Direzione Centrale Risorse Umane
Roma, 14/12/2011
Circolare n. 153
Ai Dirigenti centrali e periferici
Ai Responsabili delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
periferici dei Rami professionali
Al Coordinatore generale Medico legale e
Dirigenti Medici
e, per conoscenza,
Al Presidente
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
per l'accertamento e la riscossione
dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
Ai Presidenti dei Comitati provinciali
Allegati n.2
OGGETTO:
Inabilità assoluta e permanente a svolgere qualsiasi attività lavorativa dei dipendenti dell’Istituto.
SOMMARIO:
Premessa
Inabilità assoluta e permanente a svolgere qualsiasi attività lavorativa.
Premessa
Con la presente circolare sono delineati gli aspetti relativi all’ iter
procedurale e alle competenze degli organismi deputati agli
accertamenti sanitari per la verifica dello stato di inabilità assoluta
e permanente a qualsiasi attività lavorativa dei dipendenti
dell’Istituto, anche con riferimento alle conseguenze che detti
accertamenti hanno sul rapporto di lavoro.
A seguito dell’evoluzione normativa in materia di inabilità - legge 8
agosto 1995, n. 335 (“Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e
complementare”); decreto del Ministero del tesoro 8 maggio 1997 n. 187
(“Regolamento recante modalità applicative delle disposizioni contenute
all’articolo 2, comma 12, della legge 8.8.1995, n° 335, concernenti
l’attribuzione della pensione di inabilità ai dipendenti delle
amministrazioni pubbliche iscritti a forme di previdenza esclusive
dell’assicurazione generale obbligatoria”); d.P.R 29 ottobre 2001, n.
461 (“Regolamento recante semplificazione dei procedimenti per il
riconoscimento della dipendenza delle infermità da causa di servizio,
per la concessione della pensione privilegiata ordinaria e dell'equo
indennizzo, nonché per il funzionamento e la composizionedel comitato
per le pensioni privilegiate); decreto del Ministero dell’economia e
delle finanze, di concerto con il Ministero della giustizia, della
difesa, dell’interno e della salute del 12 febbraio 2004 (“Criteri
organizzativi per l'assegnazione delle domande agli organismi di
accertamento sanitario di cui all'art. 9 del d.P.R 29 ottobre 2001, n.
461, ed approvazione dei modelli di verbale utilizzabili, anche per le
trasmissioni in via telematica, con le specificazioni sulle tipologie
di accertamenti sanitari eseguiti e sulle modalita' di svolgimento dei
lavori”) - si devono intendere superate le disposizioni contenute nella
circolare n. 63/84, relativamente alle procedure di
verifica sanitaria per l’accertamento dello stato di inabilità dei
dipendenti dell’Istituto.
Il dipendente che si trova in stato di malattia protratta o ritenga di
trovarsi, per infermità fisica o mentale non dipendente da causa di
servizio, nell’assoluta e permanente impossibilità di svolgere
qualsiasi attività lavorativa, può presentare domanda per il
conseguimento della pensione ordinaria di inabilità di cui alla legge
12 giugno 1984, n. 222, come modificata dalla legge 8 agosto 1995, n.
335 e regolamentata dal decreto del Ministero del tesoro 8 maggio 1997
n. 187.
Requisiti
La citata legge n. 335/1995, all’art. 2 comma 12, individua i seguenti
requisiti soggettivi ai fini del riconoscimento del diritto alla
pensione di inabilità per i dipendenti pubblici iscritti alle forme di
previdenza esclusive dell’assicurazione generale obbligatoria:
La legge n. 335/1995, oltre ad individuare i requisiti soggettivi per
la richiesta di pensione di inabilità da parte dei dipendenti pubblici
iscritti alle forme di previdenza esclusive dell’assicurazione generale
obbligatoria, prevede, all’art. 12, comma 2, ultimo periodo, che
“per gli accertamenti ed i controlli dello stato di inabilità
operano le competenze previste dalle vigenti disposizioni in materia di
inabilità dipendente da causa di servizio”.
Al riguardo, l’art. 9 del d.P.R. n. 461/2001 individua una pluralità di
organismi di accertamento sanitario e demanda ad un successivo decreto
la definizione delle competenze e delle funzioni da assegnare agli
stessi.
Il menzionato decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, di
concerto con il Ministero della giustizia, della difesa, dell’interno e
della salute del 12 febbraio 2004, le cui disposizioni trovano
applicazione nei confronti dei pubblici dipendenti di cui all’art. 1,
comma 2, del d.lgs. n. 165/2001, stabilisce, all’art. 3, che nei
confronti dei dipendenti di enti pubblici non economici nazionali,
regionali e locali, gli accertamenti sanitari per il riconoscimento
della dipendenza dell’infermità da causa di servizio e quelli per il
riconoscimento della inidoneità o di altre forme di inabilità, sono
effettuati dalla Commissione medica di cui all’art. 1, comma 2, della
legge 15 ottobre 1990, n. 295, operante presso l’Azienda sanitaria
locale territorialmente competente in relazione alla sede di ultima
assegnazione del dipendente.
Per quanto sopra esposto, l’iter procedurale che deve essere seguito
per l’accertamento dello stato di inabilità assoluta e permanente a
svolgere qualsiasi attività lavorativa dei dipendenti dell’Istituto, ai
fini del riconoscimento del diritto alla pensione ordinaria di
inabilità, è quello di seguito esplicitato.
Il dipendente interessato deve presentare domanda di pensione di
inabilità alla sede Inps territorialmente competente, individuata in
relazione alla residenza del richiedente stesso, utilizzando, nelle
more del rilascio della procedura informatica per la trasmissione
telematica della domanda e del certificato, il modello AP76 (all.1),
disponibile sulla Intranet – Utilità - Modulistica on line, che
comprende anche una parte relativa alla certificazione delle condizioni
sanitarie del soggetto - mod. SS3 “certificato medico” (all.2) - che
deve essere redatta dal medico curante e presentata in busta chiusa.
La sede Inps competente, dopo aver verificato la posizione assicurativa
del dipendente e, quindi, la sussistenza dei requisiti contributivi
minimi richiesti dalle vigenti disposizioni, trasmette la
documentazione sanitaria (mod. SS3 “certificato medico”) presentata
dall’istante all’Azienda sanitaria locale territorialmente competente,
individuata in relazione alla sede di ultima assegnazione del
dipendente, con la richiesta volta ad ottenere esclusivamente un
giudizio di inabilità assoluta e permanente a svolgere qualsiasi
attività lavorativa.
In assenza del requisito contributivo previsto, la sede ricevente
respinge la domanda di pensione di inabilità senza disporre gli
accertamenti sanitari.
Nel corso degli accertamenti sanitari da parte della commissione medica
istituita pressola Asl, l’interessato ha facoltà di farsi assistere da
un medico di fiducia, nei limiti previsti dall’art. 5, commi 5 e 6, del
citato decreto del Ministero del tesoro n. 187/97 e, pertanto, con la
sola possibilità di formulare osservazioni e chiederne la trascrizione
a verbale.
Il verbale di giudizio medico, attestante lo stato di inabilità
assoluta e permanente a svolgere qualsiasi attività lavorativa,
trasmesso dalla Asl alla sede Inps richiedente, è da quest’ultima
inoltrato alla sede di servizio dell’interessato, qualora diversa, e
alla Direzione generale – Direzione centrale risorse umane – Area
normativa e contenzioso, che cura gli adempimenti relativi alla
conseguente risoluzione del rapporto di lavoro.
Il provvedimento di risoluzione del rapporto di lavoro è trasmesso al dipendente ed alla sede di servizio dello stesso.
Nel periodo che intercorre tra la data di emissione del verbale di
riconoscimento dello stato di inabilità assoluta e permanente e la data
di risoluzione del rapporto di lavoro, il dipendente non può svolgere
alcuna attività lavorativa; tale circostanza deve essere appositamente
comunicata al dipendente, a cura del responsabile della struttura di
appartenenza.
In tale periodo, l’assenza dal servizio deve essere giustificata in
procedura SAP, rilevazione presenze, con il codice “INAB” ed il
relativo trattamento economico deve corrispondere a quello in godimento
al momento dell’ accertamento dello stato di inabilità. Detto
trattamento, in relazione al periodo di comporto malattia del
dipendente, può corrispondere al 100%, al 90% o al 50% della
retribuzione, secondo le regole dettate dall’art. 21, comma 7, del CCNL
del comparto del personale degli enti non economici, quadriennio
normativo 1994-1997, sottoscritto il 6 luglio 1995.
La prestazione pensionistica di inabilità decorre dalla data di risoluzione del rapporto di lavoro.
Nel caso in cui la commissione medica costituita presso l’ASL non
riconosca al dipendente uno stato di inabilità assoluta e permanente a
svolgere qualsiasi attività lavorativa, la sede Inps che ha ricevuto la
domanda di pensione di inabilità la respinge con provvedimento motivato
di diniego.
Il Direttore Generale
Nori