INPS

Direzione Centrale delle Prestazioni

(Messaggio 2.11.2007 n. 26351)

 

 

OGGETTO:

Disconoscimento dei contratti di cessione del quinto da parte dei pensionati. Chiarimenti

 

 

DIREZIONE CENTRALE PRESTAZIONI

 

 

 

        AI DIRETTORI REGIONALI

                                               AI DIRETTORI PROVINCIALI E SUBPROVINCIALI

                                               AI DIRETTORI DELLE AGENZIE DI PRODUZIONE

 

 

OGGETTO: Disconoscimento dei contratti di cessione del quinto da parte dei pensionati. Chiarimenti

 

 

Con  messaggio n. 9086 del 16 aprile 2007 sono state fornite le prime istruzioni per l’esecuzione dei contratti in oggetto a seguito dell’emanazione del DM n. 313 del 27 dicembre 2006.

Nel predetto messaggio era stato chiarito che per i contratti notificati prima del 23 febbraio 2007 (data di entrata in vigore del citato decreto attuativo), in considerazione dell’ampio lasso di tempo che poteva essere intercorso tra la stipula del contratto stesso e il momento dell’avvio delle trattenute sulla pensione, si dovesse procedere, tra l’altro, nella fase di istruttoria a chiedere al pensionato l’eventuale disconoscimento del consenso alla cessione del quinto della pensione.

 

La possibilità concessa ai pensionati di disconoscere il consenso alla cessione del quinto era legata a due ipotesi:

 

non veridicità della firma apposta sul contratto;

mancata esecuzione del contratto.

 

Dalle segnalazioni pervenute dalle Sedi risulta, invece, che molti pensionati hanno utilizzato il disconoscimento del consenso alla cessione del quinto in presenza di contratti di finanziamento che gli stessi stavano rimborsando con pagamento diretto.

 

In considerazione, quindi, delle pluralità di fattispecie che possono essere sottese al “disconoscimento” sono sorte perplessità sul comportamento da tenere.

 

Il Coordinamento Generale Legale con nota n. 10401 del 18 ottobre 2007 ha espresso il suo parere e, conseguentemente, si forniscono le seguenti istruzioni.

 

In presenza di un “disconoscimento” la Sede deve provvedere a contattare, anche per le vie brevi, il pensionato interessato e invitarlo a chiarire per iscritto le motivazioni sottostanti al disconoscimento.

 

Qualora il pensionato affermi che il disconoscimento riguarda la firma, si tratta di un’eccezione di nullità del contratto tra pensionato e società finanziaria che ingenera un’oggettiva situazione di dubbio nell’INPS quale debitore ceduto.

 

L’INPS, pertanto, con la dovuta diligenza è chiamato a compiere tutte le azioni possibili per risolvere la predetta situazione di dubbio. La Sede deve, quindi, contattare il soggetto finanziatore, scrivendo, per conoscenza, anche al pensionato, comunicando che, vista l’eccezione prodotta, non può provvedere alla trattenuta della rata, fino a quando la situazione non sia chiarita dalle parti, ovvero in sede giudiziaria (allegato 1).

 

Il medesimo comportamento dovrà essere tenuto nel caso in cui il pensionato affermi di aver inviato il disconoscimento a seguito di mancata erogazione del prestito.

 

In caso di inerzia del pensionato nel dichiarare le ragioni alla base del suo disconoscimento è necessario contattare entrambe le parti (allegato 2),  chiedendo loro di far conoscere tempestivamente all’Istituto se debba procedere o meno all’avvio delle trattenute. In caso affermativo dovrà essere inoltrato anche l’eventuale aggiornamento del piano con i dati richiesti nel messaggio n. 13861 del 30 maggio 2007.

 

Diversa è l’ipotesi in cui il pensionato affermi di aver inviato il “disconoscimento” perché sta provvedendo direttamente al rimborso del finanziamento, manifestando la volontà di continuare a provvedere personalmente al pagamento delle rate di ammortamento.

 

A parere del Coordinamento Generale Legale l’Istituto si trova di fronte ad un recesso unilaterale di dubbia legittimità, non potendosi il pensionato svincolare unilateralmente dalle obbligazioni assunte con il contratto, la cui efficacia era semplicemente differita all’entrata in vigore del decreto n. 313 del 2006.

 

In quest’ultima fattispecie l’Istituto è, quindi, tenuto a dare esecuzione al contratto di cessione avendo come unica accortezza quella di evitare qualunque duplicazione di pagamento.

 

Pertanto, ciascuna Sede dovrà contattare la società finanziaria (allegato 3) invitandola a comunicare entro trenta giorni il piano aggiornato con i dati previsti nel citato messaggio n. 13861 del 30 maggio 2007. Con la medesima comunicazione la Finanziaria deve, inoltre, impegnarsi a  non ricevere più pagamenti diretti da parte del pensionato a partire dalla data di aggiornamento del piano.

 

Si fa riserva di comunicare ulteriori istruzioni in relazione alla diverse fattispecie che potranno, in concreto, presentarsi.

 

 

                                              

                                                       IL DIRETTORE CENTRALE

                                                                      Nori