INPS
Direzione Centrale delle Entrate Contributive
(Messaggio 24.6.2005 n° 23786)
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OGGETTO: |
Legge 7 agosto 1997, n. 266. Articolo 20 - Incentivi al reimpiego di personale con qualifica dirigenziale. Precisazioni. Modalità operative. |
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Premessa. L’articolo 20 della legge 7 agosto 1997, n. 266 prevede, come noto, a favore delle imprese e dei consorzi tra di esse, che occupano meno di duecentocinquanta dipendenti, la concessione di un’agevolazione contributiva per una durata non superiore a dodici mesi, per l’assunzione di dirigenti privi di occupazione.
Il beneficio, che trova applicazione anche nelle ipotesi di assunzioni con contratto di lavoro a termine, è stabilito nella misura del 50 per cento della contribuzione complessiva dovuta agli Istituti di previdenza. La riduzione contributiva, alternativa ad ogni altra forma di riduzione o sgravio prevista dalle norme vigenti sulle contribuzioni di previdenza, non si estende a quelle aliquote riscosse dagli Enti previdenziali in qualità di soggetti esattori, ma il cui gettito è destinato ad altri soggetti pubblici quali lo Stato, le Regioni, ecc… Per quanto riguarda l’Istituto, stante la graduale soppressione di alcune forme contributive in precedenza riscosse (asili nido - assistenza malattia pensionati – tbc – gescal e SSN), attualmente rimane escluso dal coacervo delle contribuzioni interessate dallo sgravio, il solo contributo ex articolo 25 della legge n. 845/1978 (0,30%), dovuto al Fondo di rotazione, ovvero destinato ai Fondi interprofessionali per la formazione continua ex articolo 118 della legge n. 388/2000 e successive modificazioni ed integrazioni.
Con riferimento alla misura dell’agevolazione è stato precisato che, sulla scorta delle indicazioni formulate dal Ministero del lavoro, il beneficio è commisurato sulla contribuzione complessivamente dovuta (quota a carico del datore di lavoro e quota del lavoratore) (1).
A tale ultimo riguardo, al fine di ottimizzare le operazioni di rendicontazione contabile previste dalla legge istitutiva, si rende necessario evidenziare separatamente la quota di sgravio riferita al contributo aggiuntivo (1%), previsto dall’articolo 3ter della legge 14 novembre 1992, n. 438 a totale carico del lavoratore, dovuto sulle quote di retribuzione eccedente il limite della prima fascia di retribuzione pensionabile determinata ai fini dell'applicazione dell'articolo 21, comma 6, della legge 11 marzo 1988, n. 67 (per l’anno 2005 € 38.641,00).
Modalità operative. Per il versamento della ordinaria contribuzione, resta confermata la prassi in uso (CTC “92” nel quadri B-C e codice di conguaglio “R410”). Per il versamento del contributo ex articolo 3ter della legge n. 438/1992 riferito ai dirigenti agevolati, i datori di lavoro provvederanno ad indicare il relativo importo al netto della quota agevolata (0,50%). A tal fine utilizzeranno il codice di nuova istituzione “M95R” avente il significato di "contr.agev.ex L.438/92", limitandosi a valorizzare i soli campi "numero dipendenti" e "retribuzioni".
La suddetta contribuzione, conseguentemente, non dovrà più essere inserita nell’ambito delle partite poste a conguaglio con il già citato codice “R410".
Per il versamento del contributo aggiuntivo ex lege n. 438/1992 riferito ai dirigenti non agevolati, continueranno ad utilizzarsi le consuete modalità (2).
Il direttore centrale Craca
(1) cfr. circolare n 218 del 6/11/1997. (2) codici “M950” e "M960" per i dirigenti industriali ex INPDAI. |