Inps
Direzione Centrale delle Entrate Contributive
(Messaggio 24 maggio 2005 n° 20120)
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OGGETTO: |
CONTRIBUTI AGRICOLI-SOSPENSIONE CARTELLE DI PAGAMENTO E ATTI ESECUTIVI AI SENSI DELL’ART. 13 TER DELLA LEGGE N° 80/05. PRECISAZIONI |
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Si fa seguito al messaggio n° 19576 del 19 /5/2005 con il quale è stato comunicato che l’art. 13 ter sopra citato ha disposto per i mesi di maggio, giugno, luglio e agosto dell’anno 2005 la sospensione dei termini per gli adempimenti degli obblighi derivanti dalle cartelle di pagamento e per le procedure di riscossione relative ai contributi previdenziali ed assistenziali concernenti i datori di lavoro e i lavoratori, dipendenti e autonomi, del settore agricolo, con recupero dei relativi importi entro il 20 dicembre 2005.
In relazione agli obblighi derivanti dalle cartelle di pagamento e, alle procedure di riscossione nonché al successivo recupero dei contributi sospesi, si fa presente quanto segue:
- il pagamento delle cartelle notificate a far data dal 15 maggio 2005 (data successiva alla pubblicazione nella G.U.) è sospeso fino al 31 agosto 2005;
- è sospeso anche il pagamento delle cartelle che i concessionari notificheranno entro il 31 agosto 2005;
- il recupero degli importi iscritti nelle cartelle di pagamento già notificate o che verranno notificate entro il 31 agosto 2005 potrà avvenire entro il 20 dicembre 2005;
- i contribuenti interessati, dalla data del 1° settembre fino al 20 dicembre c.a., potranno provvedere al pagamento delle cartelle sospese o in un’unica soluzione oppure con pagamenti frazionati;
- il periodo che va dal 15 maggio fino al 20 dicembre 2005 deve essere considerato un periodo neutro ai fini del calcolo delle ulteriori somme aggiuntive.
Le procedure in corso, sia cautelari che esecutive, ai sensi dell’art. 13-ter sopra riportato, dovranno essere sospese fino al 31 agosto; inoltre, tenuto conto che la norma accorda ai contribuenti un ulteriore periodo per provvedere al pagamento delle cartelle, la sospensione degli atti esecutivi dovrà essere prorogata fino al 20 dicembre p.v..
Si precisa che le cartelle di pagamento che verranno notificate successivamente al 1° settembre seguiranno la normativa in vigore e, cioè, dovranno essere pagate entro il 60° giorno dalla data di notifica.
Dilazioni di pagamento
Poiché la norma investe tutti i termini per adempiere agli obblighi relativi alle cartelle di pagamento, si ritiene opportuno puntualizzare quanto segue:
a) dilazioni già concesse dal Direttore Regionale
- le dilazioni i cui piani di ammortamento sono stati già trasmessi ai concessionari e le cui rate sono in scadenza nei mesi di maggio, giugno, luglio e agosto, devono essere considerate sospese; dal mese di settembre e entro il 20 dicembre 2005 i contribuenti dovranno pagare in un’unica soluzione o con pagamenti frazionati, le rate scadute e non pagate,oggetto di sospensione; inoltre, da settembre 2005,dovranno essere corrisposte mensilmente al concessionario le singole rate scadenti in ciascun mese, da settembre in poi, fino al completamento della dilazione;
b) dilazioni non ancora autorizzate
- le richieste di rateazione su cartelle già notificate, non ancora deliberate dal Direttore Regionale, potranno essere comunque esaminate alla luce della normativa corrente mentre risulteranno sospesi i pagamenti degli ulteriori acconti da versare al concessionario della riscossione.
Dopo il perfezionamento della dilazione, qualora venga inviato al concessionario il piano di ammortamento prima del 31 agosto p.v., le rate scadenti tra maggio e agosto devono essere considerate sospese e potranno essere pagate dai contribuenti nel periodo intercorrente tra il 1° settembre e il 20 dicembre p.v.; qualora,invece, la prima rata della dilazione dovesse scadere a settembre 2005, ciascuna rata dovrà essere corrisposta entro l’ultimo giorno di ciascun mese, secondo il piano predisposto
Per quanto concerne i provvedimenti di sospensione, si precisa che, essendo la sospensione delle cartelle generalizzata per tutto il settore agricolo, i concessionari provvederanno autonomamente a registrare negli archivi il provvedimento legislativo, così come provvederanno autonomamente , alla data del 20 dicembre 2005, alla revoca delle sospensioni. Di conseguenza le Sedi non debbono inviare ai concessionari alcun provvedimento di sospensione in quanto gli stessi verrebbero scartati per duplicazione.
Il Direttore Centrale Craca |