INPS

Direzione Centrale delle Entrate Contributive

(Messaggio 19 maggio 2005 n° 19576)

 

 

 

OGGETTO:

CONTRIBUTI AGRICOLI - SOSPENSIONE CARTELLE DI PAGAMENTO E ATTI ESECUTIVI AI SENSI ART.13TER LEGGE 80 DEL 14/05/2005

 

 

Si trasmette l'allegato messaggio inerente la sospensione dal mese di maggio 2005 al mese di agosto 2005 delle cartelle di pagamento afferenti il settore agricolo.

Al riguardo, si pregano le Sedi Provinciali di trasmettere, con cortese urgenza, copia del presente messaggio e del relativo allegato alla Concessione del Servizio di riscossione tributi di competenza.

 

 

 

 

AI DIRETTORI REGIONALI

I DIRETTORI PROVINCIALI E SUBPROVINCIALI

AI DIRETTORI DI AGENZIA

 

 

Oggetto:Contributi agricoli- Sospensione cartelle di pagamento e atti esecutivi ai sensi dell’art. 13 ter del decreto legge n° 35 del 14 marzo 2005,convertito con modificazioni nella legge n° 80 del 14 maggio 2005,pubblicata sulla G.U. n° 111 del 14 maggio 2005.

 

Si comunica che l’art. 13 ter della legge n° 80 del 14 maggio 2005 ha disposto per i mesi di maggio, giugno, luglio ed agosto la sospensione dei termini per l’adempimento degli obblighi derivanti dalle cartelle di pagamento e delle procedure di riscossione relative ai contributi previdenziali ed assistenziali concernenti i datori di lavoro e i lavoratori dipendenti ed autonomi del settore agricolo, con recupero dei relativi importi entro il 20 dicembre 2005.

Al riguardo si segnala che si è provveduto a comunicare all’Ascotributi la sospensione generalizzata delle cartelle di pagamento per i mesi da maggio ad agosto e il successivo recupero entro il 20 dicembre 2005.

 

Si allega da ogni buon fine la nota trasmessa alla suddetta Associazione.

 

Il Direttore Centrale

Craca

 

 

DIREZIONE CENTRALE

ENTRATE CONTRIBUTIVE

AREA RISCOSSIONE CREDITI

TRAMITE CONCESSIONARI

Prot. n° 5502 del 19 maggio 2005

 

ALL’ASCOTRIBUTI

VIA PARIGI, 11

ROMA

 

Oggetto: Contributi agricoli - Sospensione cartelle di pagamento e atti esecutivi ai sensi dell’art. 13 ter del decreto legge n° 35 del 14 marzo 2005, convertito con modificazione nella legge n° 80 del 14 maggio 2005, pubblicata sulla G.U. n° 111 del 14 maggio 2005.

Si comunica che l’art. 13 – ter della legge n° 80 del 14 maggio 2005 ha disposto per i mesi di maggio, giugno, luglio e agosto 2005 la sospensione

dei termini per l’adempimento degli obblighi derivanti dalle cartelle di pagamento e delle procedure di riscossione relative ai contributi previdenziali

ed assistenziali concernenti il settore agricolo, con recupero dei relativi importi entro il 20 dicembre 2005.

Pertanto, tenuto conto che la sospensione prevista dalla legge è un provvedimento generalizzato in quanto riguarda tutti i contribuenti iscritti a

ruolo,si ritiene necessario che i concessionari provvedano a caricare autonomamente nei propri archivi il provvedimento suddetto che interesserà

il periodo temporale dal 15 maggio ( data di entrata in vigore della legge sopra citata) fino al 31 agosto 2005.

La sospensione opera sui termini di scadenza per il pagamento delle cartelle già notificate o ancora in fase di notifica nonché sui ruoli già trasmessi o in via di trasmissione.

Stante il tenore della norma,la sospensione opera anche sugli atti esecutivi e cautelari in corso di espletamento da parte delle concessioni nonché

sugli eventuali atti esecutivi da intraprendere per il recupero dei crediti non pagati alle rispettive scadenze.

Dopo la conclusione del periodo di sospensione,la norma ha previsto anche un periodo per il recupero di quanto sospeso che va dal 1° settembre al

20 dicembre c.a.

Da ciò ne consegue che tutte le cartelle già notificate e che verranno notificate successivamente sono sospese fino al 31 agosto 2005 in base all’art. 13 ter, e potranno essere pagate dal contribuente entro il 20 dicembre c.a.

Il periodo interessato alla sospensione è un periodo neutro durante il quale non maturano ulteriori oneri accessori.

Poiché la norma ha accordato un ulteriore periodo per regolarizzare la propria posizione presso i concessionari,periodo che si protrae fino al 20 dicembre c.a, anche durante tale lasso di tempo non dovranno maturare oneri a carico dei contribuenti.

Al fine di individuare le partite da sospendere si segnala che il codice tipo Entrata è il 5 e 6 che individua i datoti di lavoro agricolo e i lavoratori autonomi agricoli.

Si allegano ad ogni buon fine anche i codici tributo utilizzati per l’iscrizione a ruolo.

Seguiranno ulteriori comunicazioni in merito.

Si prega l’Ascotributi di portare a conoscenza delle Aziende associate la presente comunicazione con estrema tempestività.

 

Il Direttore Centrale

Craca

 

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