INPS
Direzione Centrale delle Prestazioni
Direzione Centrale Sistemi Informativi e Telecomunicazioni
(Messaggio 13.6.2005. n° 22240)
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OGGETTO: |
Assegni straordinari di sostegno al reddito erogati dal Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito del personale degli ex Monopoli di Stato. Adeguamento al contratto collettivo di comparto del 26 maggio 2004. |
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PREMESSA L’articolo 9 del D.M. n. 88/2002, che individua le prestazioni erogate dal Fondo in oggetto e le relative modalità di quantificazione, stabilisce, al comma 3, che “nell’ipotesi in cui i rapporti di lavoro degli aventi diritto al Fondo siano in futuro disciplinati da altra contrattazione collettiva in attuazione delle previsioni del decreto legislativo n. 283/98, l’ammontare delle voci retributive utili per la quantificazione dell’assegno sarà convenzionalmente considerato con riferimento al vigente contratto collettivo nazionale di lavoro del “Comparto aziende e amministrazioni autonome dello Stato ad ordinamento autonomo” e sue successive evoluzioni, ovvero dai contratti delle società di provenienza.” Il 26 maggio 2004 è stato sottoscritto il contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto delle amministrazioni autonome dello stato ad ordinamento autonomo per il quadriennio normativo 2002 - 2005 ed il biennio economico 2002 – 2003 che, alla sezione II, fa espresso riferimento ai dipendenti dell’Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato. Il contratto è stato pubblicato sulla G.U., supplemento ordinario, n. 138 del 15 giugno 2004. Con deliberazione n. 8 del 15 novembre 2004, il Comitato amministratore del Fondo ha stabilito che “gli effetti derivanti dalla sottoscrizione del contratto collettivo del 26 maggio 2004 trovano applicazione ai fini della quantificazione dell’assegno straordinario, a far tempo dalla data di trasferimento di ciascun lavoratore interessato al Fondo di solidarietà”.
Nella stessa delibera, il Comitato invitava gli uffici dell’Istituto a provvedere all’adeguamento degli assegni straordinari.
Inoltre, su richiesta della British American Tobacco (BAT) Italia, che ha rilevato E.T.I. S.p.A, il Comitato Amministratore del Fondo, con deliberazione n. 11 del 17 maggio 2005, ha autorizzato l’INPS a corrispondere agli iscritti al fondo anche la quota di conguaglio derivante dagli aumenti contrattuali relativi al periodo precedente l’istituzione del Fondo.
E’ stata pertanto realizzata un’apposita procedura per l’adeguamento dell’importo dell’assegno a decorrere dal pagamento di luglio 2005 e per la corresponsione degli arretrati al 30 giugno 2005, per gli assegni ancora in essere.
1) VARIAZIONE DEGLI ASSEGNI STRAORDINARI VIGENTI
1.1) DETERMINAZIONE DEI CONGUAGLI
La British American Tobacco ha comunicato per ciascun titolare di assegno straordinario: l’incremento spettante dal 1° gennaio 2003, o dalla decorrenza originaria dell’assegno se successiva al 1° gennaio 2003; l’incremento spettante dal 1° gennaio 2004; l’importo dell’eventuale conguaglio per l’anno 2002, precedente alla decorrenza dell’assegno straordinario.
Sulla scorta di queste informazioni, per gli assegni straordinari vigenti si è provveduto a memorizzare i nuovi importi mensili negli appositi campi dei segmenti GP6 e GP5, a quantificare gli arretrati spettanti e ad aggiornare la certificazione fiscale predisposta per l’anno 2005.
Gli arretrati calcolati possono essere consultati da GAPNE, indicando nel campo “USCITA” il codice “C”. Si precisa che l’eventuale conguaglio spettante per l’anno 2002 è stato sommato all’anno 2004.
Gli arretrati possono essere consultati anche con la procedura ARTE (con la dicitura “Conguaglio contratto BAT”).
L’attribuzione dell’incremento è stata inoltre memorizzata sul Diario con il codice “0581 - Ricostituzione batch conguagli contratto BAT”.
Sull’archivio Conguagli gli arretrati sono stati memorizzati con stato “validato”.
1.2) MENSILITA’ DI LUGLIO 2005
Il nuovo importo lordo viene corrisposto ai beneficiari dalla rata di luglio 2005.
Con il pagamento di luglio vengono corrisposti anche gli arretrati spettanti dalla decorrenza dell’assegno straordinario, nonché l’eventuale conguaglio relativo al periodo precedente la decorrenza degli assegni straordinari.
Con l’estrazione della rata mensile nel segmento GP8 viene registrato: l’importo lordo del conguaglio in GP8MD53E con l’indicazione del codice 536 in GP8MD52; l’importo netto del conguaglio in GP8MD53E con l’indicazione del codice 133 in GP8MD52.
1.3) COMUNICAZIONE
Agli interessati viene inviata tramite Postel apposita comunicazione (allegato 1).
2) ARRETRATI DA CORRISPONDERE SU TRATTAMENTI CESSATI
Fra i trattamenti cessati sono compresi anche quelli scaduti, ma non ancora eliminati dalle Sedi, e che sono stati eliminati dalla Direzione generale prima della ricostituzione batch.
Per i trattamenti cessati la Direzione Centrale Prestazioni, determinato il conguaglio e ottenuto il finanziamento da BAT, comunicherà alle Sedi i dati per il pagamento con la procedura Rate maturate e non riscosse. Si fa riserva, in proposito, di successive istruzioni.
ALL.1
Città, data
Al signor/a Nome Cognome Indirizzo
Gentile Signor/a,
le scriviamo per informarla che abbiamo ricalcolato l’importo del suo assegno straordinario in base agli aumenti stabiliti dal contratto collettivo del 26 maggio 2004. A partire dal mese di gennaio 2004, il nuovo importo del suo assegno straordinario, al lordo della tassazione, è di euro______________ L’importo che decorre dal mese di 2003 al mese di dicembre 2003 è invece di euro________.
Lei ha quindi diritto ad un arretrato di euro_______________ che le verrà pagato insieme all’assegno del mese di luglio 2005. Nella tabella che segue sono riportate le somme a lei dovute in base ai periodi.
La informiamo che gli arretrati degli anni precedenti comprendono anche le differenze dovute dal suo datore di lavoro per il periodo precedente il diritto all’assegno straordinario.
Cordiali saluti
Il direttore |