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L’articolo
1, comma 67 della legge 24 dicembre 2007, n. 247, dispone - con
effetto dal 1° gennaio 2008 - l'abrogazione dell'articolo 2
del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135 (regime
contributivo delle erogazioni previste dai contratti di secondo
livello).
La
stessa norma dispone altresì, al comma 69, l’abrogazione
della disposizione di cui all’articolo 27, comma 4, lett.
e), del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 1955, n. 797.
Quest’ultima costituisce, come noto, la previsione di
riferimento in tema di retribuzione imponibile ai fini
previdenziali, a sua volta sostituita dall’articolo 12 della
legge n. 153/1969, a sua volta ancora modificato dal decreto
legislativo 2 settembre 1997, n. 314. Il testo del citato articolo
12, quale risultante da tale ultima modifica, prevedeva appunto al
comma 4, lett. e), una apposita voce di esclusione dalla base
imponibile ai fini previdenziali proprio con riferimento alle
erogazioni stabilite dai contratti di secondo livello. Tale
apposita voce di esclusione deve intendersi ora abrogata, in
coerenza con la disposta abrogazione dell’articolo 2 della
legge n. 135/1997 ed in applicazione della particolare tecnica
legislativa di modifica utilizzata.
Ne
consegue che, a decorrere dal 1° gennaio 2008, non trova più
applicazione la specifica esclusione dalla retribuzione
imponibile ai fini previdenziali, assistenziali e pensionistici
delle erogazioni previste dai contratti collettivi aziendali,
ovvero di secondo livello. A partire dalla stessa data, sulle
predette erogazioni, è dovuta l'ordinaria contribuzione.
In
sostituzione dell'abrogata decontribuzione, il medesimo comma 67
introduce, in via sperimentale per il triennio 2008 - 2011 e a
domanda delle aziende, uno sgravio contributivo - nei limiti delle
risorse stabilite dalla norma medesima - sulle erogazioni previste
dai contratti collettivi aziendali e territoriali, ovvero di
secondo livello, delle quali sono incerti la corresponsione o
l’ammontare e la cui struttura sia correlata dal contratto
collettivo medesimo alla misurazione di incrementi di
produttività, qualità ed altri elementi di
competitività assunti come indicatori dell’andamento
economico dell’impresa e dei suoi risultati.
Per
l'attuazione pratica del nuovo beneficio la legge, tuttavia,
rimanda all'emanazione di un apposito decreto ministeriale.
Le
aziende che a seguito delle previsioni di cui ai contratti
collettivi aziendali e territoriali, ovvero di secondo livello,
non si fossero adeguate al disposto legislativo che abroga il
regime di decontribuzione (ad esempio, le aziende dei settori
edile e dell’artigianato che prevedono l’erogazione
mensile dei compensi soggetti a decontribuzione), potranno
regolarizzare la contribuzione non versata ai sensi della
deliberazione n. 5 del Consiglio di amministrazione dell'Istituto
del 26/3/1993, approvata con D.M. 7/10/1993.
Detta
regolarizzazione dovrà essere effettuata, senza aggravio di
oneri accessori, entro il giorno 16 del terzo mese successivo a
quello di emanazione del presente messaggio.
In
sede di regolarizzazione, le predette aziende potranno
conguagliare gli importi da restituire con le somme loro
eventualmente spettanti in base al nuovo regime introdotto legge
           247/2007
per le erogazioni di secondo livello, secondo i criteri che
saranno definiti nell’emanando decreto.
Sulle
modalità operative che dovranno essere seguite dai datori
di lavoro, si fa riserva di successive istruzioni.
Il
Direttore generale
Crecco
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