INPS
Direzione Centrale delle Entrate Contributive
Direzione Centrale delle Prestazioni
(Circolare
17.2.2006 n° 27)
|
OGGETTO: |
Articolo 1, comma 268, Legge
23 dicembre 2005, n.266 |
|
SOMMARIO: |
Art. 1, comma 268, Legge 23
dicembre 2005, n. 266. Beneficiari del provvedimento. Determinazione
dell’importo dei contributi. Decorrenza ed effetti della nuova normativa.
Modalità di versamento ed accreditamento della contribuzione. Ricorsi
pendenti al CAFPLD. Istruzioni contabili. |
Premessa
L’art. 1, comma 268, Legge 23 dicembre 2005, n. 266
(Legge finanziaria 2006), equipara il trattamento, in materia di versamenti
volontari, dei lavoratori della ITALKALI s.p.a. (società appartenente al
settore dei sali alcalini) rispetto ai lavoratori delle miniere solfifere
siciliane. Al riguardo, va tenuto presente che:
Tutto ciò premesso, la norma in questione viene ad
eliminare tale disuguaglianza tra l’ITALKALI e le aziende del settore dello
zolfo, stabilendo che per tutti i lavoratori dell’industria mineraria
siciliana, ammessi ai benefici di cui alla legge regionale n. 42/1975, si
applicano le più favorevoli disposizioni previste dalla legge statale
n.214/1982, come interpretata autenticamente dalla legge n.105/1991. In
pratica è stabilito che la base di calcolo per la prosecuzione volontaria è
determinata dall’importo dell'indennità effettivamente percepita (80% della
retribuzione lorda). Al riguardo, si sottolinea, che la legge 105/91 (norma
di interpretazione della legge n. 214/82) consente l'applicazione della legge
214/82 solo se più favorevole rispetto ai criteri di calcolo di cui all’art.
8 del D.P.R. n. 1432/71, ora modificato dall'art. 7 del D. Lgs. n. 184/97. Si fa presente che l’art. 10 del D. Lgs n.184/97 ha
abrogato ogni disposizione legislativa o regolamentare in contrasto o
incompatibile con quella recata dal decreto legislativo stesso e che l’art.9
del D. Lgs n.184/97 stabilisce che relativamente alle domande esercitate
dagli interessati anteriormente al 12.7.1997 continuano a trovare
applicazione le previgenti disposizioni. Pertanto la norma avrebbe dovuto
contenere una deroga alle disposizioni di cui al decreto legislativo n.
184/97, ferma restando la salvaguardia della base di calcolo più favorevole. In mancanza di tale deroga, poiché la norma è formulata
come interpretazione autentica delle citate leggi 214/82 e 105/91, la
validità di detta interpretazione è limitata all’11.7.97. Beneficiari del provvedimento Destinatari della norma sono i lavoratori del settore
dei sali alcalini dipendenti dalla ITALKALI S.p.a. ai quali la legge della
Regione siciliana 10 gennaio 1995, n.8, modificando la legge n.25/1993, ha
consentito di usufruire dei benefici della legge regionale siciliana n. 42
del 1975 e successive modificazioni, stabilendo per essi le condizioni già in
vigore per i minatori del settore solfifero, esodati ai sensi della medesima
legge n.42 del 1975. Determinazione dell’importo dei contributi Per quanto concerne gli adempimenti indicati in epigrafe
si rimanda a quanto previsto al punto 1) della circolare n.617 RCV – n.302
B/72 del 28 aprile 1983. Decorrenza ed effetti della nuova normativa La norma è formulata come interpretazione autentica
delle citate leggi 214/82 e 105/91, e, pertanto, opera “ex tunc” dall’entrata
in vigore della legge regionale n.25/1993, ma con validità limitata
all’11.7.97 in quanto, come riportato in premessa, non contiene una deroga
alle disposizioni del D.Lgs. 184/1997. Si rende, pertanto, necessario procedere alla revisione
di tutti i versamenti effettuati in base alla normativa precedentemente
applicata. A tal fine, la RESAIS dovrà inviare, distintamente per
Sede provinciale competente, i nuovi elenchi individuali e riepilogativi,
accompagnati dai relativi eventuali versamenti integrativi. La revisione di cui sopra dovrà essere effettuata: a)
a domanda per coloro che siano andati in pensione anteriormente alla
data di entrata in vigore della legge 23 dicembre 2005, n.266 e, per coloro
per i quali sia venuto meno il titolo al versamento della contribuzione
volontaria; b)
d’ufficio per coloro per i quali la RESAIS, per conto della Regione
siciliana, continua ad effettuare i versamenti (ex-lavoratori per i quali
attualmente viene versato un contributo volontario a classe, che potrebbero
avere la convenienza a versare a percentuale). Tenuto conto degli adempimenti che la nuova normativa
comporta, si consente che la regolarizzazione dei periodi pregressi venga
effettuata entro e non oltre sei mesi dalla pubblicazione della presente
circolare. Avvenuta la regolarizzazione di cui sopra, le Sedi
dovranno procedere, a far data dalla decorrenza originaria, alla
riliquidazione delle pensioni erogate, sulla base dell’eventuale
contribuzione integrativa versata ai sensi delle disposizioni in esame,
sempreché l’importo scaturente dalla riliquidazione stessa sia superiore a
quello posto in pagamento in base alla vecchia normativa. Del pari dovrà
procedersi alla riliquidazione delle pensioni nei confronti di quei soggetti
pensionati che abbiano già versato la contribuzione volontaria a percentuale
ai sensi della legge n. 214/1982, e nei cui riguardi sia stata liquidata - in
assenza di espressa disposizione normativa che li autorizzasse al versamento
dell’anzidetta contribuzione volontaria a percentuale – un
trattamentopensionistico – di importo inferiore - sulla base della
contribuzione volontaria a classe. Le Sedi dovranno, conseguentemente,
procedere alla corresponsione degli arretrati nei limiti della prescrizione
decennale. Modalità di versamento e accreditamento della
contribuzione Per quanto concerne gli adempimenti indicati in epigrafe
si rimanda a quanto previsto ai punti 5) e 6) della circolare n.460 C. e V.
del 12.6.1978 ed al punto 3) della circolare n.617 RCV – n.302 B/72 del 28
aprile 1983. Ricorsi pendenti al Comitato Amministratore del Fondo
Pensioni Lavoratori Dipendenti
I ricorsi pendenti presso questa Direzione Generale
saranno restituiti alle Sedi per il riesame in base ai criteri
sopraillustrati.
Istruzioni contabili
Per quanto concerne i conti di imputazione e i
coefficienti di riparto devono essere utilizzati quelli
previsti per i contributi volontari e allegati alle
circolari emanate, anno per anno, in connessione con le
variazioni degli importi dei contributi stessi.
Il Direttore Generale
Crecco |