fine si ricorda che il valore medio settimanale
della retribuzione utile per il calcolo del contributo volontario dovrà
essere determinato dividendo l’importo complessivo delle retribuzioni
relative all’anno considerato per il numero delle settimane utili per la misura della pensione (vedere esempi
all’allegato n. 4). Il predetto valore costituisce l’ammontare medio teorico
della retribuzione di una settimana interamente
lavorata è dovrà essere indifferentemente utilizzato per determinare
l’importo settimanale dei contributi volontari da versare: ·
per i periodi interamente privi di assicurazione (contributo settimanale per
numero delle settimane di part-time verticale interamente non lavorate, da
coprire ai fini del diritto e della misura della pensione); ·
per le settimane parzialmente lavorate nel part-time orizzontale e nel
part-time misto (contributo settimanale per numero delle settimane di
part-time che si vogliono coprire ai fini della misura della pensione). Per il calcolo del contributo da porre a carico dei
richiedenti dovrà essere applicata l’aliquota percentuale IVS vigente nella
gestione interessata e nel periodo da coprire o da integrare in forma
volontaria. NOTIFICA DELL’AUTORIZZAZIONE E TERMINI
DI VERSAMENTO
Il provvedimento di autorizzazione ed il bollettino
predisposto per il versamento volontario dovranno essere inviati al
richiedente mediante raccomandata con avviso di ricevimento. I versamenti autorizzati dovranno essere effettuati
dall’interessato entro e non oltre la fine del trimestre successivo a quello
di notifica della relativa autorizzazione, pena la decadenza. I versamenti
effettuati in ritardo sono inefficaci e dovranno essere rimborsati, senza
maggiorazione per interessi. Si ribadisce che, una volta decorso il previsto termine
di versamento, l’interessato non potrà più avvalersi dei versamenti volontari
per coprire i periodi scaduti, ma potrà ottenerne la relativa copertura
unicamente mediante riscatto (articolo 8, comma 1, del D.Lgs. in esame) RILASCIO DI DUPLICE
AUTORIZZAZIONE
Qualora l’autorizzazione ai versamenti volontari per
periodi di part-time venisse richiesta da un assicurato che faccia anche
valere i requisiti per l’autorizzazione alla prosecuzione volontaria
(cessazione dell’attività lavorativa, assenza di ulteriori cause ostative e
requisito contributivo di tre anni nel quinquennio, ovvero di cinque anni
della vita assicurativa), dovrà essere concessa una duplice autorizzazione: ·
la prima, specifica e con validità limitata alla copertura e/o
all’integrazione dei periodi di part-time già trascorsi; ·
la seconda, con efficacia a tempo indeterminato, per la copertura dei periodi
successivi alla decorrenza assegnata (1° sabato successivo alla domanda) e
delle eventuali settimane prive di contribuzione, comprese nel semestre
anteriore alla domanda. L’utilizzo di ciascuna delle autorizzazione comporterà,
ovviamente, il rispetto dei corrispondenti termini di versamento della
contribuzione volontaria. I pagamenti dovranno essere effettuati: ·
entro l’ultimo giorno del trimestre successivo a quello di notifica della
relativa autorizzazione, se finalizzati alla copertura e/o all’integrazione
dei periodi di lavoro a part-time (pagamento in unica soluzione); ·
entro l’ultimo giorno di ciascun trimestre solare successivo a quello cui si
riferiscono i contributi, per la copertura di periodi successivi alla
cessazione dell’attività lavorativa (pagamento trimestrale, per
ciascuno dei trimestri solari che verranno coperti volontariamente). Le Sedi verranno informate con apposito messaggio in
merito al rilascio delle procedure di calcolo del contributo volontario
dovuto in costanza di lavoro a tempo parziale di cui alla presente circolare. CONSIDERAZIONI FINALI E DISPOSIZIONI
TRANSITORIE
Alla luce di quanto sopra illustrato appare evidente
che, in presenza del requisito contributivo richiesto dalla norma in
trattazione, tutti coloro che facciano valere periodi di lavoro a tempo
parziale successivi al 31 dicembre 1996, potranno essere autorizzati ai
versamenti volontari indipendentemente dal tipo di contratto che regola lo
svolgimento della relativa attività. Devono ritenersi conseguentemente superate le
disposizioni di cui alla parte seconda, punto 1 della circolare n. 123 del 31
maggio 1993 (veniva esclusa la possibilità di effettuare versamenti
volontari per i lavoratori a tempo parziale con contratto di tipo orizzontale
o verticale), nonché le disposizioni riguardanti i versamenti volontari dei
lavoratori occupati a part-time, di cui al punto 1 della circolare n. 111 del
18 maggio 1999. Peraltro, tenuto conto che le istruzioni impartite con
le predette circolari possono aver indotto gli interessati a non richiedere
l’autorizzazione ai versamenti volontari ai sensi della norma in trattazione,
si dispone che vengano favorevolmente decise le richieste finalizzate alla
copertura volontaria dei periodi di attività svolta a part-time dal 1°
gennaio 1997 in poi, presentate entro tre mesi dalla data di pubblicazione
della presente circolare, pena la decadenza. Analogamente potranno essere
riesaminate, su istanza degli interessati - da presentare entro il suddetto
termine di tre mesi, pena la decadenza - le pratiche già definite sulla base
di criteri non conformi a quelli sopra illustrati. Sarà pertanto cura delle Sedi dare la massima diffusione
alla circostanza di cui sopra, per consentire ai diretti interessati di
avvalersi in tempo utile della predetta opportunità. In relazione a tali domande ed in via del tutto
eccezionale, il requisito contributivo per il rilascio dell’autorizzazione
dovrà essere verificato alla data di presentazione della domanda a
prescindere dagli anni per i quali viene richiesta l’autorizzazione al
versamento. Decorsi tre mesi dalla pubblicazione della presente
circolare l’autorizzazione ai versamenti volontari potrà essere rilasciata
solo con riferimento a periodi per i quali non è ancora decorso il termine di
presentazione della relativa domanda (entro 12 mesi dalla scadenza fissata
per la consegna del CUD dell’anno interessato). Con l’occasione si fa presente che i ricorsi inerenti le
problematiche oggetto della presente circolare, ancora giacenti presso la
scrivente Direzione, verranno restituiti alle competenti Strutture
periferiche per la relativa definizione sulla base delle istruzioni che
precedono e per la successiva notifica ai diretti interessati delle decisioni
assunte in merito. Il Direttore Generale Crecco |
Note: gli allegati sono reperibili
sul sito Inps