INPS

Direzione Centrale delle Prestazioni

(Messaggio 17.6.2005 n° 22987)

 

 

 

 

OGGETTO:

legge 23 agosto 2004, n. 243: nuove disposizioni in materia di accesso a pensione. Chiarimenti.

 

 

A seguito di diverse richieste di chiarimenti pervenute da alcune Sedi in merito all’applicazione delle nuove decorrenze per l’accesso al pensionamento previste dalla legge 23 agosto 2004, n. 243 di riforma del sistema previdenziale nei confronti dei lavoratori cui continua ad applicarsi la disciplina previgente alla legge stessa, si ritiene opportuno ribadire e integrare quanto già contenuto nella circolare n. 149 dell’11 novembre 2004.

 

La legge n. 243 del 2004 ha introdotto, con effetto dal 1° gennaio 2008, oltre ad un’elevazione dell’età per il conseguimento del diritto alla pensione di anzianità e del diritto alla pensione di vecchiaia contributiva, una modifica delle c.d. “finestre” di uscita per tutti gli iscritti all’assicurazione generale obbligatoria e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima.

 

Lo stesso provvedimento ha altresì stabilito che la disciplina ad esso previgente, sia per quanto riguarda il conseguimento del diritto a pensione, sia per quanto riguarda l’accesso alla pensione continui ad applicarsi per le seguenti categorie di lavoratori:

 

1.     lavoratori che, entro il 31 dicembre 2007, maturino, ai sensi della disciplina vigente prima dell’entrata in vigore       della legge n. 243 del 2004, i requisiti di anzianità contributiva e di età anagrafica, o di sola anzianità                  contributiva utili per il conseguimento del diritto alla pensione di anzianità, di vecchiaia, nonché alla pensione        nel sistema contributivo (Art. 1, comma 3 - cfr. circolare n. 149 dell’11 novembre 2004, parte prima:      

                “Salvaguardia del diritto a pensione”, punti 1 e 2);

 

2.     lavoratori che, antecedentemente alla data del 1° marzo 2004, siano stati autorizzati alla prosecuzione               volontaria (Art.1, comma 8, - cfr. circolare n. 149 dell’11 novembre 2004, parte prima: “Salvaguardia del diritto        a pensione”, punto 4);

 

Nel limite di 10.000 unità:

 

3.     lavoratori collocati in mobilità ordinaria ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223 sulla                 base di accordi sindacali stipulati anteriormente al 1° marzo 2004 e che maturano i requisiti per il                      pensionamento di anzianità entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità di cui all’articolo 7, comma 2   dell’anzidetta legge n. 223 del 1991;

 

4.     lavoratori destinatari dei fondi di solidarietà di settore di cui all'articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre      1996, n. 662, per i quali siano già intervenuti, alla data del 1° marzo 2004, gli accordi sindacali previsti alle                lettere a) e b) del predetto comma 28 dell’art.2 della legge 662 (articolo 1, commi 18 e 19).

 

Gli assicurati di cui ai precedenti punti potranno accedere alla pensione con i medesimi requisiti e le medesime "finestre" di accesso previste dalla disciplina previgente alla citata legge n. 243 del 2004, a nulla rilevando che le "finestre" stesse si collochino successivamente al 31 dicembre 2007.

 

In particolare, ai lavoratori di cui ai punti 2, 3 e 4, continueranno ad applicarsi le finestre di accesso di cui alla legge n. 449 del 1997 (cfr. circolari n. 2 e 81 del 1998) anche in periodi successivi al 2008.

 

 

IL DIRETTORE CENTRALE

Nori

 

 

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