INPS

Direzione centrale delle Entrate contributive

 (Messaggio 19.9.2007 n. 22789)

 

 

 

OGGETTO:

versamenti a FONDINPS - Precisazioni e chiarimenti.

 

 

Con la circolare n. 113 del 6 agosto e con il successivo messaggio n. 20370 del 7 agosto 2007, sono state fornite le prime istruzioni per il versamento, tramite F24, delle quote di TFR al FONDINPS.

Al riguardo, appare utile ricordare che il citato Fondo - istituito dall’articolo 9 del D.lgs 5 dicembre 2005, n. 252 - non è optabile e riveste carattere residuale.

Le quote di trattamento di fine rapporto maturando debbono, infatti, confluire alla forma pensionistica complementare costituita presso l’INPS qualora ricorrano, congiuntamente, i seguenti presupposti:

1) si realizzi l’ipotesi del “silenzio assenso” che, come noto, si concretizza quando il lavoratore non ha espresso alcuna volontà entro il 30 giugno 2007 per i lavoratori già occupati al 31 dicembre 2006, ovvero entro sei mesi dalla data di prima assunzione, se successiva;

2) non siano applicabili le disposizioni previste dall’art. 8, c. 7 lettera b) (modalità tacite) numeri 1 e 2 del D.lgs. n. 252/2005, che stabiliscono i criteri di destinazione del TFR a forme pensionistiche previste dagli accordi o contratti collettivi.

 

La norma (1) prevede altresì che gli effetti del silenzio assenso si producono a decorrere dal mese successivo alla scadenza del termine individuato secondo i principi sopra riportati. 

 

Come già precisato, le quote di TFR di pertinenza del FONDINPS vanno versate alla scadenza ordinariamente prevista per i pagamenti con “F24” (16 del mese successivo a quello di riferimento).

I suddetti versamenti, per i quali non sono ammesse né compensazioni né deduzioni, hanno cadenza mensile e si riferiscono alle quote maturate nei singoli periodi di paga che, in considerazione di quanto precede, non possono essere antecedenti a:

·        “luglio 2007” per i lavoratori già occupati al 31 dicembre 2006;

·        mese successivo a quello di scadenza del semestre a disposizione del lavoratore per esercitare la scelta, per gli assunti dal 1° gennaio 2007 in poi.

Le quote di TFR relative a “luglio 2007” (mese successivo alla scadenza del termine semestrale a disposizione per i lavoratori in forza al 31 dicembre 2006) e ad "agosto 2007" possono essere congiuntamente versate entro il 16 novembre (data di scadenza del versamento di ottobre 2007), gravate della maggiorazione del 2,74%, a titolo di interessi, dalla data di naturale scadenza fino a quella di effettivo versamento(2).

In considerazione delle difficoltà che possono accompagnare le operazioni connesse ai primi pagamenti, si precisa che, entro la sopra menzionata scadenza del 16 novembre, sarà possibile versare anche le quote riferite al mese di “settembre 2007”. Resta ferma l’applicazione della maggiorazione del 2,74%.

 

Con riguardo alle modalità di compilazione del modello di pagamento, si precisa che la configurazione del “F24” prevede che, per la causale “FOIN”, vada compilato il solo campo "DA" (che deve essere anteriore o corrispondente alla data di riscossione), mentre non deve essere valorizzato il campo “A”.

Conseguentemente, per il versamento degli arretrati riferiti ai periodi “luglio” “agosto” e “settembre”, devono essere compilati più righi con data rispettivamente 072007, 082007 e 092007. La prevista maggiorazione del 2,74% sarà caricata sul mese di ottobre al quale sarà riferita anche la data “DA” (102007).

Ove la medesima operazione venga effettuata unitamente al versamento riferito al mese di “settembre” - ferma restando la compilazione di più righi - la maggiorazione del 2,74% sarà caricata su tale ultimo mese (data “DA": 092007).

 

 

 

Luigi Ziccheddu

Direttore centrale Entrate contributive

 

 

 

(1) DM 30 gennaio 2007 - GU 1 febbraio 2007, n. 26

(2) Cfr. messaggio n. 20370 del 7 agosto 2007.