INPS
Direzione Centrale
Prestazioni a Sostegno del Reddito
(Circolare
16.2.2006 n° 25)
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OGGETTO: |
Assegno per il nucleo per il
nucleo familiare ai soggetti iscritti alla gestione separata dei lavoratori
autonomi di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 335/1995. Articolo 5,
comma 3 del D.M. 4.4.2002 |
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SOMMARIO: |
Riconoscimento del diritto all’assegno ai lavoratori
iscritti alla gestione separata nel cui nucleo, a composizione reddituale
mista, il requisito del 70 per cento del reddito complessivo derivi soltanto
da lavoro dipendente. |
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Come è noto l’art. 5 del D.M. 4.4.2002 stabilisce che ai
soggetti iscritti alla gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, della
legge n. 335/1995, e tenuti al versamento della contribuzione dello 0,50 per
cento di cui all’art. 59, comma 16, della legge n. 449/1997 “l’assegno
non spetta se la somma dei redditi derivanti dalle attività indicate all’art.
2, comma 26, della legge 335/1995, è inferiore al 70 per cento del reddito
complessivo del nucleo familiare. L’assegno spetta anche al nucleo a
composizione mista che raggiunga il requisito del 70 per cento del reddito
complessivo con la somma dei redditi da lavoro dipendente di cui all’art. 2,
comma 10, della legge 153/1988 e da lavoro di cui all’art. 2, comma 26, della
legge n. 335/1995”. Le disposizioni applicative di detta norma sono state
fornite nel senso che viene riconosciuto il diritto all’assegno ad un
soggetto il cui nucleo faccia valere un reddito misto, derivante cioè da
lavoro dipendente e da attività parasubordinata, ma il 70 per cento non sia
raggiunto in nessuna delle due gestioni (circ. n.193/2003). Il notevole contenzioso amministrativo
determinatosi e le perplessità manifestate dal Comitato
Amministratore della Gestione dei contributi e delle prestazioni
previdenziali dei lavoratori autonomi di cui all’art. 2, comma 26, della
legge 8.8.1995, n. 335 in merito a detta interpretazione, hanno
condotto ad una rilettura della norma, sentiti anche il Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali ed il Ministero dell’Economia. La norma in parola, infatti, nell’indicare che il
requisito del 70 per cento del reddito complessivo può essere raggiunto con
la somma dei redditi derivanti da lavoro dipendente e da lavoro
parasubordinato, non specifica per il cumulo la misura delle rispettive
percentuali dei due tipi di reddito. Secondo il dettato della norma, quindi, il requisito può
essere raggiunto indipendentemente dal valore degli addendi. In conseguenza, il diritto all’assegno per il nucleo
familiare è riconosciuto anche ad un lavoratore iscritto alla gestione
separata, nel cui nucleo a composizione reddituale mista, nell’anno di
riferimento, il 70 per cento del reddito complessivo derivi da lavoro
dipendente ed il reddito derivante da attività di cui all’art. 2, comma 26
della legge 335/1995 sia uguale a zero. Le strutture periferiche disporranno il riesame e
l’eventuale riliquidazione d’ufficio delle domande già definite in base al
criterio precedentemente in vigore. I lavoratori interessati, altresì, potranno presentare
le domande ex-novo per i periodi pregressi, e l’assegno verrà liquidato, in
presenza dei requisiti richiesti, nei termini della prescrizione
quinquennale previsti per la prestazione stessa. La procedura automatizzata di liquidazione dell’assegno
per il nucleo familiare ai lavoratori parasubordinati è stata aggiornata in
tal senso.
Si rammenta infine che la circolare 1° marzo
1999 n. 47, al p.3, lett. D, ha stabilito che per quanto
non espressamente previsto per la disciplina dei parasubordinati, si fa
rinvio alla normativa dell’assegno per il nucleo familiare in vigore per i
lavoratori dipendenti, e che, pertanto, restano operanti per i
parasubordinati stessi le relative disposizioni, tra le quali quelle
relative alla determinazione del reddito familiare. In particolare la circolare 12 gennaio 1990, n. 12,
riepilogativa della materia dell’ANF, stabilisce al p. 4.2, che il diritto
alla prestazione viene riconosciuto qualora nell’anno di riferimento il
reddito di qualsiasi natura, del nucleo del richiedente, sia uguale a
zero ovvero risultino solo redditi negativi. Ovviamente, per il rinvio di cui sopra, detta
disposizione si applica anche ai lavoratori
parasubordinati.
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