INPS

Direzione Centrale delle Entrate Contributive

(Messaggio 13.6.2005 n° 22343)

 

 

 

 

OGGETTO:

Agenzie di somministrazione di lavoro nel settore agricolo. Modalità operative per il versamento dei contributi.

 

 

Con la circolare n. 153 del 15 luglio 1998, nel dettare disposizioni in materia di disciplina delle prestazioni di lavoro temporaneo (Legge n. 196/1997), è stato previsto che le imprese fornitrici di lavoro interinale devono essere inquadrate nel settore terziario; più specificatamente, alle stesse è stato attribuito il Codice Statistico Contributivo “7.07.08” , il codice ISTAT 74.50.0. e il codice di autorizzazione “9A”, avente il significato di “azienda fornitrice di lavoro temporaneo ex L.196/1997”.

 

La suddetta classificazione è stata attribuita relativamente all’obbligo contributivo (aliquote previsto dal settore terziario) riferito sia ai dipendenti assunti dall’impresa per il funzionamento della struttura, sia ai prestatori di lavoro interinale.

 

Per questi ultimi, quindi, risultava ininfluente la classificazione previdenziale attribuita all’impresa utilizzatrice.

 

Il decreto legislativo n. 276/2003 (Legge Biagi), in deroga rispetto a tale ultima disposizione, ha previsto che, in caso di somministrazione dei lavoratori in agricoltura trovano applicazione i criteri erogativi, gli oneri previdenziali e assistenziali previsti dal relativo settore (1).

 

Per il versamento dei contributi riferiti agli operai a tempo determinato e indeterminato, sono state fornite istruzioni con circolare n. 23 del 8 febbraio 2005.

 

Con il presente messaggio, si forniscono le istruzioni ai fini del corretto assolvimento degli obblighi contributivi, riferiti al personale con qualifica di impiegato, quadro e dirigente inviato presso aziende agricole utilizzatrici.

 

In relazione alle peculiarità contributive proprie del settore agricolo, le agenzie di somministrazione dovranno richiedere alle Sedi di appartenenza l’apertura di una separata posizione contributiva, contraddistinta oltre che dal già previsto codice di autorizzazione “9A”, anche dal codice di autorizzazione “5M” che assume il nuovo significato di “Agenzia di somministrazione lavoro in agricoltura”.

 

In allegato si trasmette la tabella delle aliquote attualmente applicabili nel settore in discorso.

 

 

IL Direttore Centrale

G.Craca

 

 

Note:

 

(1). Art. 25 comma 4, D.Lgs 276/2003.

 

 

 

Allegato N.1

 

Note: il collegamento rimanda al sito Inps

 

 

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