INPS
Direzione Centrale
Prestazioni a Sostegno del Reddito
(Messaggio 29.9.2006 n° 25928)
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OGGETTO: |
Assegno per il nucleo
familiare in caso di poligamia. |
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Come
è
noto la normativa sull'assegno per il nucleo familiare (art. 2 della legge
153/88) prevede che il nucleo stesso sia costituito dal richiedente, dal
coniuge e dai relativi figli ed equiparati minori o maggiorenni inabili. Come più volte ribadito dall'Istituto, poichè
nell’ordinamento italiano, in cui la predetta normativa è destinata ad operare,
il rapporto di coniugio è esclusivamente monogamico, nel nucleo può essere
incluso un solo coniuge. Pertanto la
prestazione può essere erogata a vantaggio di un solo coniuge. Ciò premesso, in
considerazione delle non corrette informazioni fornite in proposito dagli
Organi di stampa, si invitano le Strutture
periferiche a prestare la massima attenzione nell'osservanza delle
disposizioni suddette. Il presente
messaggio dovrà essere pubblicato su Internet. IL DIRETTORE CENTRALE Ruggero Golino |
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