INPS

Direzione Centrale

delle Entrate Contributive

(Messaggio 26.9.2006 n° 25599)

 

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OGGETTO:

Art. 29 del D.L. 23.6.1995, n. 244, convertito nella legge 8 agosto 1995, n. 341, e successive modifiche. Riduzione contributiva nel settore dell’edilizia.

 

 

L'articolo 2, c. 3 della legge n. 266/2002, come noto, ha ripristinato fino al 31 dicembre 2006 la speciale riduzione contributiva per l'edilizia sulle quote diverse da quelle del FPLD, introdotta dall'art. 29, c. 2, della legge n. 341/1995 (1).

Con riferimento all'obbligo di denuncia dei lavoratori da parte dei datori di lavoro alle Casse edili (2), è confermato per le imprese l'obbligo di trasmettere alle Sedi la dichiarazione rilasciata dalla competente Cassa edile attestante che, nell'anno solare precedente, l'impresa ha effettuato i versamenti ad essa dovuti.

Appare utile ricordare che tale dichiarazione potrà essere prodotta dalle aziende entro il 31 dicembre p.v.

 

Si fa presente da ultimo, con l'occasione, che per l'anno in corso non è ancora stato definito l'apposito decreto interministeriale, richiesto dalla legge ai fini dell'operatività del beneficio.

 

Il presente messaggio sarà pubblicato sul sito Internet dell'Istituto.

 

 

Il direttore centrale

Ziccheddu

 

 

 

(1) Le istruzioni per il recupero dei maggiori contributi versati nell’anno 2005 sono state fornite con la circolare n. 61 del 21 aprile 2006.

(2) Previsione contenuta nell’art. 29, c. 3 del D.L. n. 244/1995 convertito in legge n. 341/1995.